Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 7001 Anno 2025
RAGIONE_SOCIALE Ord. Sez. U Num. 7001 Anno 2025
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso, n. 12704/2023 r.g., proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore , RAGIONE_SOCIALE DEL VERBANO CUSIO RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore , RAGIONE_SOCIALE DI CANNOBIO, RAGIONE_SOCIALE DI BAVENO e RAGIONE_SOCIALE CANNERO RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi Sindaci pro tempore , tutti rappresentati e difesi, in virtù di procure speciali allegate al ricorso, dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, con cui elettivamente domiciliano presso lo studio d i quest’ultimo in Roma, alla INDIRIZZO.
-ricorrenti – contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Pontevecchio di Magenta (INDIRIZZO), alla INDIRIZZO, in persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e legale rappresentante NOME COGNOME, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME ed NOME COGNOME, con cui elettivamente domicilia presso i rispettivi indirizzi digitali EMAIL ed EMAIL.
-controricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Milano, al INDIRIZZO, in persona RAGIONE_SOCIALE Direttrice NOME COGNOME, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla INDIRIZZO .
-controricorrente –
e
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALE pro tempore , RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , ed RAGIONE_SOCIALE, con sede in Parma, INDIRIZZO, in persona del Segretario RAGIONE_SOCIALE e legale rappresentante pro tempore , tutti rappresentati e difesi dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici domiciliano ope legis in Roma, alla INDIRIZZO.
-controricorrenti –
e
REGIONE RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore ; REGIONE RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore ; RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore ; RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore ; RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore ; RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore ; RAGIONE_SOCIALE
INTERREGIONALE PER IL RAGIONE_SOCIALE PO, in persona del legale rappresentante pro tempore ; ENTE DI GESTIONE RAGIONE_SOCIALEE AREE PROTETTE DEL RAGIONE_SOCIALE E DEL RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore ; GESTIONE ASSOCIATA DEL RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore ; GESTIONE ASSOCIATA DEL RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore ; ORGANISMO DI CONSULTAZIONE BILATERALE ITALO-ELVETICO SULLA REGOLAMENTAZIONE DEL RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore .
-intimati –
in esteso contraddittorio a
RAGIONE_SOCIALE DI GHIFFA e RAGIONE_SOCIALE DI OGGEBBIO, in persona dei rispettivi Sindaci pro tempore .
-ricorrenti in primo grado –
avverso la sentenza, n. 73/2023, del TRIBUNALE SUPERIORE RAGIONE_SOCIALEE ACQUE PUBBLICHE, depositata il giorno 31/03/2023;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del giorno 11/03/2025 dal AVV_NOTAIO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso del 21 marzo 2022, i Comuni di Verbania, Ghiffa, Cannobio, Oggebbio, Cannero Riviera e Baveno, nonché la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -enti rappresentativi RAGIONE_SOCIALE collettività stanziate sui territori che si affacciano sulle rive del Lago RAGIONE_SOCIALE -impugnarono, innanzi al Tribunale Superiore RAGIONE_SOCIALE Acque Pubbliche, la deliberazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE Po n. 7 del 2021, con cui era stato approvato il proseguimento RAGIONE_SOCIALE sperimentazione, per il quinquennio 2022-2026, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘innalzamento, nel periodo estivo, del livello di invaso del Lago RAGIONE_SOCIALE nei limiti dei livelli già sperimentati, fino a +1.25 m., elevabile a + 1.35 m. in caso di situazioni di
severità idrica ‘ media ‘ o ‘ alta ‘ « nell’area vasta costituita dall’asta del RAGIONE_SOCIALE e del Po ». Ne chiesero l’annullamento assumendo che l’innalzamento del livello del Lago RAGIONE_SOCIALE da + 1,00 m. a + 1,50 sullo zero idrometrico di Sesto Calende avrebbe inciso su una pluralità di interessi riferibili alla collettività insediata sui rispettivi territori, e segnatamente: l’interesse alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, in quanto l’innalzamento suddetto avrebbe compromesso il tipico ecosistema lacuale, e quello allo sviluppo economico e sociale, in ragione RAGIONE_SOCIALE riduzione progressiva RAGIONE_SOCIALE‘ampiezza RAGIONE_SOCIALE spiagge disponibili e RAGIONE_SOCIALE conseguente diminuzione RAGIONE_SOCIALE‘offerta turistica. A fondamento RAGIONE_SOCIALE domanda di annullamento, dedussero che: a ) l’RAGIONE_SOCIALE non era titolare del potere di incidere sui limiti di regolazione dei livelli del Lago RAGIONE_SOCIALE, il quale, invece, era attribuito al RAGIONE_SOCIALE; b ) la deliberazione impugnata era stata adottata sulla scorta di una travisante ricostruzione RAGIONE_SOCIALE realtà e di una grave omissione degli apporti partecipativi: in particolare, la « carenza di criticità » di cui si leggeva nella menzionata Delibera, era stata smentita dalla ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ , dalla ‘ RAGIONE_SOCIALE del 20 dicembre 2020 ‘ , dal ‘ RAGIONE_SOCIALE Ricerca sulle RAGIONE_SOCIALE-Sede secondaria di Verbania ‘ ; c ) la parzialità del provvedimento gravato si era tradotta, altresì, in una scorretta valutazione comparativa degli interessi RAGIONE_SOCIALE e privati coinvolti e nella violazione del principio di precauzione.
Instauratosi il contraddittorio, si costitu irono l’RAGIONE_SOCIALE Po, la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, la Regione RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, argomentando diffusamente l ‘infondatezza RAGIONE_SOCIALE‘avversa pretesa. Rimasero contumaci, invece, la Regione RAGIONE_SOCIALE, l’ RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, l’I RAGIONE_SOCIALE per lo studio degli ecosistemi del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE
per il RAGIONE_SOCIALE Po, l’E nte di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aree protette del RAGIONE_SOCIALE e del Lago RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE associata del demanio idrico lacuale del RAGIONE_SOCIALE del Lago RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE associata del demanio idrico lacuale del RAGIONE_SOCIALE del basso Lago RAGIONE_SOCIALE e l’O rganismo di consultazione bilaterale italo-elvetico sulla regolamentazione del Lago RAGIONE_SOCIALE.
3. L’adito Tribunale Superiore RAGIONE_SOCIALE Acque Pubbliche, con sentenza del 31 marzo 2023, n. 73, respinse la domanda degli enti ricorrenti sul rilievo che la regolazione dei livelli di invaso del lago era di pertinenza RAGIONE_SOCIALE « RAGIONE_SOCIALE del demanio idrico » cui « provvedono le regioni e gli enti locali competenti per RAGIONE_SOCIALE », come espressamente previsto dall’art. 63 del d. lgs. n.152 del 2006, che assegnava all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE le competenze regionali relative alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE risorse RAGIONE_SOCIALE. Spiegò le ragioni di infondatezza del motivo di impugnazione con il quale era stata censurata la deliberazione per difetto istruttorio derivante dall’omessa considerazione degli apporti partecipativi degli Enti Locali e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE svizzere. Affermò, infine, che la decisione impugnata si collocava nell’alveo di misure volte a permettere il contemperamento dei differenti interessi in gioco e che, d’altro canto, le parti ricorrenti non avevano addotto dati e analisi puntuali comprovanti danni all’economia turistica lacuale.
4. I Comuni di Verbania, Cannobio, Baveno e Cannero Riviera, nonché la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE hanno promosso ricorso avverso la suddetta decisione, affidandosi a tre motivi. Hanno resistito, con autonomi controriRAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE, nonché, con unico controricorso, la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE. Non hanno svolto difese in questa sede, invece, la Regione RAGIONE_SOCIALE, la Regione RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, l’I RAGIONE_SOCIALE lo Studio degli ecosistemi del RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE, l’E RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aree protette del RAGIONE_SOCIALE e del Lago RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE associata del demanio idrico lacuale del RAGIONE_SOCIALE del Lago RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE associata
del demanio idrico lacuale del RAGIONE_SOCIALE del basso Lago RAGIONE_SOCIALE, l’O rganismo di consultazione bilaterale italo-elvetico sulla regolamentazione del Lago RAGIONE_SOCIALE, il Comune di Ghiffa ed il Comune di Oggebbio.
Sono state depositate memorie ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
In via preliminare, il Collegio ritiene opportuno rimarcare che: i ) l’odierno ricorso deve considerarsi ammissibile, ancorché i motivi denuncino violazioni di legge, poiché, come recentemente ribadito da Cass., SU, n. 28193 del 2024 (cfr. pag. 5 RAGIONE_SOCIALE motivazione), « nelle materie di cui all’art. 143 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, il ricorso alle Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione è esperibile, oltre che per i vizi richiamati dall’art. 201 del citato regio decreto -incompetenza ed eccesso di potere -, anche per ogni violazione di legge, sostanziale e processuale. Il controllo affidato alle Sezioni Unite afferisce, cioè, non alle sole questioni inerenti alla giurisdizione, perché tale limitazione, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 Cost., è operante unicamente per le pronunce del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE Corte dei conti (Sez. U, 29 ottobre 2002, n. 15251; 1 ottobre 2003, n. 14624; da ultimo 15 aprile 2020, n. 7833) »; ii ) la questione riguardante la configurabilità, o meno, RAGIONE_SOCIALE legittimazione attiva degli odierni ricorrenti non assume specifico rilievo con riferimento alla impugnazione in esame, perché il Tribunale Superiore RAGIONE_SOCIALE Acque Pubbliche ha espressamente disposto l’assorbimento RAGIONE_SOCIALE a corrispondente eccezione pregiudiziale in applicazione del ‘ principio RAGIONE_SOCIALE ragione più liquida ‘ ( cfr. pag. 9 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata).
Tanto premesso, il primo motivo di ricorso è così rubricato: « Violazione e falsa applicazione di legge: artt. 89, comma 1, lett. b), e 91 del d.lgs. n. 112/1998; art. 63, comma 11, del d.lgs. n. 152/2006; artt. 5 e 13 del d.P.R. 1.11.1959, n. 1363; art. 2, comma 170 e 171, del d.l. 3.10.2006, n. 262 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24.11.2006, n. 286); artt. 3 e 5 del d.P.C.M 23.12.2020, n. 190 ( ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) ». Si contesta la sentenza impugnata nella parte in cui -pronunciandosi in merito alla lamentata incompetenza RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE ad adottare il provvedimento gravato -il giudice di prime cure, in pretesa violazione RAGIONE_SOCIALE
norme indicate in rubrica, ha ritenuto che la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO (sbarramento di altezza superiore ai 15 metri, posto a servizio di un invaso -il Lago RAGIONE_SOCIALE -ben superiore ad 1.000.000 di m³), con particolare riferimento alla determinazione dei livelli di invaso del Lago RAGIONE_SOCIALE, « rientra nella competenza del livello di governo regionale » e, nello specifico, che l’RAGIONE_SOCIALE di sperimentazione « è attribuita all’ RAGIONE_SOCIALE », residuando in capo al RAGIONE_SOCIALE unicamente le competenze relative « alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sbarramento e alla struttura RAGIONE_SOCIALE diga ».
2.1. Questa doglianza si rivela infondata, posto che il giudice di prime cure, dopo aver esaurientemente descritto la complessiva cornice normativa nella specie concretamente utilizzabile, l’ha correttamente interpretata ed applicata, giungendo alla conclusione -che questa Corte condivide -che « le competenze statali (e ministeriali) attengono esclusivamente alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sbarramento ed alla struttura RAGIONE_SOCIALE diga, e dunque alla materia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e pianificazione RAGIONE_SOCIALE opere idrauliche (per questo motivo, il richiamo all’art. 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 è inconferente, in quanto riferito per l’appunto alla realizzazione di opere di sbarramento). La regolamentazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -ivi inclusa la regolamentazione dei livelli di invaso del Lago ai fini RAGIONE_SOCIALE‘utilizzo, anche ambientale, RAGIONE_SOCIALE‘acqua in esso contenuto -rientra quindi nella competenza del livello di governo regionale. Nello specifico, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di sperimentazione è attribuita all’RAGIONE_SOCIALE (presieduta in RAGIONE_SOCIALE Istituzionale Permanente dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), che si occupa del coordinamento tecnico e RAGIONE_SOCIALE vigilanza del concessionario RAGIONE_SOCIALE » ( cfr . pag. 11 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata).
2.2. Gli odierni ricorrenti sostengono che alcune circostanze da essi dedotte innanzi al Tribunale Superiore RAGIONE_SOCIALE Acque Pubbliche non sarebbero state da questo scrutinate. Il riferimento è alle autorizzazioni -compiutamente indicate: il 10 marzo 1961, quando il RAGIONE_SOCIALE inoltrò al RAGIONE_SOCIALE istanza per effettuare, in via sperimentale, un maggior invaso estivo, previe intese con il Governo svizzero; il 18 luglio 1986,
allorquando il medesimo RAGIONE_SOCIALE autorizzò, ancora una volta nei limiti convenuti con la delegazione svizzera, il livello di invaso; il 23 aprile 2012, quando la richiesta per elevare la soglia di invaso fu presentata al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE -per variare i livelli di regolazione del Lago, tutte sempre inoltrate dal RAGIONE_SOCIALE al menzionato RAGIONE_SOCIALE.
Al contrario, rileva la Corte che, come pure condivisibilmente affermato nel proprio controricorso d all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , il Tribunale suddetto ha fornito una esauriente ricostruzione RAGIONE_SOCIALE‘evoluzione RAGIONE_SOCIALE‘ordinament o, dando conto anche del variare RAGIONE_SOCIALE attribuzioni RAGIONE_SOCIALE competenze. Infatti, muovendo proprio dall’ultima RAGIONE_SOCIALE circostanze citate dai ricorrenti, quella, cioè, del richiesta del 23 aprile 2012, la sentenza oggi impugnata l ‘ha richiamata e presa in considerazione esplicitamente laddove ( cfr . pag. 4) ha rimarcato che « il RAGIONE_SOCIALE, con nota del 23 aprile 2012, proponeva al RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE), alla Regione RAGIONE_SOCIALE e alla Regione RAGIONE_SOCIALE una istanza di autorizzazione », successivamente precisando che, per valutare tale istanza, « il RAGIONE_SOCIALE richiedeva all’RAGIONE_SOCIALE di convocare una conferenza di servizi istruttoria ». Ciò perché, ha spiegato il Tribunale ( cfr . pag. 9), « La regolazione dei livelli di invaso del Lago -oggetto RAGIONE_SOCIALE presente contenziosa -pertiene alla ‘RAGIONE_SOCIALE del demanio id rico’ cui ‘provvedono le regioni e gli enti locali competenti per RAGIONE_SOCIALE‘, come espressamente prescritto dall’art. 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ».
Quello stesso giudice, del resto, ha indicato il fondamentale elemento di raccordo tra competenze statali e locali, correttamente individuandolo nell’art. 63 del d.lgs. n. 152 del 2006, che assegna all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE le competenze regionali relative alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE risorse RAGIONE_SOCIALE. Orbene, considerato che è il medesimo art. 63, al comma 2, a prevedere che le RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE siano indirizzate e coordinate dal RAGIONE_SOCIALE del mare (oggi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), il Tribunale ha spiegato ( cfr . pag. 10-11 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata) che: i ) « Gli atti di indirizzo, coordinamento
e pianificazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE sono adottati in sede di conferenza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (organo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE), cui partecipano i Presidenti RAGIONE_SOCIALE regioni e RAGIONE_SOCIALE province autonome il cui RAGIONE_SOCIALE è interessato dal distretto idrografico, nonché il Ministro RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e il Ministro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dei trasporti, il Capo del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei ministri e, nei casi in cui siano coinvolti i rispettivi ambiti di competenza, il Ministro RAGIONE_SOCIALE e il Ministro RAGIONE_SOCIALE »; ii ) «Ai fini del presente giudizio, conta sottolineare che il comma 11 RAGIONE_SOCIALE‘art. 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 stabilisce espressamente che «[…] le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE coordinano e sovrintendono le RAGIONE_SOCIALE e le funzioni dì titolarità dei consorzi di bonifica integrale di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonché del RAGIONE_SOCIALE autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio RAGIONE_SOCIALE‘opera regolatrice del Lago RAGIONE_SOCIALE […], con particolare riguardo all’esecuzione, manutenzione ed esercizio RAGIONE_SOCIALE opere idrauliche e di bonifica, alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, anche al fine RAGIONE_SOCIALE loro utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei RAGIONE_SOCIALE d’acqua e alla fitodepurazione ». È evidente, dunque, che il Tribunale, oltre che prendere in considerazione la suddetta circostanza RAGIONE_SOCIALE cui omessa valutazione oggi si dolgono gli enti ricorrenti, ha fornito gli elementi e presentato ordinatamente la sequenza dei passaggi logico-normativi che spiegano il motivo per cui, il 26 aprile 2012, il RAGIONE_SOCIALE aveva richiesto all’RAGIONE_SOCIALE di convocare una conferenza di servizi istruttoria per valutare l’istanza del RAGIONE_SOCIALE di elevare la soglia di invaso del Lago.
Le altre circostanze invocate dagli stessi enti, cioè le precedenti istanze del 1961 e del 1986 che il medesimo RAGIONE_SOCIALE inoltrò al RAGIONE_SOCIALE, appaiono, invece, irrilevanti, se non altro perché, nelle more, l’ordinamento è stato modificato dal d.lgs. n. 112/1998, come, del resto, chiarito dal Tribunale fin dal principio del suo ragionamento ( cfr . pag. 9 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, laddove si è sancito, come si è già anticipato, che « La regolazione dei livelli di invaso del Lago -oggetto RAGIONE_SOCIALE presente contenziosa
-pertiene alla ‘RAGIONE_SOCIALE del demanio idrico’ cui ‘provvedono le regioni e gli enti locali competenti per RAGIONE_SOCIALE‘, come espressamente prescritto dall’art. 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 »).
2.3. Per i ricorrenti , poi, un’altra circostanza, asseritamente dirimente, che il Tribunale a quo non aveva valutato e che, invece, a loro dire, dimostrava la fondatezza del proprio assunto (ossia RAGIONE_SOCIALE competenza RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE statale a stabilire i livelli di invaso del Lago RAGIONE_SOCIALE, non rilevando il fatto che trattavasi di sperimentazione ), troverebbe riscontro testuale nella stessa impugnata Delibera del 20 dicembre 2021, n. 7, ove si legge che: ‘ Al termine RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE oggetto RAGIONE_SOCIALE presente deliberazione, si demanda al RAGIONE_SOCIALE la cura RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria tecnica presso il RAGIONE_SOCIALE per la definizione stabile RAGIONE_SOCIALE nuova regola di RAGIONE_SOCIALE dei livelli lacustri ‘ (art. 1, par. 10).
Al contrario, ritiene la Corte che proprio il fatto che trattasi di sperimentazione ha un suo particolare rilievo, come, del resto, lo stesso Tribunale non ha mancato di evidenziare. Invero, la delibera impugnata non modifica l’atto di concessione, disponendo la sola prosecuzione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di sperimentazione, la quale viene mantenuta ai medesimi livelli previsti dalla delibera precedente n. 1 del 2015, senza alcun incremento del livello massimo (segnatamente: + 1,25 metri dal 15 marzo al 15 settembre, con la possibilità di innalzare il livello a +1,35 metri nel caso di crisi idrica severa e prolungata).
Pertanto, l’assunto dei ricorrenti di individuare nel l’ evocato passaggio del testo RAGIONE_SOCIALE Delibera RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE impugnata un riscontro letterale al proprio convincimento per cui la competenza alla regolazione degli invasi, anche a fini sperimentali, permarrebbe in capo al RAGIONE_SOCIALE (da ciò derivando, a loro dire, l’invalidità RAGIONE_SOCIALE citata delibera che aveva disposto la prosecuzione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di sperimentazione sulla regolazione dei livelli estivi RAGIONE_SOCIALE‘invaso RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ) non merita seguito. Infatti, diversamente da quanto da essi auspicato, quel passaggio RAGIONE_SOCIALE citata delibera mostra, chiaramente, che non era stata disposta alcuna modificazione del disciplinare di concessione. In altri termini, nessuna definizione stabile RAGIONE_SOCIALE nuova regola di RAGIONE_SOCIALE dei livelli lacustri
era stata sancita da quella delibera, atteso che una tale definizione potrà avvenire solo per mezzo RAGIONE_SOCIALE modifica RAGIONE_SOCIALE‘atto di concessione che costituirà l’ultimo passaggio, peraltro del tutto eventuale, che potrà compiersi solo qualora il risultato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di sperimentazione lo dovesse consentire, e che certamente vedrà coinvolto il RAGIONE_SOCIALE e, da ultimo, il RAGIONE_SOCIALE, in quanto, oltretutto, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sbarramento e la struttura RAGIONE_SOCIALE diga, e dunque la materia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e pianificazione RAGIONE_SOCIALE opere idrauliche, gli pertiene.
2.4. Neppure può condividersi l’affermazione dei ricorrenti secondo cui la normativa che è succeduta al d.P.R. n. 1363/1959 aveva ribadito l’impostazione originaria circa la competenza a d incidere sulla regolamentazione dei livelli RAGIONE_SOCIALE‘invaso, confermandola al RAGIONE_SOCIALE.
Così opinando, infatti, essi mostrano, ancora una volta, di non considerare che la regolazione dei livelli di invaso del Lago riguarda la « RAGIONE_SOCIALE del demanio idrico » cui « provvedono le regioni e gli enti locali competenti per RAGIONE_SOCIALE », come espressamente prescritto dall’art. 86 del d.lgs. n. 112 del 1998, mentre le competenze statali (e ministeriali) attengono esclusivamente alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sbarramento ed alla struttura RAGIONE_SOCIALE diga, e, dunque, alla materia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e pianificazione RAGIONE_SOCIALE opere idrauliche. In altri termini, gli stessi finiscono per non inquadrare correttamente la reale portata dei compiti via via conferiti al RAGIONE_SOCIALE, alla RAGIONE_SOCIALE, ed ai suoi uffici periferici: ricostruzione che, invece, ha trovato adeguato e corretto riscontro nella sentenza oggi impugnata. In particolare, come ancora condivisibilmente osservato dalla medesima RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, « la conclusione secondo cui il potere di regolamentare l’uso RAGIONE_SOCIALE diga, di disciplinare il limite massimo di invaso e svaso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e di rilasciare la concessione all’esercizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, cui conseguirebbe il potere di re golamentare il livello di invaso ai fini RAGIONE_SOCIALE‘utilizzo RAGIONE_SOCIALE risorsa idrica contenuta nell’invaso sotteso alla diga medesima , spetterebbe al MIMS anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 112/1998 non appare del tutto coerente rispetto all’apparato legislativo di settore, in quanto non tiene conto RAGIONE_SOCIALE
differenza, fondata normativamente, tra la materia relativa alle RAGIONE_SOCIALE e la materia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del demanio idrico; in quest’ultima rientrerebbe la modificazione dei livelli di invaso di cui trattasi » ( cfr . pag. 28 del suo controricorso).
Orbene, come può agevolmente desumersi da ll’art. 91 del d.lgs. 112 del 1998 (a tenore del quale il RAGIONE_SOCIALE, che sostituisce il RAGIONE_SOCIALE, provvede esclusivamente ‘ ai fini RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE pubblica incolumità, all’approvazione tecnica dei progetti ed alla vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti ai concessionari sulle RAGIONE_SOCIALE di ritenuta ‘ ) e dal l’art. 2, comma 171, del d.l. n. 262/2006 (il quale dispone che ‘ fermi i compiti, gli obblighi, e le responsabilità degli enti concessionari e dei soggetti gestori in materia di RAGIONE_SOCIALE, nonché le funzioni di controllo RAGIONE_SOCIALE amministrazioni concedenti, i compiti e le attribuzioni facenti capo al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ai sensi del citato articolo 91, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonché RAGIONE_SOCIALE‘articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 24 marzo 2003, n. 136, sono trasferiti al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ ), al MIMS (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Sostenibili) sono trasferiti i soli poteri relativi all’approvazione tecnica dei progetti ed alla vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti ai concessionari sulle RAGIONE_SOCIALE di ritenuta; si tratta, pertanto, di funzioni inerenti alla materia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE infrastrutturale e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE idraulica connessa alle RAGIONE_SOCIALE, nonché alla materia RAGIONE_SOCIALE pianificazione RAGIONE_SOCIALE opere idrauliche e non, invece, come opinato dai ricorrenti, di poteri inerenti alla materia RAGIONE_SOCIALE concessioni e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE risorse RAGIONE_SOCIALE.
2.5. Infine, resta da dire, come ulteriore dimostrazione RAGIONE_SOCIALE‘infondatezza RAGIONE_SOCIALE‘odierna doglianza, che: i ) l’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del d.l. n. 507 del 1994 datane dagli enti ricorrenti, per i quali tale norma regola la fase RAGIONE_SOCIALE realizzazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ma non esclude, affatto, la competenza del RAGIONE_SOCIALE a stabilire i livelli di invaso dei grandi invasi, così come non sancisce la relativa competenza in capo all’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE , stravolge completamente la lettera e il senso di quanto affermato, sul punto, dal Tribunale, il quale si è limitato
ad affermare, sostanzialmente, che il richiamo all’art. 1 di detto d.l. n. 507/1994, effettuato dai medesimi enti, è inconferente, in quanto riferito, per l’appunto , alla realizzazione di opere di sbarramento, ovverosia alla sola realizzazione di tali opere. Mentre è l’art. 86 del d.lgs. n. 112 del 1998 la norma che il Tribunale ha correttamente identificato come quella che prevede la competenza a regolare i livelli di invaso del Lago, indicando testualmente che « La regolazione dei livelli di invaso del Lago -oggetto RAGIONE_SOCIALE presente con tenziosa pertiene alla ‘RAGIONE_SOCIALE del demanio idrico’ cui ‘provvedono le regioni e gli enti locali competenti per RAGIONE_SOCIALE‘ , […]»; ii ) il tentativo dei ricorrenti di contrastare la lineare ricostruzione fatta dal Tribunale Superiore sostenendo che la competenza per la fase di esercizio (e, dunque, la determinazione dei livelli di invaso) è disciplinata dall’art. 2 RAGIONE_SOCIALE stesso d.l. n. 507/1994, altresì rilevando che quell’articolo , al comma 1, non fa che prevedere l’emanazione di un regolamento che a l momento RAGIONE_SOCIALE decisione RAGIONE_SOCIALE sentenza oggi impugnata non era stato ancora emanato, sicché, fino alla sua entrata in vigore, giusta il successivo comma 2 del medesimo articolo, continuava ad applicarsi il d.P.R n. 1363 del 1959, si infrange contro la ragionevole considerazione che, in realtà, già solo per l’epoca in cui quest’ultimo fu emanato, cioè nel 1959, sarebbe estremamente difficoltoso sostenere che detto d.P.R. contenesse norme volte a regolare il fenomeno di cui oggi si discute, cioè la sperimentazione RAGIONE_SOCIALE regolazione estiva dei livelli idrometrici del Lago RAGIONE_SOCIALE finalizzata a verificare la possibilità di disporre di una riserva idrica aggiuntiva per le aree circostanti e per i differenti comparti d’uso (uso irriguo, industriale, idropotabile, energetico e ambientale) e per contrastare l’incremento di frequenza e severità , accentuatosi in questi ultimi anni, RAGIONE_SOCIALE crisi RAGIONE_SOCIALE.
Tra l’altro, l’art. 13 del d.P.R. n. 1363 del 1959 (d.P.R., quest’ultimo, che, giova rimarcarlo, contiene il Regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l’esercizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ), specificamente invocato dagli enti ricorrenti per ulteriormente rafforzare il proprio convincimento ( cfr. pag. 1516 del loro ricorso), si occupa RAGIONE_SOCIALE fase di costruzione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e degli sbarramenti, e in relazione ai soli casi di sbarramenti non ancora ultimati (tra
i quali, dunque, certamente non può rientrare, oggi, la INDIRIZZO, perché da tempo ultimata) prevede l’autorizzazione a d invasi parziali a titolo sperimentale e in via provvisoria. È di tutta evidenza, allora, che non poteva ritenersi plausibile che quel d.P.R. regolasse il fenomeno suddetto al momento RAGIONE_SOCIALE decisione del Tribunale Superiore oggi impugnata.
2.6. Né questa conclusione può ritenersi efficacemente smentita e/o superata dall’avvenuta emanazione, solo nelle more di questo procedimento di legittimità , del Regolamento previsto dall’art. 2, comma 1 , del d.l. n. 507 del 1994, ossia del decreto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dei Trasporti 14 maggio 2024, n. 94, avente ad oggetto: ‘ Regolamento recante la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l’esercizio degli sbarramenti di ritenuta (RAGIONE_SOCIALE e traverse) ‘, s u cui hanno particolarmente insistito i ricorrenti nella loro memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ. del 27 febbraio 2025. Esso, infatti, proprio in ragione del suo concreto oggetto, deve intendersi riferito alle competenze statali (e ministeriali) concernenti la RAGIONE_SOCIALE degli sbarramenti e la struttura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e, dunque, la materia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e pianificazione RAGIONE_SOCIALE opere idrauliche, restando, dunque, alle regioni ed agli enti locali competenti per RAGIONE_SOCIALE, giusta l’art. 86 del d.lgs. n. 112 del 1998, la regolazione dei livelli di invaso del Lago, in quanto riguardante la « RAGIONE_SOCIALE del demanio idrico » (una fonte regolamentare, del resto, non può ritenersi idonea, in liea di principio, a modificare l’assetto RAGIONE_SOCIALE competenze legislative ).
Neppure, del resto, potrebbe ragionevolmente concepirsene una sua applicabilità a vicende (quali, appunto, l’adozione RAGIONE_SOCIALE deliberazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 20 dicembre 2021, n. 7, qui in discussione) cronologicamente risalenti a quasi due anni e mezzo prima RAGIONE_SOCIALE sua emanazione: ciò anche in ragione del fatto che l’art. 2, comma 2, del d.l. n. 507 del 1994, nello stabilire che ‘ Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 continuano ad avere applicazione il regolamento approvato con decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 1 novembre 1959, n. 1363, e le disposizioni
tecniche ed amministrative emanate sulla base di questo ‘ , faceva comunque ‘ salve le innovazioni apportate dalla legislazione successiva ‘ .
Pertanto, insistendo nella loro opinione smentita dal Tribunale a quo , gli enti ricorrenti mostrano, ancora una volta, di non considerare che la regolazione dei livelli di invaso del Lago riguarda la « RAGIONE_SOCIALE del demanio idrico » cui « provvedono le regioni e gli enti locali competenti per RAGIONE_SOCIALE », come espressamente prescritto dall’art. 86 del d.lgs. n. 112 del 1998, mentre le competenze statali (e ministeriali) attengono esclusivamente alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sbarramento ed alla struttura RAGIONE_SOCIALE diga, e, dunque, alla materia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e pianificazione RAGIONE_SOCIALE opere idrauliche.
2.7. In definitiva, come ancora condivisibilmente osservato dall ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE già nel proprio controricorso , per quanto i medesimi ricorrenti abbiano cercato di accreditare un’interpretazione estensiva RAGIONE_SOCIALE disposizioni contenute nel d.P.R. n. 1363 del 1959, al fine di ricomprendervi ambiti di regolazione che nemmeno risultano essere stati presi in considerazione dal legislatore RAGIONE_SOCIALE‘epoca, tale sovrainterpretazione non può trovare accoglimento. Opinare diversamente significherebbe avallare una s valutazione del complesso di norme a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE risorse RAGIONE_SOCIALE che via via ha arricchito l’ordinamento e che, modificando l’assetto previgente, ha attribuito nuove funzioni a nuovi enti (le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ex art. 63 d.lgs. n. 152 del 2006, vedono loro assegnate le competenze regionali in materia di risorse RAGIONE_SOCIALE), ed Organi (la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE adotta gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), da ciò derivando, altresì, che oggi le competenze statali (e ministeriali) investono esclusivamente la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sbarramento e la struttura RAGIONE_SOCIALE diga, e, dunque, la materia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e pianificazione RAGIONE_SOCIALE opere idrauliche.
2.8. In contrario, nemmeno può fondarsi la pretesa competenza Ministeriale ( id est del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) a regolare i livelli di invaso del Lago su esigenze di valutazioni di tipo ‘ politico ‘ di livello RAGIONE_SOCIALE, e sui riflessi transregionali e transnazionali, tanto rivelandosi sostanzialmente
un tentativo di radicale travisamento dei processi storici che hanno determinato le attuali competenze.
2.9. Esigenze di completezza, infine, impongono di ricordare che già, la sentenza resa da Cass., SU, n. 252 del 2021, riguardante la crisi idrica del Lago di Bracciano, aiuta a confermare la spettanza a livello regionale RAGIONE_SOCIALE competenza di cui oggi si discute. Anche in quel l’occasione , infatti, le misure vennero adottate in un tavolo tecnico regionale, la cui competenza a deciderle non fu in alcun modo contestata.
Il secondo motivo di ricorso, rubricato, « Nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per carenza assoluta di motivazione. Violazione di legge: art. 132, n. 4, c.p.c. ( ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.) », ascrive al Tribunale Superiore RAGIONE_SOCIALE Acque Pubbliche di avere omesso totalmente di motivare con riguardo alle censure (pur dedotte in ricorso) di contraddittorietà e violazione del principio d’imparzialità RAGIONE_SOCIALE‘azione amministrativa. S i assume che, sul punto, sono state utilizzate mere formule di stile, senza che, viceversa, sia possibile evincere le effettive ragioni del rigetto del ricorso in parte qua .
3.1. La doglianza risulta infondata.
Il Tribunale Superiore RAGIONE_SOCIALE Acque Pubbliche ha illustrato esaustivamente le argomentazioni poste a base RAGIONE_SOCIALE sua conclusione reiettiva del ‘ secondo ordine di motivi ‘ di impugnazione ivi prospettati dagli odierni ricorrenti, spiegando, con dovizia di particolari, perché la delibera impugnata non aveva omesso di considerare gli apporti partecipativi degli Enti Locali e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE svizzere ( cfr. amplius , pag. 11-13 RAGIONE_SOCIALE sentenza in esame). Nessuna carenza argomentativa, allora, è ravvisabile su questo profilo, in quanto il Tribunale ha espressamente considerato i rilievi critici refluiti nella relazione finale dando atto RAGIONE_SOCIALE osservazioni critiche e rilevando come le stesse non ponessero questioni concretamente ostative bensì considerassero comunque proseguibile la sperimentazione.
Si tratta di motivazione che esplicita le ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione su questo punto, rendendone agevolmente individuabile l’ iter logico seguito, dovendo qui solo puntualizzarsi che il rispetto RAGIONE_SOCIALE prescrizione desumibile dal combinato disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, n. 4, e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.
impone al giudice del merito, non già di dar conto RAGIONE_SOCIALE‘esito RAGIONE_SOCIALE‘avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, bensì di fornire una motivazione logica ed adeguata all’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse ( cfr . Cass. 24434 del 2016, nonché, in motivazione, Cass., SU, n. 34782 del 2024). In altri termini, la valutazione degli elementi istruttori costituisce un’RAGIONE_SOCIALE riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione RAGIONE_SOCIALE vicenda fattuale non sono sindacabili in Cassazione ( cfr ., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 11176 del 2017 e l’appena citata Cass., SU, n. 34782 del 2024 ).
Pertanto, non resta che constatare che il motivo in esame, per come concretamente argomentato , a fronte, tra l’altro, di una decisione adeguatamente motivata, si risolve in un tentativo di riversare dinanzi alle Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione la cognizione RAGIONE_SOCIALE‘intero merito RAGIONE_SOCIALE vicenda, così nemmeno considerando che il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative ( cfr ., tra le più recenti, Cass. nn. 5237, 21424 e 35870 del 2022; Cass. nn. 1015, 14595 e 35782 del 2023; Cass. nn. 4582, 10712 e 27328 del 2024; Cass., SU, n. 34782 del 2024; Cass. n. 3284 del 2025).
4. Il terzo motivo di ricorso, infine, denuncia « Violazione di legge: artt. 6 e 10, RAGIONE_SOCIALE L. 7.8.1990 n. 241. Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 9 Cost., RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 TUE, degli artt. 21, 191, 192 e 193 TFUE (principi di imparzialità, di adeguatezza RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria e RAGIONE_SOCIALE valutazione comparativa degli interessi coinvolti -principio di leale collaborazione tra enti RAGIONE_SOCIALE -principio euro-unitario di precauzione e di azione preventiva) ( ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) ». Si censura il capo RAGIONE_SOCIALE sentenza con cui il medesimo Tribunale ha ritenuto che il provvedimento gravato fosse ossequioso dei principi di doveroso
bilanciamento degli interessi e di precauzione, ponendosi conseguentemente essa stessa decisione in contrasto con le disposizioni indicate in rubrica.
4.1. Questa doglianza si rivela inammissibile.
Invero, nella sentenza in esame si legge, tra l’altro (cfr. pag. 14 e ss.) che « il ‘principio di precauzione’ di derivazione europea, a partire dall’art. 7 del Regolamento n. 178 del 2002, poi dall’art. 191 del TFUE e recepito da ulteriori fonti europee e dai singoli ordinamenti nazionali -impone che quando sussistono incertezze o un ragionevole dubbio riguardo all’esistenza o alla portata di rischi per la salute RAGIONE_SOCIALE persone, devono essere adottate misure di RAGIONE_SOCIALE senza dover attendere che siano pienamente dimostrate l’effettiva esistenza e la gravità di tali rischi, e anche prima che subentrino più avanzate e risolutive tecniche di contrasto. Posta, dunque, la differenza concettuale che intercorre tra precauzione (in presenza di rischi ipotetici o basati su indizi) e prevenzione (in presenza di rischi oggettivi e provati), l’attuazione del principio di precauzione comporta che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un’RAGIONE_SOCIALE potenzialmente pericolosa, l’azione dei RAGIONE_SOCIALE poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento RAGIONE_SOCIALE conoscenze scienti fiche (cfr. RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, sez. III, 3 ottobre 2019, n. 6655; sez. IV, 11 novembre 2014, n. 5525; sez. V, 18 maggio 2015, n. 2495) ». Si aggiunge, poi, che « nella prospettiva RAGIONE_SOCIALE Commissione Europea (cfr. la Comunicazione del 2 febbraio 2000), l’azione precauzionale è giustificata solo quando vi sia stata l’identificazione degli effetti potenzialmente negativi (rischio) sulla base di dati scientifici, seri, oggettivi e disponibili, nonché di un ‘ ragionamento rigorosamente logico ‘ e, tuttavia, permanga un’ampia incertezza scientifica sulla ‘ portata ‘ del suddetto rischio (par. 5.1.3). Nel conseguente bilanciamento RAGIONE_SOCIALE più opportune iniziative di contenimento del rischio, la scelta del cd. ‘ rischio zero ‘ entra in potenziale tensione con il principio di proporzionalità, il quale impone misure ‘ congrue rispetto al livello prescelto dì RAGIONE_SOCIALE ‘ ed una conseguente analisi dei vantaggi e degli oneri dalle stesse derivanti. Dunque, non è sempre vero che un divieto totale od un intervento di contrasto radicale costituiscano ‘ una risposta proporzionale al
rischio potenziale ‘ , potendosi configurare situazioni e contesti specifici che rendono una tale strategia inopportuna, inutilmente dispendiosa, se non sostanzialmente improduttiva. In siffatte ipotesi, per coniugare in modo bilanciato esigenze di precauzione e di proporzionalità, la Commissione suggerisce di modulare l’azione cautelativa in relazione alla evoluzione dei suoi risultati, sottoponendo le misure adottate ad un’opera di controllo e di «revisione, alla luce dei nuovi dati scientifici» (par. 6 e 6.3.5) ».
Poste tali premesse, e richiamata la giurisprudenza del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE che, condividendo questa linea di pensiero, ha ritenuto che il principio di precauzione presuppone l’esistenza di un rischio specifico all’esito di una valutazione quanto più possibile completa, condotta alla luce dei dati disponibili che risultino maggiormente affidabili e che deve concludersi con un giudizio di stretta necessità RAGIONE_SOCIALE misura ( cfr . RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, sez. V, n. 6250 del 2013; sez. IV, n. 1240 del 2018), il Tribunale non ha ravvisato elementi di irragionevolezza nelle scelte sottese dalla delibera innanzi ad esso impugnato. Ha ritenuto, in particolare, che tale delibera era frutto di un corretto bilanciamento degli interessi coinvolti e, quanto al principio RAGIONE_SOCIALE precauzione, ha evidenziato la mancata indicazione, in concreto, di pericoli e rischi derivanti dalla prosecuzione RAGIONE_SOCIALE sperimentazione ovvero di « elementi di prova di danni di carattere ambientale », rimarcando, altresì, che « le finalità RAGIONE_SOCIALE sperimentazione sono rimaste quelle del 2015 -di verificare cioè la possibilità di disporre di una riserva idrica aggiuntiva per le aree circostanti e per i differenti comparii d’uso (uso irriguo, industriale, idropotabile, energetico e ambientale) vieppiù corroborate dall’incremento RAGIONE_SOCIALE frequenza e RAGIONE_SOCIALE gravità RAGIONE_SOCIALE crisi RAGIONE_SOCIALE registrate negli ultimi anni ».
Ricordato, allora, che le doglianze attinenti non già all’erronea ricognizione RAGIONE_SOCIALE fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all’erronea ricognizione RAGIONE_SOCIALE fattispecie concreta alla luce RAGIONE_SOCIALE risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015), va osservato che, nella specie, il Tribunale Superiore RAGIONE_SOCIALE Acque Pubbliche ha fornito ampia giustificazione del proprio convincimento -ricavato dalla valutazione RAGIONE_SOCIALE documentazione
sottoposta alla sua attenzione alla luce RAGIONE_SOCIALE normativa ampiamente richiamata nella parte iniziale RAGIONE_SOCIALE sua pronuncia -circa il fatto che « La decisione impugnata si colloca nell’alveo di misure volte a permettere il contemperamento dei differenti interessi in gioco. Le esigenze turisticoricettive evidenziate dai ricorrenti vanno contemperate con le altre parimenti meritevoli di RAGIONE_SOCIALE (ad esempio quelle ambientali, irrigue e idroelettriche) e che parimenti insistono sul Lago RAGIONE_SOCIALE », sottolineando pure, come si è già anticipato, che, « In ogni caso, […] le parti ricorrenti non hanno addotto dati e analisi puntuali comprovanti danni all’economia turistica lacuale ».
Pertanto, non resta che prendere atto dei relativi accertamenti, evidentemente fattuali, svolti dal giudice a quo , rispetto ai quali le argomentazioni RAGIONE_SOCIALE censura in esame si rivelano sostanzialmente volte ad ottenerne un riesame, così omettendo di specificare le violazioni in punto di diritto (in proposito v.. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass., SU, n. 34782 del 2024; Cass. nn. 27328, 16448 e 15033 del 2024; Cass. nn. 13408 e 9014 del 2023; Cass. n. 31071 del 2022. Si veda pure Cass., SU, 23745 del 2020, a tenore RAGIONE_SOCIALE quale, « in tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni -la norma violata o i punti RAGIONE_SOCIALE sentenza che si pongono in contrasto con essa »).
Inoltre il giudizio di legittimità -come si è già detto concludendo l’esame del precedente motivo -non può essere trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito (cfr., i precedenti citati alla fine del predetto motivo).
5. In conclusione, il ricorso dei Comuni di Verbania, Cannobio, Baveno e Cannero Riviera, nonché RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, deve essere respinto, restando a loro carico ed in via solidale le spese di questo giudizio di legittimità, atteso il principio di soccombenza, altresì dandosi atto -in assenza di ogni discrezionalità al riguardo ( cfr . Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 -che, stante il tenore RAGIONE_SOCIALE pronuncia adottata, sussistono, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimi ricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il loro ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento ».
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso dei Comuni di Verbania, Cannobio, Baveno e Cannero Riviera, nonché RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e li condanna, in solido tra loro, al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla parti controricorrenti che si liquidano: i ) in favore del RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, in € 6.000,00 ciascuno per compensi, oltre alle rispettive spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati, per ognuno, in € 200,00, ed agli accessori di legge; ii ) in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, in € 4.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimi ricorrenti, in solido tra loro, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello previsto per il loro ricorso, giusta il comma 1bis RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite civili