Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 17863 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 17863 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/06/2024
ordinanza
sul ricorso 28266/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, difesi dall’AVV_NOTAIO e domiciliati a Roma presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-ricorrenti-
contro
Prefettura di Perugia, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE; -intimati- avverso la sentenza del Tribunale di Perugia 160/2020 del 30/1/2020.
Udita la relazione del consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE e gli altri soggetti in epigrafe indicati, proposero dinanzi al Giudice di Pace (GdP) di Todi nei confronti RAGIONE_SOCIALE Prefettura di Perugia e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE opposizioni a ordinanze ingiunzione di pagamento emesse per violazioni del Codice RAGIONE_SOCIALE strada (Cds) (ore di guida eccessive, inosservanza dei periodi di pausa e di riposo
giornaliero), rilevate attraverso il controllo del cronotachigrafo degli automezzi di trasporto RAGIONE_SOCIALE ditta.
In primo grado, previa riunione dei procedimenti, le opposizioni furono accolte, in secondo grado, invece, sono state rigettate.
Ricorrono in cassazione RAGIONE_SOCIALE e gli altri opponenti in epigrafe indicati, con quattro motivi. Rimangono intimate le pubbliche amministrazioni.
Ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione
– È da rilevare preliminarmente il grave errore di notifica del ricorso per cassazione presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, anziché presso l’Avvocatura generale dello Stato. Tuttavia, impartire un ordine di rinnovazione è inutile, poiché -come a breve si vedrà – il ricorso è infondato (cfr. tra le tante, Sez. 2 – , Ordinanza n. 12515 del 21/05/2018).
– Il primo motivo (p. 16) denuncia ex art. 112 c.p.c. che il Tribunale ha erroneamente ravvisato un vizio in cui è incorsa la pronuncia di primo grado nell’accogliere l’opposizione argomentando la buona fede e la mancata contestazione immediata RAGIONE_SOCIALE infrazioni. Si fa valere che il Gdp ha esercitato correttamente il potere di interpretare la domanda, desumendo profili impliciti dei motivi di opposizione proposti esplicitamente, che sono il difetto di competenza degli organi accertatori e l’insussistenza RAGIONE_SOCIALE violazioni.
Il primo motivo è infondato sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE mancata contestazione immediata, che in effetti non è riconducibile ai motivi di opposizione (sentenza, p. 30 che il ricorso non attinge), mentre è inammissibile per difetto di interesse sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE buona fede (quand’anche lo si potesse ricondurre alla censura generale d’inesistenza RAGIONE_SOCIALE violazione). Infatti, il Tribunale ha accertato nel merito l’inesistenza di buona fede.
Il primo motivo è da disattendere.
Il secondo motivo (p. 22 ss.) denuncia l’inosservanza dell’obbligo di indicare le ragioni RAGIONE_SOCIALE mancata contestazione immediata. Si deduce violazione degli artt. 174, 200 e 201 CdS e artt. 384-385 reg. esec. CdS.
Il secondo motivo è inammissibile per due ragioni distinte.
Il rigetto precedente (cfr. indietro, paragrafo n. 1) del profilo concernente il vizio RAGIONE_SOCIALE mancata contestazione immediata comporta l’accertamento che il giudice di primo grado è effettivamente incorso nel vizio di ultrapetizione pronunciandosi su tale profilo. Ne segue l’inammissibilità di questo motivo, anche per difetto di specificità ex art. 366 n. 6 c.p.c., poiché ruota attorno al contenuto dei verbali di accertamento e non offre neppure elementi necessari al loro reperimento nel fascicolo (v. Sez. 1 – , Sentenza n. 12481 del 19/04/2022).
– Il terzo motivo censura che la Corte di appello ha accertato il difetto di buona fede. Si deduce violazione dell’art. 3 l. 689/1981.
Il motivo è infondato.
Si chiede infatti di rivalutare un accertamento di fatto congruamente motivato (cfr. sentenza, p. 34), anche alla luce del mancato assolvimento dell’onere di provare il difetto di colpa, incombente sul ricorrente ( in questo senso, cfr., tra le più recenti, Cass. 24386/2023).
– Il quarto motivo (p. 37) denuncia l’errore RAGIONE_SOCIALE sentenza per non avere riscontrato l’incompetenza dell’Ispettorato del RAGIONE_SOCIALE ad irrogare la sanzione. Si deduce violazione degli artt. 174 CdS e dei reg. europei 3820/1985, 3821/1985, 561/2006.
Il quarto motivo è inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c. poiché la pronuncia impugnata è in linea con la giurisprudenza più recente che afferma la competenza dell’Ispettorato del RAGIONE_SOCIALE (cfr. Cass. 38489/2021, 18462/2020, 22896/2018, 20594/2016) e il motivo non offre spunti per rimeditare tale orientamento. L’isolato precedente del 2011 citato in ricorso a pag. 39 deve pertanto ritenersi ormai superato.
– Il ricorso è rigettato. Le controparti non hanno svolto attività difensiva, quindi non vi è da provvedere sulle spese.
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1 -quater d.p.r. 115/2002, si dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera RAGIONE_SOCIALE parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo uni ficato a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera RAGIONE_SOCIALE parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso a Roma il 14/5/2024.