Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 101 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 101 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/01/2024
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 10999/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante rappresentato e difeso unitamente dagli avvocati NOME (CODICE_FISCALE) COGNOME NOME (SNCSFN60S08F205N) e NOME (CODICE_FISCALE)
– ricorrente –
contro
COMUNE DI COGNOME, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (VLGGLN70M55F133X)
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO di MILANO n. 471/2021 depositata il 12/02/2021.
INGIUNTIVO -OPPOSIZIONE -COMPETENZA TABELLARE SEZ. I CIVILE
Ad.18/12/2023 CC
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 18/12/2023, dal Consigliere relatore NOME COGNOME
Rilevato che:
il presente giudizio nasce da una serie di decreti ingiuntivi chiesti e ottenuti dal Comune di Valvarrone, già Tremenico, opposti dalla RAGIONE_SOCIALE titolare della concessione di estrazione di feldspato da miniere in ambito territoriale del l’ente pubblico territoriale, che sostiene di non essere tenuta al versamento dei canoni richiesti dal Comune di Valvarrone perché, negli anni di riferimento, l’attività di escavazione del minerale era stata sospesa, oltre ad essere svolta integralmente nel sottosuolo e, quindi, senza alcun danno per la parte opposta, oltre alla nullità dell’accordo del 1948;
alcuni dei detti giudizi sono pendenti già dinanzi la Corte;
più specificamente il presente giudizio nasce dalla opposizione a decreto ingiuntivo n. 915/2017, sostenendo RAGIONE_SOCIALE l’inefficacia del contratto per l’eccessiva onerosità sopravvenuta, tesi che veniva rigettava dal Tribunale di Lecco, con conferma del monitorio , a cui seguiva il rigetto dell’appello proposto dalla parte privata, con la sentenza 471/2021 della C orte d’ Appello di Milano;
avverso la sentenza di appello è proposto ricorso per cassazione da RAGIONE_SOCIALE su cinque motivi;
resiste con controricorso il Comune di Valvarrone;
per l’adunanza camerale del 18/12/2023 entrambe le parti hanno depositato memoria;
Ritenuto che
I motivi proposti dalla RAGIONE_SOCIALE censurano come segue la sentenza della Corte territoriale:
n ullità dell’accordo del 5 /10/1948, formalizzato con il contratto dell’11 /03/1949, sotto il profilo della violazione della normativa in materia. N ullità ai sensi dell’art. 1418 cod. civ. e per
violazione del r.d. 1443 del 1927. P agamento dell’indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ. e (o) arricchimento senza causa ai sensi dell’ art. 2041 cod. civ., erroneità dei presupposti con particolare riferimento all’inesistenza di un contratto di concessione;
n ullità dell’accordo del 5 /10/1948, formalizzato con il contratto dell’11 /03/1949, sotto il profilo del fatto che i terreni sotto i quali insiste la miniera sono in parte di proprietà di RAGIONE_SOCIALE e non del Comune, erroneità dei presupposti, sotto differenti profili;
n ullità dell’accordo del 5/10/1948, formalizzato con il contratto dell’11 /03/1949, sotto il profilo della violazione della normativa in materia, nonché per inesistenza della causa del ‘canone’ preteso a titolo di mancato reddito e di danni al soprasuolo;
r isoluzione dell’accordo del 5/10/1948, formalizzato con il contratto dell’11 /03/1949 , sotto il profilo dell’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione richiesta dal Comune ex art. 1467 cod. civ., e rroneità nell’interpretazione dei presupposti e della domanda, difetto di motivazione;
erroneità del calcolo effettuato dal Comune per la determinazione del ‘canone’ richiesto , travisamento dei fatti, difetto di motivazione.
Il Collegio rileva, preliminarmente, che la materia oggetto di causa rientra nelle attribuzioni tabellari della Sezione I civile, che con decreto n. 19616 del 2023 ha dichiarato l’estinzione di analoga controversia, a seguito di proposta di definizione accelerata alla quale non è seguita la proposizione di istanza di decisione, ai sensi dell’art. 380 bis , comma 2, cod. proc. civ.;
il ricorso deve, pertanto, essere trasmesso alla I Sezione civile, per il seguito di competenza.
P.Q.M.
Rimette gli atti alla Sezione I civile.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di