Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 26173 Anno 2024
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza N. 12664/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME NOME, domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME come da procura allegata al ricorso, domicilio digitale avvEMAIL
-ricorrenti – contro
AUTORITA’ DI COGNOME DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA, presso la Presidenza della Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO è domiciliata, domicilio digitale EMAIL
-resistente –
e contro
COMUNE DI PALERMO, RAGIONE_SOCIALE
– intimati – avverso l ‘ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo nel procedimento N. 4485/2022 R.G., depositata in data 26.4.2023;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 4.6.2024 dal Consigliere relatore dr. NOME COGNOME
Rilevato che
con atto di citazione regolarmente notificato, NOME COGNOME convenne in giudizio il Comune di Palermo, per ottenerne la condanna ex art. 2051 c.c. in relazione al sinistro occorsogli in data 15.07.2020, allorché, mentre stava percorrendo a bordo della autovettura Mini Countryman Cooper, targata TARGA_VEICOLO, insieme alla moglie ed al figlio, la INDIRIZZO in direzione INDIRIZZO nel centro urbano di Palermo, dopo essersi immesso lungo la discesa della rampa sinistra del sottopassaggio, che si trova all’altezza di INDIRIZZO‘, rimaneva impantanato a causa dell’allagamento della sede stradale; a seguito del sinistro, il mezzo riportò consistenti danni, pari ad € 13.750,00 IVA compresa, di cui il Drago COGNOME chiese il risarcimento, oltre al danno da fermo tecnico (protrattosi per quattro mesi) e quello relativo ai costi per mezzi di trasporto alternativi:
costituitosi, il Comune di Palermo negò ogni responsabilità, chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa l’A .RAGIONE_SOCIALE e l’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, q uest’ultimo – in particolare -sul presupposto che l’evento per cui è causa aveva avuto il proprio
N. 12664/23 R.G.
epicentro nell’area del INDIRIZZO e avrebbe interessato due canali di drenaggio delle acque meteoriche del canale Passo di Rigano, appartenenti al demanio regionale;
entrambe le chiamate si costituirono, contestando le avverse domande; – in particolare, l ‘Autorità di Bacino eccepì il difetto di competenza dell’adito Tribunale, per essere invece competente il T ribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Palermo, ex art. 140, lett. e), del TU delle acque; – con ordinanza del 26.4.2023, il Tribunale di Palermo accolse detta eccezione, affermando la competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Palermo;
Considerato che
avverso detta ordinanza ha proposto regolamento di competenza NOME COGNOME in forza di due motivi, illustrati da memoria, cui resiste con memoria difensiva l’Autorità di Bacino ;
gli altri intimati non hanno svolto difese;
il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l’accoglimento del ricorso;
con il primo motivo si lamenta la violazione del principio per cui la competenza si determina sulla base dei fatti prospettati dall’attore nell’atto introduttivo della causa, essendo irrilevante a tal fine – la contraria prospettazione dei fatti proposta dal convenuto; pertanto, trattandosi di domanda ex art. 2051 c.c., fondata sul presupposto della responsabilità da custodia in capo al Comune, proprietario della strada in
cui si è verificato il sinistro, giammai il Tribunale di Palermo avrebbe potuto declinare la propria competenza;
con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 140, lett. e), del R.D. n. 1775/1933 ; si sostiene che nell’atto introduttivo del giudizio non è stato mai invocato il presupposto di applicazione della citata disposizione (ossia, un difetto di costruzione o di manutenzione dell’opera idraulica), essendosi semplicemente fatto riferimento alla responsabilità da custodia in relazione alla sede stradale interessata dall’allagamento; ciò tanto più che, come da giurisprudenza pure indicata dal Tribunale di Palermo, sono riservate alla cognizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente ed occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque;
Ritenuto che
il ricorso sia infondato;
infatti, la proposizione di domande riconvenzionali da parte del convenuto, ovvero la chiamata in causa del terzo (nei cui confronti il convenuto spieghi una o più domande), può – determinando un cumulo oggettivo – incidere sulla competenza, come appunto avvenuto nella specie;
-come s’è visto, il Comune di Palermo ha chiamato in causa (in garanzia impropria) , tra l’altro, l’Autorità di Bacino, assumendo che l’evento per cui è processo sia dipeso da un deficit manutentivo di alcuni canali di drenaggio sulle acque meteoriche, questione il cui accertamento è
demandato, per legge, al Tribunale delle Acque Pubbliche, ex art. 140, lett. e), del R.D. n. 1775/1933 (v., ex plurimis , Cass. n. 18197/2021);
– in tali evenienze (ossia, allorché il convenuto chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa de ll’attore) , trova piena applicazione il principio per cui la domanda attorea si estende automaticamente anche al terzo chiamato, a prescindere dalla specifica istanza da parte dello stesso attore (v., ex multis , Cass. n. 516/2020), sicché nella specie la domanda ex art. 2051 c.c. proposta dal NOME COGNOME ha finito con l’investire (per effetto dell’iniziativa processuale del Comune di Palermo) anche i presupposti fattuali inerenti alla manutenzione dei suddetti canali di drenaggio, questione la cui competenza per materia, come detto, appartiene al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;
– conseguentemente, essendosi determinato un litisconsorzio processuale necessario , l’intera causa (compresa quella concernente la chiamata in garanzia dell’A .M.A.P., benché evidentemente fondata su presupposti di diverso tenore rispetto a quelli concernenti l’Autorità di Bacino ) non può che essere attratta dal giudice competente per materia, ossia proprio dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Palermo, non potendo ipotizzarsi, già sul piano logico prim’ancora che giuridico, una separazione dei singoli rapporti processuali che -in relazione al medesimo fatto storico -investa della decisione plurime Autorità giurisdizionali, con evidente rischio di contrasto tra le stesse decisioni e, potenzialmente, tra i relativi giudicati;
da ciò discende che del tutto correttamente il Tribunale ha affermato la sussistenza della competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Palermo a decidere sull’intera controversia , impregiudicata ogni altra questione;
pertanto, il ricorso è rigettato con conseguente dichiarazione della competenza del detto TRAP;
le spese di lite di questo giudizio di legittimità possono interamente compensarsi , stante l’indubbio rilievo della questione trattata, caratterizzata da novità assoluta, nei termini ut supra esposti;
in relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell ‘ applicabilità dell ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P. Q. M.
la Corte dichiara la competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Palermo e compensa le spese. Fissa per la riassunzione il termine di tre mesi dalla comunicazione del deposito della presente.
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno 4.6.2024.
Il Presidente NOME COGNOME