Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 26173 Anno 2024
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza N. 12664/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso la cancelleria RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO come da procura allegata al ricorso, domicilio digitale EMAIL
-ricorrenti – contro
AUTORITA’ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA, presso la Presidenza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO, è domiciliata, domicilio digitale EMAIL
-resistente –
e contro
COMUNE DI PALERMO, RAGIONE_SOCIALE
– intimati – avverso l ‘ordinanza emessa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE nel procedimento N. 4485/2022 R.G., depositata in data 26.4.2023;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella adunanza camerale del 4.6.2024 dal AVV_NOTAIO relatore AVV_NOTAIO COGNOME.
Rilevato che
con atto di citazione regolarmente notificato, NOME COGNOME convenne in giudizio il Comune di RAGIONE_SOCIALE, per ottenerne la condanna ex art. 2051 c.c. in relazione al sinistro occorsogli in data 15.07.2020, allorché, mentre stava percorrendo a bordo RAGIONE_SOCIALE autovettura Mini Countryman Cooper, targata TARGA_VEICOLO, insieme alla moglie ed al figlio, la INDIRIZZO in direzione INDIRIZZO, nel centro urbano di RAGIONE_SOCIALE, dopo essersi immesso lungo la discesa RAGIONE_SOCIALE rampa sinistra del sottopassaggio, che si trova all’altezza di ‘Villa Trabia’, rimaneva impantanato a causa dell’allagamento RAGIONE_SOCIALE sede stradale; a seguito del sinistro, il mezzo riportò consistenti danni, pari ad € 13.750,00 IVA compresa, di cui il NOME COGNOME chiese il risarcimento, oltre al danno da fermo tecnico (protrattosi per quattro mesi) e quello relativo ai costi per mezzi di trasporto alternativi:
costituitosi, il Comune RAGIONE_SOCIALE negò ogni responsabilità, chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, q uest’ultimo – in particolare -sul presupposto che l’evento per cui è causa aveva avuto il proprio
N. 12664/23 R.G.
epicentro nell’area del Monte Cuccio e avrebbe interessato due canali di drenaggio delle acque meteoriche del canale Passo di Rigano, appartenenti al demanio regionale;
entrambe le chiamate si costituirono, contestando le avverse domande; – in particolare, l ‘RAGIONE_SOCIALE eccepì il difetto di competenza dell’adito Tribunale, per essere invece competente il T ribunale Regionale delle Acque Pubbliche di RAGIONE_SOCIALE, ex art. 140, lett. e), del TU delle acque; – con ordinanza del 26.4.2023, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE accolse detta eccezione, affermando la competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di RAGIONE_SOCIALE;
Considerato che
avverso detta ordinanza ha proposto regolamento di competenza NOME COGNOME in forza di due motivi, illustrati da memoria, cui resiste con memoria difensiva l’RAGIONE_SOCIALE ;
gli altri intimati non hanno svolto difese;
il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l’accoglimento del ricorso;
con il primo motivo si lamenta la violazione del principio per cui la competenza si determina sulla base dei fatti prospettati dall’attore nell’atto introduttivo RAGIONE_SOCIALE causa, essendo irrilevante a tal fine – la contraria prospettazione dei fatti proposta dal convenuto; pertanto, trattandosi di domanda ex art. 2051 c.c., fondata sul presupposto RAGIONE_SOCIALE responsabilità da custodia in capo al Comune, proprietario RAGIONE_SOCIALE strada in
cui si è verificato il sinistro, giammai il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE avrebbe potuto declinare la propria competenza;
con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 140, lett. e), del R.D. n. 1775/1933 ; si sostiene che nell’atto introduttivo del giudizio non è stato mai invocato il presupposto di applicazione RAGIONE_SOCIALE citata disposizione (ossia, un difetto di costruzione o di manutenzione dell’opera idraulica), essendosi semplicemente fatto riferimento alla responsabilità da custodia in relazione alla sede stradale interessata dall’allagamento; ciò tanto più che, come da giurisprudenza pure indicata dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, sono riservate alla cognizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente ed occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque;
Ritenuto che
il ricorso sia infondato;
infatti, la proposizione di domande riconvenzionali da parte del convenuto, ovvero la chiamata in causa del terzo (nei cui confronti il convenuto spieghi una o più domande), può – determinando un cumulo oggettivo – incidere sulla competenza, come appunto avvenuto nella specie;
-come s’è visto, il Comune RAGIONE_SOCIALE ha chiamato in causa (in garanzia impropria) , tra l’altro, l’RAGIONE_SOCIALE, assumendo che l’evento per cui è processo sia dipeso da un deficit manutentivo di alcuni canali di drenaggio sulle acque meteoriche, questione il cui accertamento è
demandato, per legge, al Tribunale delle Acque Pubbliche, ex art. 140, lett. e), del R.D. n. 1775/1933 (v., ex plurimis , Cass. n. 18197/2021);
– in tali evenienze (ossia, allorché il convenuto chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere RAGIONE_SOCIALE pretesa de ll’attore) , trova piena applicazione il principio per cui la domanda attorea si estende automaticamente anche al terzo chiamato, a prescindere dalla specifica istanza da parte dello stesso attore (v., ex multis , Cass. n. 516/2020), sicché nella specie la domanda ex art. 2051 c.c. proposta dal COGNOME COGNOME ha finito con l’investire (per effetto dell’iniziativa processuale del Comune di RAGIONE_SOCIALE) anche i presupposti fattuali inerenti alla manutenzione dei suddetti canali di drenaggio, questione la cui competenza per materia, come detto, appartiene al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;
– conseguentemente, essendosi determinato un litisconsorzio processuale necessario , l’intera causa (compresa quella concernente la chiamata in garanzia dell’A RAGIONE_SOCIALEMRAGIONE_SOCIALE., benché evidentemente fondata su presupposti di diverso tenore rispetto a quelli concernenti l’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ) non può che essere attratta dal giudice competente per materia, ossia proprio dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di RAGIONE_SOCIALE, non potendo ipotizzarsi, già sul piano logico prim’ancora che giuridico, una separazione dei singoli rapporti processuali che -in relazione al medesimo fatto storico -investa RAGIONE_SOCIALE decisione plurime RAGIONE_SOCIALE giurisdizionali, con evidente rischio di contrasto tra le stesse decisioni e, potenzialmente, tra i relativi giudicati;
da ciò discende che del tutto correttamente il Tribunale ha affermato la sussistenza RAGIONE_SOCIALE competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di RAGIONE_SOCIALE a decidere sull’intera controversia , impregiudicata ogni altra questione;
pertanto, il ricorso è rigettato con conseguente dichiarazione RAGIONE_SOCIALE competenza del detto TRAP;
le spese di lite di questo giudizio di legittimità possono interamente compensarsi , stante l’indubbio rilievo RAGIONE_SOCIALE questione trattata, caratterizzata da novità assoluta, nei termini ut supra esposti;
in relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell ‘ applicabilità dell ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P. Q. M.
la Corte dichiara la competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di RAGIONE_SOCIALE e compensa le spese. Fissa per la riassunzione il termine di tre mesi dalla comunicazione del deposito RAGIONE_SOCIALE presente.
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione, il giorno 4.6.2024.
Il Presidente NOME COGNOME