Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4209 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2   Num. 4209  Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 18/02/2025
ORDINANZA
sul  ricorso per  regolamento  d’ufficio  di  competenza iscritto  al  n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. sollevato con ordinanza n. 1093/2023 depositata il 30/11/2023 dal Tribunale Regionale per le Acque Pubbliche presso la Corte d’appello di Napoli nel procedimento promosso da
SCOLA COGNOME
contro
RAGIONE_SOCIALE,  RAGIONE_SOCIALE
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2024 dal Consigliere COGNOME NOME;
Lette  le  conclusioni  del  Pubblico  Ministero  in  persona  del  Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che:
–NOME  COGNOME  ha  convenuto  davanti  al  Tribunale  di  Vallo  della NOME, il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE  per sentire dichiarare l’inesistenza del diritto di servitù di acquedotto sul suo fondo abusivamente invaso dalla citata società, quale impresa appaltatrice, con l’apertura di un varco nel muro di confine, lavori di scavo e posa in opera di tubi ai  fini  della  realizzazione  di  una  condotta  idrica  per  conto dell’indicato RAGIONE_SOCIALE committente;
-la RAGIONE_SOCIALE ha eccepito il difetto di giurisdizione  in  favore  del  TAR  Campania -Salerno  e  la competenza  del  Tribunale  Regionale  delle  Acque  Pubbliche presso la Corte d’Appello di Napoli;
-anche il RAGIONE_SOCIALE ha eccepito l’incompetenza del Tribunale ordinario e la competenza  per  materia  del Tribunale Regionale;
-il Tribunale di Vallo della NOME, con ordinanza del 3.01.2023, ha  dichiarato  la  propria  incompetenza  in  favore  del  Tribunale Regionale;
-il giudizio è stato riassunto dall’attore innanzi al TRAP presso la Corte d’Appello di Napoli, che, ritenendosi a sua volta incompetente per materia, ha sollevato di ufficio il regolamento di competenza;
-le  Sezioni  Unite,  a  cui  per  un  errore  di  cancelleria  era  stato trasmesso il ricorso, con ordinanza interlocutoria del 23.4.2024, hanno  rimesso il procedimento davanti a questa Sezione semplice;
-il  Pubblico  Ministero  ha  chiesto  dichiararsi  la  competenza  del Tribunale di Vallo della NOME;
Ritenuto che:
-sussiste  la  competenza  del  Tribunale  Ordinario  per  le  ragioni appresso indicate;
-la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare l’art. 140, lett.e) del R.D. n.1775 del 1933 deve essere interpretato nel senso che il Tribunale Regionale delle Acque è competente in merito alle controversie aventi per oggetto il risarcimento dei danni derivanti dall’esecuzione, dalla manutenzione e dal funzionamento dell’opera idraulica in presenza di comportamenti della P.A. implicanti o apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l’attuazione di opere idrauliche o scelte dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche. La domanda di risarcimento del danno causato da fenomeni di erosione del terreno e di smottamenti rientra nella competenza del tribunale regionale delle acque quando il ricorrente lamenti che il danno sia derivato dal modo di essere dell’opera idraulica per come essa è stata mantenuta ed in particolare in relazione alla scelta operata in ordine al tipo di intervento per la regimentazione delle acque acque pubbliche (Cassazione civile sez. un., 29/08/2024, n.23332; Cassazione civile sez. VI, 24/12/2014, n.27392);
-nel caso  di specie,  la  domanda  proposta  dallo  COGNOME  nei confronti del  RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE    ha  ad  oggetto  la    dichiarazione  di  inesistenza del diritto di servitù di acquedotto sul suo fondo asseritamente invaso dalla citata società, quale impresa appaltatrice,
mediante l’apertura  di  un  varco  nel  muro  di  confine,  lavori  di scavo e posa in opera di tubi ai fini della realizzazione di una condotta idrica per conto dell’indicato RAGIONE_SOCIALE committente;
-si tratta, come è evidente, di domanda relativa a comportamenti che non derivano dal modo di essere dell’opera idraulica per come essa è stata mantenuta ed in particolare in relazione alla scelta operata in ordine al tipo di intervento per la regimentazione delle acque pubbliche ma di domanda di accertamento di inesistenza di un diritto reale e di risarcimento dei danni cagionati nell’esecuzione di un’opera sicchè la competenza spetta al giudice ordinario e, nella specie, al Tribunale di Vallo della NOME;
-deve, pertanto, dichiararsi la competenza del Tribunale di Vallo Della  NOME,  innanzi  al  quale  vanno  rimesse  le  parti;  la riassunzione della causa avverrà nei termini di legge;
P.Q.M.
dichiara la competenza del Tribunale di Vallo Della NOME innanzi al quale  rimette  le  parti  con  riassunzione  della  causa  nei  termini  di legge.
Così deciso in Roma, in data 22 ottobre 2024.