Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4209 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 4209 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento d’ufficio di competenza iscritto al n. 24121/2023 R.G. sollevato con ordinanza n. 1093/2023 depositata il 30/11/2023 dal Tribunale Regionale per le Acque Pubbliche presso la Corte d’appello di Napoli nel procedimento promosso da
SCOLA COGNOME
contro
CONSORZIO DI RAGIONE_SOCIALE
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2024 dal Consigliere COGNOME
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
–NOME COGNOME ha convenuto davanti al Tribunale di Vallo della Lucania, il Consorzio di bonifica “RAGIONE_SOCIALE” e la RAGIONE_SOCIALE per sentire dichiarare l’inesistenza del diritto di servitù di acquedotto sul suo fondo abusivamente invaso dalla citata società, quale impresa appaltatrice, con l’apertura di un varco nel muro di confine, lavori di scavo e posa in opera di tubi ai fini della realizzazione di una condotta idrica per conto dell’indicato Consorzio committente;
-la RAGIONE_SOCIALE ha eccepito il difetto di giurisdizione in favore del TAR Campania -Salerno e la competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d’Appello di Napoli;
-anche il Consorzio di bonifica “Velia” ha eccepito l’incompetenza del Tribunale ordinario e la competenza per materia del Tribunale Regionale;
-il Tribunale di Vallo della Lucania, con ordinanza del 3.01.2023, ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale Regionale;
-il giudizio è stato riassunto dall’attore innanzi al TRAP presso la Corte d’Appello di Napoli, che, ritenendosi a sua volta incompetente per materia, ha sollevato di ufficio il regolamento di competenza;
-le Sezioni Unite, a cui per un errore di cancelleria era stato trasmesso il ricorso, con ordinanza interlocutoria del 23.4.2024, hanno rimesso il procedimento davanti a questa Sezione semplice;
-il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Vallo della Lucania;
Ritenuto che:
-sussiste la competenza del Tribunale Ordinario per le ragioni appresso indicate;
-la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare l’art. 140, lett.e) del R.D. n.1775 del 1933 deve essere interpretato nel senso che il Tribunale Regionale delle Acque è competente in merito alle controversie aventi per oggetto il risarcimento dei danni derivanti dall’esecuzione, dalla manutenzione e dal funzionamento dell’opera idraulica in presenza di comportamenti della P.A. implicanti o apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l’attuazione di opere idrauliche o scelte dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche. La domanda di risarcimento del danno causato da fenomeni di erosione del terreno e di smottamenti rientra nella competenza del tribunale regionale delle acque quando il ricorrente lamenti che il danno sia derivato dal modo di essere dell’opera idraulica per come essa è stata mantenuta ed in particolare in relazione alla scelta operata in ordine al tipo di intervento per la regimentazione delle acque acque pubbliche (Cassazione civile sez. un., 29/08/2024, n.23332; Cassazione civile sez. VI, 24/12/2014, n.27392);
-nel caso di specie, la domanda proposta dallo COGNOME nei confronti del Consorzio di bonifica “Velia” e della RAGIONE_SOCIALE ha ad oggetto la dichiarazione di inesistenza del diritto di servitù di acquedotto sul suo fondo asseritamente invaso dalla citata società, quale impresa appaltatrice,
mediante l’apertura di un varco nel muro di confine, lavori di scavo e posa in opera di tubi ai fini della realizzazione di una condotta idrica per conto dell’indicato Consorzio committente;
-si tratta, come è evidente, di domanda relativa a comportamenti che non derivano dal modo di essere dell’opera idraulica per come essa è stata mantenuta ed in particolare in relazione alla scelta operata in ordine al tipo di intervento per la regimentazione delle acque pubbliche ma di domanda di accertamento di inesistenza di un diritto reale e di risarcimento dei danni cagionati nell’esecuzione di un’opera sicchè la competenza spetta al giudice ordinario e, nella specie, al Tribunale di Vallo della Lucania;
-deve, pertanto, dichiararsi la competenza del Tribunale di Vallo Della Lucania, innanzi al quale vanno rimesse le parti; la riassunzione della causa avverrà nei termini di legge;
P.Q.M.
dichiara la competenza del Tribunale di Vallo Della Lucania innanzi al quale rimette le parti con riassunzione della causa nei termini di legge.
Così deciso in Roma, in data 22 ottobre 2024.