Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3354 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2   Num. 3354  Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2024
SENTENZA
sul ricorso n. 30504/2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE,  domiciliata ex  lege in  Roma,  INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) .
– Ricorrente –
Contro
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
– Controricorrente –
Avverso  l ‘ ordinanza  del  Giudice  di  Pace  di  Lanciano  n.  283/2018 depositata il 28/06/2018.
Compensi avvocato
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME nella pubblica udienza del l’11 gennaio 2024.
Udito  la  Sostituta  Procuratrice  Generale NOME  COGNOME che, riportandosi alle conclusioni scritte depositate per l’udienza,  ha chiesto l’accoglimento del ricorso .
Udit o l’avvocato NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE con ricorso ex art. 14, d.lgs. n. 150  del  2011,  ha  proposto  opposizione  al  decreto  ingiuntivo  n. 31/2018  del  Giudice  di  Pace  di  Lanciano  che  le  ordinava  di  pagare all’AVV_NOTAIO  euro  2.846,82,  oltre  accessori,  a titolo di compenso per l’attività defensionale da quest’ultimo svolta a favore dell’opponente.
Nel contraddittorio delle parti, il Giudice di Pace di Lanciano, con ordinanza riservata depositata il 28/06/2018, ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha confermato il decreto ingiuntivo sul rilievo che l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta nelle forme del rito sommario speciale (a norma degli artt. 14, d.lgs. n. 150 del 2011, 702bis , cod. proc. civ.), in base all’univoco tenore letterale dell’articolo 702 -bis , che afferma che il Tribunale decide in composizione monocratica, non è applicabile nelle cause che (come nella fattispecie concreta in esame) rientrano nella competenza (per valore) del Giudice di Pace, per le quali continua ad applicarsi il rito ordinario ex art. 311, cod. proc. civ.
Avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Lanciano, la RAGIONE_SOCIALE  ha  proposto  ricorso  per  cassazione ex art.  111, Cost., con un motivo.
AVV_NOTAIO ha resistito con controrico rso.
Con ordinanza interlocutoria n. 29830/20 della sezione VI-2 di questa  Corte,  in  mancanza  di  evidenza  decisoria,  il  ricorso  è  stato rimesso in udienza pubblica.
La ricorrente ha depositato due memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, debbono essere respinte le eccezioni sollevate dal controricorrente di inammissibilità del ricorso per cassazione: (i) per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per l’eccessiva lunghezza (da pag. 2 a pag. 12) della parte del ricorso per cassazione relativa alla sommaria esposizione dei fatti di causa, che si assume confezionata con la tecnica del cd. ‘ assemblaggio ‘ di una serie di atti processuali; (ii) perché, lì dove il Giudice di Pace ha negato l’applicabilità del rito sommario, la sua decisione ha assunto natura di sentenza , appellabile davanti al Tribunale, a norma dell’art. 339, cod. proc. civ.
 Innanzitutto, il  ricorso  soddisfa  i  requisiti  dell’art.  366,  primo comma,  n.  3),  cod.  proc.  civ.,  nella  formulazione ratione  temporis applicabile, in quanto espone in maniera dettagliata, ma  non sovrabbondante,  i  fatti  di  causa  e  mette  a  fuoco  con  chiarezza  la critica rivolta all ‘impugnata decisione .
III. In secondo luogo, è consolidato il principio per il quale l ‘ individuazione del mezzo d ‘ impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va fatta in base alla qualificazione data dal giudice con il provvedimento impugnato all ‘ azione proposta, a prescindere dalla sua esattezza (Sez. 2, Sentenza n. 19905 del 2023). Con sentenza n. 390 del 2011 le Sezioni unite hanno affermato che, a prescindere dalla forma del provvedimento decisorio, sentenza ovvero ordinanza, ciò che ha rilievo decisivo è la natura assunta dal procedimento nel suo concreto svolgersi e questi princìpi non trovano deroga nemmeno a seguito delle modifiche
introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2011. Il criterio dell’apparenza è stata ritenuto  l ‘ unico  conforme  ai  princìpi  fondamentali  della  certezza  dei rimedi impugnatori e dell ‘ economia dell ‘ attività processuale evitando l ‘ irragionevolezza di imporre di fatto all ‘ interessato di tutelarsi proponendo impugnazioni a mero titolo cautelativo, nel dubbio circa l ‘ esattezza della qualificazione operata dal giudice a quo .
Successivamente a ll’entrata in vigore dell’art.14 , d.lgs. n. 150 del 2011,  la  Corte  ha  fatto  applicazione  del  criterio  dell’apparenza  in numerose decisioni (Sez. 2 – Sentenza n. 24515 del 05/10/2018, Rv. 650653 -01;  cfr., a  contrario ,  Sez.  2 -Sentenza  n.  19905  del 12/07/2023).
Nel caso di specie, il concreto articolarsi del procedimento – a cominciare dall’introduzione del giudizio di opposizione mediante ricorso ex art. 14, cit., e fino alla decisione da parte del Giudice di Pace che, a sua volta, ha emesso ordinanza ex art. 14 -è pacificamente riconducibile al rito sommario speciale. Sicché la parte soccombente non doveva impugnare il provvedimento con atto di appello e (come è avvenuto) ha correttamente proposto ricorso straordinario per cassazione.
L ‘ unico motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione dell ‘ art 14, d.lgs. n. 150 del 2011, e dell’art. 645, cod. proc. civ. -denuncia che il Giudice di Pace di Lanciano ha erroneamente dichiarato inammissibile l’opposizione a decreto ingiuntivo sul rilievo che essa non potesse essere introdotta nelle forme del procedimento sommario speciale, di cui al combinato disposto degli artt. 702bis , cod. proc. civ., 14, d.lgs. n. 150 del 2011, quale rito applicabile soltanto alle cause di competenza del Tribunale, ma dovesse essere proposta nella forma ordinaria ex art. 311, cod. proc. civ.
Il motivo è fondato.
Le Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 4247 del 19/02/2020, Rv. 657193 – 01) hanno riconosciuto la competenza del Giudice di Pace per lo speciale procedimento de quo , con riguardo alla domanda di liquidazione dei compensi relativi a controversie decise da tale giudice. Tale competenza, infatti, si deve considerare pacificamente esistente – in analogia con quanto accadeva prima con il Pretore e il Conciliatore – anche in assenza della (riserva di) collegialità che, spiegano le Sezioni unite, in base alla sentenza della Corte costituzionale n. 65 del 2014, per i giudizi di competenza del Tribunale, è da considerare come lo strumento utilizzato dal legislatore del 2011 per perseguire l ‘ obiettivo di offrire una risposta adeguata – e rispettosa del diritto di difesa – alla domanda azionata dal legale con lo speciale procedimento in oggetto, onde compensare la riduzione dei rimedi e delle garanzie che caratterizza il procedimento stesso. Ed infatti, alla stregua di un ‘ interpretazione conforme alla Costituzione, nel caso del Giudice di Pace, non è la ‘riserva di collegialità’ lo strumento previsto per compensare la riduzione dei rimedi e delle garanzie propria del procedimento speciale de quo , perché in questo caso tale obiettivo viene perseguito attraverso la presumibile snellezza della procedura e la semplicità della controversia, caratteristiche che, peraltro, per la Corte costituzionale, sono ‘ identificative ‘ del procedimento speciale.
L’indirizzo delle Sezioni unite è stato seguito dalla giurisprudenza successiva: Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 30774 del 2022, decidendo in sede di regolamento di competenza, ha affermato che la competenza del Giudice di Pace per lo speciale procedimento per la liquidazione dei compensi relativi a controversie decise da tale giudice debba considerarsi esistente anche in assenza di collegialità, in quanto la circostanza che il secondo comma dell ‘ art.14 preveda che il Tribunale eventualmente adito decide in composizione collegiale non comporta
alcuna deroga per l ‘ ufficio del Giudice di Pace, alla regola della competenza funzionale dell ‘ ufficio di merito dove l ‘ avvocato ha prestato la propria opera. Ancor più di recente (Sez. 2 – , Sentenza n. 8929 del 29/03/2023, Rv. 667511 -01; in termini, Cass. n. 19905/2023, cit.) questa Corte ha enunciato il principio di diritto secondo cui «Il Giudice di Pace adito per il processo nel quale l ‘ avvocato ha prestato la propria opera è competente per le controversie in materia di liquidazione degli onorari previste dall ‘ art. 28 della l.n. 794 del 1942, e regolate dal rito di cui all ‘ art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011».
È pur vero che nella fattispecie concreta in esame il professionista che  ha  proposto  in  ricorso  monitorio  al  Giudice  di  Pace  di  Lanciano non aveva svolto la propria opera davanti al detto ufficio giudiziario, ma dinanzi al Tribunale cittadino che, pertanto, sarebbe funzionalmente competente a decidere la causa relativa ai compensi, a prescindere dal suo valore.
Si  tratta,  tuttavia,  di  competenza  funzionale  non  inderogabile (Cass.  Sez.  U.,  n.  4485  del  2018;  Cass.  n.  8929/2023,  cit.),  il  cui difetto non è stato eccepito dalle parti né rilevato d’ufficio , ragion per cui , previa cassazione dell’ordinanza impugnata, la causa può essere decisa dal Giudice di Pace di Lanciano nelle forme del rito sommario speciale ex art.  14,  d.  lgs.  n.  150  del  2011,  con  il  quale  è  stata proposta.
 In  conclusione,  in accoglimento  dell’unico  motivo  di  ricorso, l ‘ordinanza impugnata è  cassata,  con  rinvio  al  giudice a  quo ,  anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La  Corte  accoglie  il  ricorso,  cassa  l ‘ordinanza impugnata  e  rinvia  al Giudice di Pace di Lanciano, in persona di altro giudice, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 11 gennaio 2024.