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Competenza Giudice di Pace: onorari avvocato e rito

Una società cooperativa si è opposta a un decreto ingiuntivo per onorari legali davanti al Giudice di Pace, utilizzando il rito sommario speciale. Il giudice ha dichiarato l’opposizione inammissibile, ritenendo tale rito applicabile solo dinanzi al Tribunale. La Corte di Cassazione ha annullato questa decisione, confermando la competenza Giudice di Pace per queste controversie e chiarendo che, in assenza di eccezioni, può decidere anche se la prestazione è stata svolta in altra sede. La causa è stata rinviata per la decisione nel merito.

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Pubblicato il 30 ottobre 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Onorari Avvocato: la Cassazione conferma la competenza del Giudice di Pace

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3354 del 2024, ha fornito un chiarimento fondamentale sulla competenza del Giudice di Pace nelle controversie relative alla liquidazione degli onorari professionali degli avvocati. La pronuncia stabilisce che il rito sommario speciale, previsto dall’art. 14 del D.Lgs. 150/2011, è pienamente applicabile anche davanti a tale ufficio giudiziario, risolvendo un dubbio interpretativo che aveva portato a una decisione di inammissibilità in primo grado.

I Fatti di Causa: Un’opposizione a decreto ingiuntivo dichiarata inammissibile

La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Lanciano, con cui si ordinava a una società cooperativa di pagare al proprio avvocato una somma a titolo di compenso per l’attività difensiva svolta. La società ha proposto opposizione avvalendosi del rito sommario speciale, una procedura accelerata pensata proprio per questo tipo di controversie.

Tuttavia, il Giudice di Pace ha dichiarato l’opposizione inammissibile. La sua motivazione si basava su un’interpretazione restrittiva dell’art. 702-bis del codice di procedura civile, secondo cui il rito sommario sarebbe applicabile solo alle cause di competenza del Tribunale in composizione monocratica, e non a quelle, come nel caso di specie, rientranti nella competenza per valore del Giudice di Pace.

Contro questa decisione, la società ha proposto ricorso straordinario per cassazione.

La questione della competenza del Giudice di Pace

Il nucleo della controversia riguardava la corretta interpretazione delle norme processuali e la determinazione del rito applicabile. La questione centrale era se la procedura semplificata per la liquidazione dei compensi legali fosse una prerogativa esclusiva del Tribunale o se potesse essere utilizzata anche davanti al Giudice di Pace.

Inoltre, emergeva una seconda questione procedurale: la società aveva correttamente impugnato l’ordinanza con ricorso per cassazione? La Corte ha risposto affermativamente, applicando il ‘principio dell’apparenza’: poiché il giudice di primo grado aveva utilizzato la forma dell’ordinanza, tipica del rito sommario, il rimedio corretto era proprio il ricorso straordinario in Cassazione, a prescindere dal fatto che l’applicazione di quel rito fosse o meno corretta.

Le Motivazioni della Cassazione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando l’ordinanza impugnata. Le motivazioni della decisione si fondano su principi consolidati e su precedenti pronunce delle Sezioni Unite.

Innanzitutto, la Corte ha ribadito che, secondo una giurisprudenza ormai consolidata (a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 4247/2020), il Giudice di Pace è competente a decidere sulle domande di liquidazione dei compensi per le controversie trattate davanti al proprio ufficio, utilizzando proprio il rito sommario speciale. La snellezza e la semplicità tipiche di queste cause giustificano l’applicazione di una procedura accelerata, realizzando l’obiettivo del legislatore di fornire una risposta rapida e adeguata.

Un aspetto interessante della sentenza riguarda la cosiddetta ‘competenza funzionale’. Nel caso specifico, l’attività dell’avvocato era stata svolta dinanzi al Tribunale, non al Giudice di Pace. Quest’ultimo, quindi, non sarebbe stato il giudice funzionalmente competente. Tuttavia, la Corte ha chiarito che questa competenza non è inderogabile. Ciò significa che, se nessuna delle parti solleva un’eccezione e il giudice non rileva d’ufficio il proprio difetto di competenza, il processo può validamente proseguire davanti al giudice adito. Poiché nel caso in esame nessuna eccezione era stata sollevata, il Giudice di Pace era legittimato a decidere la causa.

Le Conclusioni

La sentenza n. 3354/2024 rafforza un principio di efficienza e certezza del diritto. Stabilisce in modo chiaro che il rito sommario speciale per la liquidazione degli onorari forensi non è un’esclusiva del Tribunale, ma uno strumento a disposizione anche del Giudice di Pace. Questa decisione ha importanti implicazioni pratiche: garantisce agli avvocati una via più rapida per il recupero dei propri crediti e assicura che le opposizioni dei clienti vengano trattate con una procedura snella. Inoltre, il chiarimento sulla natura non inderogabile della competenza funzionale (in assenza di eccezioni) evita che questioni puramente procedurali possano ostacolare la decisione nel merito della controversia.

È possibile utilizzare il rito sommario speciale per opporsi a un decreto ingiuntivo per compensi professionali davanti al Giudice di Pace?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che il rito sommario speciale, previsto dall’art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 2011, è applicabile anche nelle cause di competenza del Giudice di Pace per la liquidazione degli onorari degli avvocati.

Cosa accade se il procedimento per il compenso dell’avvocato viene avviato davanti al Giudice di Pace, ma l’attività professionale era stata svolta davanti al Tribunale?
La competenza del giudice presso cui è stata svolta l’attività (in questo caso il Tribunale) è definita ‘funzionale’ ma non è inderogabile. La sentenza chiarisce che se nessuna delle parti contesta la competenza e il giudice non la rileva di sua iniziativa, il procedimento può validamente proseguire e essere deciso dal Giudice di Pace.

Quale mezzo di impugnazione si deve usare contro un’ordinanza del Giudice di Pace che decide inammissibile un’opposizione con rito sommario?
Secondo il ‘principio dell’apparenza’, se il giudice ha trattato la causa con il rito sommario e ha emesso un provvedimento in forma di ordinanza, il rimedio corretto è il ricorso straordinario per cassazione, anche se il giudice avesse errato nell’applicare quel rito.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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