Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 16393 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 16393 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento d’ufficio, iscritto al n. 8546/2024 R.G., sollevato dal :
TRIBUNALE di SALERNO, con ordinanza depositata l’8/04/2024, in relazione al processo r.g.n. 1775/2021, tra
NOME RAGIONE_SOCIALE;
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, PREFETTURA SALERNO -resistenti-
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, il sostituto procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto alla Corte di dichiarare la competenza del giudice di pace di Salerno.
PREMESSO CHE
Il Tribunale di Salerno, con ordinanza dell’8 aprile 2024, ha richiesto d’ufficio regolamento di competenza. La società RAGIONE_SOCIALE aveva convenuto in giudizio davanti al Giudice di pace di Salerno l’Agenzia delle entrate riscossione, quale soggetto agente della riscossione mediante ruolo, e la Prefettura di Salerno, quale ente impositore, chiedendo di accertare l’inesistenza dei crediti iscritti in una serie di ruoli esattoriali originanti da contravvenzioni per violazioni del codice della strada e relative cartelle di pagamento, deducendo l’omessa notificazione dei verbali di contestazione, con conseguente estinzione dei crediti a seguito del decorso della prescrizione. Con la sentenza n. 4592/2020 il Giudice di pace ha rilevato che la somma dei crediti oggetto di contestazione eccedeva il proprio limite di competenza per valore ex art. 7 c.p.c. e ha quindi dichiarato il proprio difetto di competenza e ha assegnato termine alle parti per riassumere la causa davanti al Tribunale di Salerno, appunto competente a conoscere la causa.
CONSIDERATO CHE
1. Il sollevato regolamento di competenza è ammissibile. Anzitutto, le pronunzie del giudice di pace sono sottratte al regolamento di competenza richiesto dalle parti, ma non a quello promosso d’ufficio dal giudice: l’art. 46 c.p.c. preclude infatti l’applicazione, nei giudizi innanzi al giudice di pace, delle disposizioni, artt. 42 e 43 c.p.c., relative al solo regolamento su istanza di parte (cfr. al riguardo Cass. n. 25232/2014). Non incide poi sulla ammissibilità del regolamento il fatto che il Giudice di pace di Salerno si sia dichiarato incompetente per valore: come ha sottolineato il Tribunale di Salerno, se è vero che la più recente giurisprudenza di
questa Corte ha prospettato una lettura ‘minimalista’ del regolamento ex art. 45 c.p.c., ha inteso comunque modellarlo quale strumento diretto a ‘garantire il rispetto del minimo irrinunciabile di quelle regole concernenti la qualità della domanda’, scopo della norma essendo ‘quello di evitare che un giudice conosca di una controversia di cui la legge percepisce una qualità tale da meritare di essere riservata esclusivamente ad altro giudice’ (Cass., sez. un., n. 1202/2018). Nel caso in esame, pertanto, ove il secondo giudice ha postulato la violazione da parte del primo giudice di una regola di competenza per materia, il regolamento d’ufficio è ammissibile.
Passando al merito del medesimo, va ricordato come, secondo le sezioni unite di questa Corte, ‘in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento ex art. 7 del d.lgs. 150/2011, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanzaingiunzione’ e tale forma di competenza vale anche per le azioni di accertamento negativo (Cass., sez. un., n. 10261/2018).
Nel caso in esame la società RAGIONE_SOCIALE ha dedotto l’omessa notificazione dei verbali di contestazione e ha chiesto di accertare l’inesistenza dei crediti iscritti in ruoli esattoriali, originanti da contravvenzioni per violazioni del codice della strada e relative cartelle di pagamento. Ci troviamo di fronte a una azione di opposizione ai verbali di accertamento, che va proposta ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 (cfr. Cass., sez. un., n. 22080/2017) e che pertanto spetta, in base alla medesima disposizione, alla competenza per materia del giudice di pace, così che l’azione non è attratta, in ragione dell’ammontare complessivo
delle sanzioni, nella sfera della competenza per valore del tribunale.
Va pertanto dichiarata la competenza del Giudice di pace di Salerno.
Trattandosi di regolamento di competenza di ufficio (e nel quale le parti non hanno svolto attività difensiva) non è dovuta pronunzia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Giudice di pace di Salerno, davanti al quale rimette le parti nei termini di legge.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione