Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 6803 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 6803 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/03/2024
ORDINANZA
sul r egolamento di competenza d’uff icio, richiesto dal Tribunale di Nola con l’ordinanza n. 11840/23, depositata in data 30/10/23, nel procedimento iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. tra :
NOME COGNOME, titolare dell’omonima ditta, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, presso il cui indirizzo Pec è domiciliata,
Ricorrente in riassunzione contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pt , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, presso il cui indirizzo Pec è domiciliata,
Resistente
Depositate dal PG, dottAVV_NOTAIO NOME COGNOME, le conclusioni, nel senso dell’accoglimento del regolamento d’ufficio e della declaratoria di competenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in funzione di Giudice del Lavoro;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/02/2024 dalla Presidente relatrice NOME COGNOME.
PREMESSO :
1.NOME agiva avanti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sezione Lavoro, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, e, in relazione al contratto di agenzia inter partes, chiedeva il pagamento delle provvigioni, l’indennità di cessazione del rapporto, l’indennità suppletiva di clientela e l’indennità di mancato preavviso; il Tribunale adito, con ordinanza 7/2/23, si dichiarava incompetente ritenendo che la NOME svolgesse attività imprenditoriale, per essere titolare di partita Iva, per avere disponibilità di una showroom e potendo avvalersi di personale alle sue dipendenze, con ciò escludendo la sussistenza di rapporto ex art. 409, comma 1, n.3 c.p.c., ed individuava il Giudice competente nel Tribunale di Nola, indicato dalle parti come foro esclusivo, ai sensi dell’art. 13 del contratto di agenzia.
2.Riassunto il giudizio dalla NOME, il Tribunale di Nola ha proposto regolamento di competenza d’ufficio ex art. 45 c.p.c. ritenendosi incompetente, competente essendo il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in funzione di Giudice del Lavoro, o il Tribunale di Nola, considerato che gli atti di causa non portano ad escludere il requisito della parasubordinazione, avuto riguardo alla titolarità di partita Iva e alla disponibilità di uno showroom, nonchè alla mera previsione di cui all’art.3 del contratto (possibilità di avvalersi di dipendenti e/o collaboratori), risultando di contro l’esercizio del tutto personale dell’attività di agente.
RILEVATO :
3.In via preliminare, va ritenuta l’ammissibilità del prop osto regolamento di competenza d’ufficio, dato che lo stesso risulta proposto con ordinanza riservata, assunta alla prima udienza di
comparizione delle parti del 26/9/2023, come si rileva dal decreto di fissazione e verbale di udienza in atti.
Ed infatti, come ritenuto tra le ultime, nella pronuncia 415/23,secondo l’inseg namento di questa Corte (Corte di Cassazione Sez. Un. n.11866/2020) «(…) il giudice indicato come competente da quello originariamente adito, e innanzi al quale la causa sia stata riassunta, può richiedere d’ufficio il regolamento di competenza non oltre la prima udienza di trattazione, salvo che debba svolgere attività processuali, come assumere sommarie informazioni, strettamente funzionali alla valutazione riguardanti la prospettabilità del conflitto di competenza, nel qual caso la richiesta del regolamento deve seguire senza soluzione di continuità le dette attività processuali (v. Cass. n. 20445/2 018…)’. E la pronuncia 415/23 così prosegue: ‘ Tale pronuncia si pone in linea con quell’orientamento consolidato di legittimità che mira ad una massima accelerazione della soluzione delle questioni di competenza, tanto nel rito ordinario quanto in quelli “sommari” (qual è quello in oggetto) (Cass. n. 10516/2019 e Cass. n. 30473/2019). In tal senso, va ricordato che a norma dell’art. 38 c.p.c., nel testo introdotto dalla L. n. 353 del 1990, che ha comportato il superamento della distinzione tra criteri di competenza “forti” e “deboli”, l’incompetenza per materia o per territorio, nei casi previsti dall’art. 28 c.p.c., deve essere eccepita dalla parte o rilevata d’ufficio entro la prima udienza di trattazione. Ne discende, a pena d’inammissibilità, che il regolamento d’ufficio, dovendo immediatamente seguire al rilievo dell’incompetenza, deve essere sollevato nella stessa prima udienza di trattazione, anche a seguito di eventuale riserva assunta in quella sede (Cass. n. 18680/2003; Cass. n.14037/2022) ‘ .
4.Ciò posto, va rilevato che, per giurisprudenza costante, come tra le ultime riaffermato nella pronuncia 32100/22, è stato ‘ anche di recente ribadito che (Cass. n. 10184/2022), poiché la società, nella
specie in accomandita, quale che ne sia il numero di soci, costituisce comunque un centro autonomo d’imputazione di rapporti giuridici rispetto ai soci stessi, concluso un contratto di agenzia tra l’impresa preponente ed una società, la controversia sulla risoluzione di tale contratto esula dalla competenza per materia del giudice del lavoro, a nulla rilevando che uno dei soci abbia materialmente svolto attività personale di agente, in quanto tale attività viene necessariamente mediata dalla società, perdendo il carattere della personalità nei confronti del preponente (in senso conforme si veda anche ex multis Cass. n. 6351/2006). Ove l’agente sia invece una persona fisica, per escludere la competenza del giudice del lavoro ai sensi dell’art. 409 n. 3 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 413 c.p.c., occorre dimostrare che (Cass. n. 709/1998) l’agente abbia organizzato la propria attività con criteri imprenditoriali tali da far concludere che egli si limiti ad organizzare e dirigere i suoi collaboratori, non realizzando una collaborazione meramente ausiliaria dell’attività altrui ma gestendo un’impresa autonoma propria. E’ stato altresì affermato che ove si tratti di un agente persona fisica, opera una presunzione che induce a propendere per la conclusione che la prestazione sia resa in maniera continuativa e coordinata, ricorrendo quindi i presupposti del rapporto di cd. parasubordinazione, che appunto radica la competenza del giudice del lavoro (in tal senso, Cass. n. 2710/1996, secondo cui la presunzione del carattere prevalentemente personal e dell’attività dell’agente opera non come criterio di distribuzione dell’onere della prova, ma come regola di giudizio cui far ricorso quando le risultanze processuali non consentano di pervenire alla qualificazione del rapporto, essendo il giudice tenuto nell’indagine sulla competenza a ricercare negli atti tutti gli elementi necessari ed idonei per tale qualificazione, indipendentemente dallo svolgimento o meno da parte del convenuto di attività probatoria, volta ad escludere la prevalenza
del detto elemento personale; Cass. n. 9068/1991; Cass. n. 5652/1990, a mente della quale, nel caso di rapporto di agenzia, ove connotato dalla prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, dell’agente, questo carattere si presume fino a prova contraria nell’opera dello agente che sia persona fisica). ‘
5.Venendo al caso di specie, e considerato che trattasi di agente persona fisica, deve pianamente escludersi che valgano a provare un’organizzazione a carattere imprenditoriale la mera titolarità di partita Iva e la disponibilità di uno showroom, che, come efficacemente riscontrato dal Pg., costituiscono i requisiti minimi per esercitare l’attività agenziale in oggetto, che comporta l’emissione di fatture per le provvigioni e necessita di un luogo adeguato per mostrare la merce ai clienti.
Va altresì rilevato che non risulta che la NOME si avvalesse di collaboratori o dipendenti, rimanendo detta organizzazione una mera possibilità, prevista dal contratto, ma insussistente nei fatti.
6.Da quanto rilevato consegue che non è stata vinta la presunzione della natura parasubordinata del rapporto tra le parti, da ciò derivando la competenza inderogabile del Giudice del Lavoro del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, essendo la NOME domiciliata in Milazzo e dovendosi pertanto ritenere inefficace la clausola derogatoria della competenza territoriale, ex art.13 del contratto.
P.Q.M.
In accoglimento del regolamento di competenza d’ufficio, dichiara la competenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in funzione di Giudice del Lavoro, avanti al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge.
Così deciso in Roma, il 09/02/2024.