Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28349 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28349 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/10/2023
OGGETTO: regolamento di competenza
R.G. 4674/2023
C.C. 19-9-2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 4674/2023 R.G. proposto da:
NOME, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con indirizzo pec EMAIL
ricorrente
contro
AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TI RRENO CENTRALE, c.f. 95255720633, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEo Stato, domiciliataria ex lege in Roma nei suoi uffici in INDIRIZZO resistente avverso la sentenza n. 281/2023 del Tribunale di Benevento pubblicata il 30-1-2023
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 19-92023 dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero nella persona del AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso
FATTI DI CAUSA
1.RAGIONE_SOCIALE ha proposto avanti il Tribunale di Benevento opposizione al decreto ingiuntivo emesso dallo stesso Tribunale il 16-11-2021 a favore RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO per l’importo di Euro 198.933,90 oltre interessi e spese, a titolo di competenze legali maturate per avere, quale dirigente del settore avvocatura, patrocinato l’ente in vari giudizi nel periodo 2016-202 0. L’opponente preliminarmente ha rilevato l’incompetenza del Tribunale civile di Benevento indicando come competente il giudice del lavoro presso il Tribunale di Napoli ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 413 co.5 cod. proc. civ., essendo i crediti relativi a spettanze retributive; nel merito ha contestato la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna RAGIONE_SOCIALE‘opposto alla restituzione RAGIONE_SOCIALEa somma di Euro 8.452,50 indebitamente corrisposta in violazione del Contratto Decentrato 27-9-2011.
Si è costituito NOME COGNOME chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘opposizione e RAGIONE_SOCIALEa domanda riconvenzionale e con sentenza n. 281 pubblicata il 30-1-2023 il Tribunale di Benevento ha accolto l’opposizione e per l’effetto ha revocato il decreto ingiuntivo, indicando come competente a decidere il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, dando il termine di cui all’art. 50 cod. proc. civ. per la riassunzione e compensando le spese di lite.
La sentenza ha rilevato che i compensi professionali degli avvocati dipendenti aventi diritto, oltre che allo stipendio tabellare, anche a una quota di retribuzione quantificata sulla base RAGIONE_SOCIALEa legge e RAGIONE_SOCIALEe tariffe professionali, avevano natura retributiva, in quanto costituivano una parte del trattamento economico complessivo; di conseguenza la competenza a decidere spettava al giudice del lavoro e nella fattispecie al giudice del lavoro presso il Tribunale di Napoli ex art. 413 co. 5 cod. proc. civ.
2.Con ricorso notificato il 16-2-2023 NOME COGNOME ha proposto regolamento necessario di competenza ex art. 42 cod. proc. civ. affidato a unico motivo.
RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria ex art. 47 cod. proc. civ. e il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex artt. 375 co.2 n.4 e 380bis.1 cod. proc. civ. e a ll’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio del giorno 19-9-2023 la Corte ha riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 .Con motivo rubricato ‘ sulla competenza funzionale del Tribunale civile di Benevento individuato, ex art. 637 c.p.c. III comma, quale foro facoltativo e concorrente con quello previsto al primo comma’ il ricorrente sostiene che ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 637 co. I e co. III cod. proc. civ. l’AVV_NOTAIO aveva la facoltà di presentare il ricorso per decreto ingiuntivo avanti al giudice competente per valore del luogo ove aveva sede il RAGIONE_SOCIALE al cui albo egli era iscritto, e perciò al Tribunale di Benevento, il quale era competente per la fase di opposizione. Evidenzia che l’AVV_NOTAIO è titolare di un doppio status, di dirigente pubblico in quanto dipendente RAGIONE_SOCIALE‘ente pubblico e di avvocato iscritto all’elenco speciale annesso all’albo professionale, abilitato ad assumere incarichi di patrocinio in favore del proprio ente di appartenenza. A ggiunge che il diritto RAGIONE_SOCIALE‘avvocato di percepire il compenso sussiste in virtù del contratto di patrocinio e non in virtù del contratto di assunzione, al verificarsi RAGIONE_SOCIALEe condizioni relative all’esito favorevole RAGIONE_SOCIALEa lite con condanna RAGIONE_SOCIALEa controparte alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese legali o compensazione RAGIONE_SOCIALEe stesse. Infine rileva che tali compensi professionali solo figurativamente possono
considerarsi elemento RAGIONE_SOCIALEa retribuzione e rappresentano corrispettivi per l’attività professionale espletata in favore RAGIONE_SOCIALE‘ente pubblico.
2.Il ricorso si fonda sull’assunto che il diritto RAGIONE_SOCIALE‘avvocato a percepire il compenso derivi dall’incarico di patrocinio ricevuto dall’en te pubblico, ma la tesi è infondata.
Prima RAGIONE_SOCIALEa devoluzione al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro RAGIONE_SOCIALEe controversie di pubblico impiego, ai fini del riparto RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione, le Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALEa Cassazione hanno avuto più volte occasione di affermare che il patrocinio legale che l’avvocato presti a favore RAGIONE_SOCIALE‘ente pubblico del quale è dipendente non poteva ritenersi compreso nel rapporto di pubblico impiego tra l’ente e il professionista esclusivamente nel caso in cui il dipendente non fosse inquadrato nel ruolo legale, ma nel ruolo amministrativo RAGIONE_SOCIALE‘ente . Soltanto in tale seconda ipotesi si è ritenuto che il rapporto di pubblico impiego non rappresentasse la fonte RAGIONE_SOCIALEa doverosa esecuzione di detta attività di patrocinio, ma la mera occasione del conferimento di un mandato di carattere professionale; quindi si è ritenuto che l’attività difensiva si presentasse come del tutto estranea al rapporto che legava il dipendente alla pubblica amministrazione (Cass. Sez. U. 26-7-2004 n. 13970 Rv. 575880-01, Cass. Sez. U. 15-3-2002 n. 3875 Rv. 553087, Cass. Sez.U. 9-4-1999 n. 216 Rv. 525079-01, Cass. Sez. U. 23-3-1999 n. 182 Rv. 524453-01, per tutte). Però, al fine di dichiarare la competenza per materia del giudice del lavoro nella controversia relativa al compenso, si è anche escluso che rientri nel rapporto d’opera intellettuale, caratterizzato dall’autonomia del prestatore, l’attività svolta dall’avvocato seppure dipendente del ruolo amministrativo RAGIONE_SOCIALE‘ente pubblico, il quale in virtù di apposita delibera abbia ricevuto l’incarico per il patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘ente negli affari contenzio si pendenti, non essendo venuto meno il rapporto di subordinazione con il datore di lavoro (Cass. Sez. 2 18-4-2003 n. 6326 Rv. 562337-01).
La Cassazione ha altresì statuito che il dipendente di ente pubblico con mansioni di dirigente il quale svolga abitualmente, per espressa previsione contrattuale, anche l’attività di difesa in giudizio RAGIONE_SOCIALE‘ente, non ha diritto a percepire, oltre la normale retribuzione, anche onorari e competenze per l’attività professionale svolta, salvo che esista una disposizione amministrativa o una clausola contrattuale in tal senso (Cass. Sez. L 8-8-2006 n. 17941 Rv. 591690 -01, Cass. Sez. L 7-102021 n. 27316, Cass. Sez. L 10-5-2022 n. 14761 Rv. 664695-01). Quindi, è certo che i compensi percepiti per l’attività di difesa in giudiz io RAGIONE_SOCIALE‘ente datore di lavoro non costituiscano il corrispettivo privatistico per l’attività professionale svolta, ma siano voce retributiva accessoria, spettante se e in quanto sussista specifica previsione da applicare al relativo rapporto di lavoro.
Ne consegue che l’azione per ottenere il riconoscimento di questa voce retributiva accessoria non può essere proposta al giudice individuato dall’art. 637 co. 3 cod. proc. civ. -disposizione che riguarda la diversa fattispecie del rapporto professi onale tra l’avvocato e il suo cliente-, ma deve essere proposta al Tribunale in funzione di giudice del lavoro competente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 413 cod. proc. civ..
Si enuncia ex art. 384 co. 1 cod. proc. civ. il relativo principio di diritto: «L ‘avvocato dip endente di ente pubblico, il quale intenda ottenere il pagamento di compensi riferiti all’attività di difesa in giudizio RAGIONE_SOCIALE‘ente datore di lavoro svolta in esecuzione del contratto di lavoro, chiede il riconoscimento di voce retributiva e non agisce nei confronti del proprio cliente, per cui deve agire avanti al giudice del lavoro competente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 413 cod. proc. civ.» .
3. L’applicazione di tal e principio alla fattispecie impone di rigettare il regolamento di competenza, dichiarando la competenza del giudice del lavoro di Napoli, con termine di tre mesi ex art. 50 cod. proc. civ. per la riassunzione del giudizio.
E’ pacifico che l’AVV_NOTAIO è dirigente RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resistente e perciò egli è dipendente di ente pubblico che, inquadrato nel ruolo legale, svolge abitualmente, nell’ambito di una prestazione lavorativa unitaria, anche l’attività di difesa in giudizio RAGIONE_SOCIALE‘e nte. I compensi da lui richiesti non costituiscono corrispettivo per l’attività professionale, che trovi titolo nel conferimento di incarico distinto rispetto al contratto di lavoro e che si aggiunga all’attività lavorativa svolta con mansioni di dirigente, ma costituiscono una voce RAGIONE_SOCIALEa sua retribuzione. Pertanto, esattamente il Tribunale di Benevento con la sentenza impugnata ha escluso la propria competenza e ha individuato la competenza ex art. 413 co.5 cod. proc. civ. del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, quale giudice del luogo ove ha sede l’ufficio al quale è addetto il dipendente.
4.Al rigetto del ricorso consegue, in applicazione del principio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza, la condanna del ricorrente alla rifusione a favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE r esistente RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio, in dispositivo liquidate.
In considerazione RAGIONE_SOCIALE‘esito del ricorso, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il regolamento di competenza e dichiara la competenza del giudice del lavoro di Napoli;
condanna il ricorrente alla rifusione a favore del resistente RAGIONE_SOCIALEe spese del regolamento di competenza, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa seconda sezione