Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9431 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 9431 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/04/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 335/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, RAGIONE_SOCIALE
–
intimati – avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di PIACENZA n.142/2021, depositata il 23/11/2021, R.G.N. 270/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/03/2023 dal
Consigliere Dott. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1. con sentenza 23 novembre 2021, il Tribunale di Piacenza ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione ( rectius : di competenza, ai sensi dell’art. 819 ter c.p.c.), per effetto della clausola compromissoria contenuta nell’art. 13, secondo comma del contratto di agenzia tra le parti, in ordine alle domande (per provvigioni maturate, risarcitorie per giusta causa di recesso e indennità di cessazione del rapporto ai sensi dell’art. 1751 c.c.), su di esso fondate, proposte da NOME COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e RAGIONE_SOCIALE;
in esito ad argomentato scrutinio delle risultanze istruttorie, esso ha ritenuto l’attività di agenzia del ricorrente, per l’autonomia della struttura imprenditoriale di non modeste dimensioni (con una rete commerciale di ben otto collaboratori, di cui due architetti, cui assegnate distinte aree di competenza su un territorio esteso in Italia e Svizzera), organizzata con una prevalenza dei fattori produttivi, gestiti e coordinati dall’agente, sul suo personale esercizio della stessa. E pertanto non rientrante tra le controversie di propria competenza, ai sensi dell’art. 409 n. 3 c.p.c.;
3. con atto notificato il 22 dicembre 2021, NOME COGNOME ha proposto regolamento di competenza, ai sensi degli artt. 42, 47, 819 ter c.p.c., con unico e articolato motivo; le società regolarmente intimate non hanno svolto difese;
4. il P.G. ha rassegnato le sue conclusioni, a norma dell’art. 380 ter c.p.c., nel senso del rigetto del regolamento; il lavoratore ha comunicato memoria di replica.
CONSIDERATO CHE
il ricorrente ha dedotto falsa applicazione dell’art. 409 c.p.c., per l’erronea declinazione dal Tribunale adito della propria competenza funzionale, in ragione di una non corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in materia, sulla scorta di risultanze istruttorie
invece deponenti per la prevalenza dell’esercizio personale dell’attività da parte del ricorrente (unico motivo);
2. esso è infondato;
poiché l’istanza di regolamento di competenza ha la funzione di investire la Corte di cassazione del potere di individuare definitivamente il giudice competente, onde evitare che la sua designazione sia ulteriormente posta in discussione nell’ambito della stessa controversia, essa può esplicare i propri poteri di indagine e di valutazione, anche in fatto, in relazione ad ogni elemento utile acquisito sino a quel momento al processo, senza i limiti derivanti dal contenuto della sentenza impugnata né dalle difese delle parti; sicché, possono riguardare anche questioni di fatto non contestate nel giudizio di merito e che non abbiano costituito oggetto del ricorso per regolamento di competenza (Cass. 7 febbraio 2006, n. 2591; Cass. 27 novembre 2014, n. 25232; Cass. 24 ottobre 2016, n. 21422; Cass. 3 luglio 2018, n. 17312);
4. è noto che l’art. 409 n. 3 c.p.c. assegni alla competenza funzionale del giudice del lavoro i rapporti di agenzia che si concretino in una prestazione di opera continuativa coordinata prevalentemente personale. La giurisprudenza di questa Corte distingue perciò i rapporti di agenzia, a seconda che abbiano i caratteri indicati dalla norma citata, devoluti alla competenza funzionale del giudice del lavoro, oppure siano privi del carattere della personalità prevalente, o perché l’agenzia sia costituita in forma societaria, di capitali o di persone, oppure quando l’agente svolga la propria attività avvalendosi di una struttura organizzativa a carattere imprenditoriale: in tal caso la competenza essendo del giudice ordinario (Cass. 24 agosto 2007, n. 18040, che l’ha esclusa, per le dimensioni dell’agenzia composta da dodici dipendenti, quattro subagenti e tredici consulenti previdenziali, con un portafoglio di clienti particolarmente ingente, al punto da affidare la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria ad una RAGIONE_SOCIALE).
Ed è costantemente ribadito il principio, per cui le controversie relative al rapporto di agenzia appartengono alla competenza per materia del Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 409 n. 3 c.p.c., solo quando quel rapporto si concreti in una prestazione d’opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale; tale carattere manca, con conseguente esclusione dell’applicazione del rito del lavoro, nel caso in cui l’agente sia una società di persone o di capitali, una società di fatto o irregolare, ovvero abbia organizzato la propria attività con criteri imprenditoriali, tali da far concludere che si limiti ad organizzare e dirigere i suoi collaboratori, non realizzando una collaborazione meramente ausiliaria dell’attività altrui, ma gestendo un’impresa autonoma propria, in quanto è proprio la creazione di un autonomo centro di imputazione quale costituito dalla società, anche di persone, ad escludere il carattere del rapporto che ne consentirebbe l’inclusione nel novero di quelli disciplinati dall’art. 409 n. 3 c.p.c. (Cass. 6 novembre 2000, n. 14454; Cass. 28 dicembre 2006, n. 27576; Cass. 30 marzo 2022, n. 10184);
5. d’altro canto, la prevalente personalità della prestazione d’opera è requisito connotativo di tutti i rapporti di parasubordinazione, tra essi anche di agenzia, previsto dall’art. 409 n. 3 c.p.c.: ebbene, secondo l’insegnamento giurisprudenziale di legittimità (al di là delle diverse sfumature di valutazione e della peculiarità delle fattispecie), esso viene meno qualora il personale e diretto contributo dell’agente alla prestazione dell’attività ca ratteristica sia minore rispetto a quello all’organizzazione e al coordinamento di un’autonoma struttura, attraverso diverse e concorrenti componenti strumentali al risultato economico perseguito, così trasferendo l’attività su un piano imprenditoriale;
6. nel caso di specie, l’estensione territoriale del mandato (Italia e Svizzera), la rete commerciale di sei collaboratori per la promozione e conclusione degli affari, la loro remunerazione dall’agente,
l’assegnazione ad essi di aree di competenza distinte e la collaborazione di due architetti, depongono palesemente per un’organizzazione dell’attività in forma imprenditoriale, allestita e gestita da NOME COGNOME con una prestazione d’opera personale propria prevalente su quella tipica caratteristica dell’ agente; 6. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la regolazione delle spese secondo il regime di soccombenza e con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti 20
processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. settembre 2019, n. 23535).
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso; nulla sulle spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale dell’1 marzo 2023