Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5032 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5032 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 33400 – 2019 proposto da:
COGNOME NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME dalla quale è rappresentato e difeso con l’a vv. NOME COGNOME giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– ricorrente –
contro
Condominio INDIRIZZOGrugliasco, in persona dell’amministratore pro tempore , elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– controricorrente –
e contro
COGNOME quale titolare dell’impresa di costruzioni RAGIONE_SOCIALE
– intimato – avverso la sentenza n.1364/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, pubblicata in data 8/8/2019 e notificata il 28/8/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 /5/2024 dal consigliere NOME COGNOME letta la memoria del ricorrente.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 702 cod. proc. civ., il Condominio di INDIRIZZO in Grugliasco, convenne in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Torino, Nunzio COGNOME COGNOME quale titolare dell’impresa di costruzioni RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME quale progettista e direttore dei lavori, esponendo che, con delibera dell’11 marzo 2009, aveva affidato a COGNOME l’esecuzione del risanamento conservativo delle facciate condominiali, che la direzione tecnica era stata affidata al geometra COGNOME , all’epoca anche amministratore del Condominio, che aveva ottenuto accertamento tecnico preventivo, ex art. 696 cod. proc. civ. relativo ai lavori non compiuti e ai vizi e ai difetti delle opere; chiese, pertanto, di dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto d’appalto intercorso con Turturici e del contratto di prestazione d’opera professionale stipulato con Cibin, con conseguente condanna di entrambi i convenuti alla restituzione di quanto percepito e al risarcimento del danno.
Con ordinanza del 25 marzo 2016, il Tribunale di Torino, in considerazione dei rilievi svolti dal consulente tecnico d’ufficio, rigettò tutte le domande proposte nei confronti del convenuto COGNOME e
condannò il convenuto COGNOME alla restituzione del solo importo di Euro 200,00.
Con sentenza n. 1364 del 2019 la Corte d’appello di Torino, in parziale accoglimento dell’appello del Condominio , per quel che ancora qui rileva, dichiarò la nullità per contrasto con norme imperative del contratto di prestazione d’opera professionale stipulato con il geometra COGNOME condannandolo alla restituzione della somma di Euro 20.529,62, oltre interessi; condannò, inoltre, in solido, COGNOME e COGNOME al pagamento, in favore del Condominio, della somma di Euro 71.295,62, a titolo di spese necessarie per ultimazione dell’opera appaltata ed eliminazione dei vizi esecutivi.
In particolare, la Corte d’appello rimarcò che la nullità del contratto di prestazione d’opera professionale , seppure eccepita soltanto in appello, era questione rilevabile d’ufficio senza alcuna preclusione; affermò, quindi, che ricorreva la responsabilità solidale del professionista, attesa l’efficienza causale concorrente della sua condotta.
Avverso questa sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a quattro motivi, illustrati da successiva memoria; il Condominio di Grugliasco, INDIRIZZO ha resistito con controricorso; NOME COGNOME COGNOME non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3 e al n. 5 del comma primo dell’art. 360 cod. proc. civ., NOME COGNOME ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. : la Corte d’appello avrebbe omesso di valutare le domande di manleva da lui già proposte in primo grado in via subordinata, per l’ipotesi di accoglimento della domanda principale del Condominio, sia nei confronti di Assicuratore dei LloydRAGIONE_SOCIALE, con rappresentanza generale
per l’Italia in Milano, sia nei confronti dell’arch. NOME COGNOME asseritamente responsabile del progetto delle opere appaltate (la censura non è stata, invece, formulata in riferimento alla domanda di garanzia che risulta proposta pure nei confronti della impresa di costruzioni convenuta).
In particolare, secondo il ricorrente, le domande di manleva sarebbero risultate assorbite, in primo grado, dal rigetto della domanda del Condominio e la Corte avrebbe dovuto esaminarle perché da lui riproposte in appello mediante integrale richiamo, con la sua riproduzione testuale, alla costituzione in primo grado; ha invocato, sul punto, il principio sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte n. 7700 del 2016, secondo cui, in caso di rigetto della domanda principale e conseguente omessa pronuncia sulla domanda di garanzia condizionata all’accoglimento, la devoluzione di quest’ultima al giudice investito dell’appello sulla domanda principale non richiede la proposizione di appello incidentale, ma la sola riproposizione ex art. 346 cod. proc. civ..
1.1. Il motivo è inammissibile per sua formulazione, perché il principio di diritto invocato, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, non è direttamente conferente nella fattispecie.
Come riportato nella sentenza impugnata e nello stesso ricorso, il primo Giudice ha respinto le istanze di chiamata in causa in garanzia formulate in comparsa di risposta, ritenendo «inopportuna l’ estensione del contraddittorio, anche in considerazione della diversità del rapporto processuale nei confronti del terzo» : né l’architetto, né la compagnia di assicurazioni hanno, in conseguenza, partecipato al giudizio di primo grado.
In tal senso, l’esame delle suddette domande di garanzia non è stato assorbito in primo grado in conseguenza del rigetto della
domanda principale, in quanto non è proprio divenuto oggetto del giudizio.
Ciò posto, allora, il principio sancito dalle Sezioni Unite, come invocato, non è applicabile alla fattispecie perché la cognizione sulle domande di manleva non poteva essere devoluta al Giudice d’appello in difetto di un grado di giudizio.
Peraltro, come già chiarito da questa Corte, il provvedimento con il quale il giudice autorizza o nega la chiamata in causa di un terzo ad istanza di parte (ove non si verta in ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 cod. proc. civ., qui certamente non prospettato) coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto di appello né di ricorso per cassazione ( ex multis , Cass. Sez. 2, n. 21706 del 26/08/2019).
Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione del secondo comma dell’art. 101 e dell’art. 345 cod. proc. civ. per avere la Corte accolto la domanda di accertamento della nullità del contratto di prestazione d’opera professionale proposta per la prima volta in appello e non aver assegnato alle parti idoneo termine per prendere posizione su di essa per iscritto: la carenza del contraddittorio sul punto gli avrebbe impedito di dimostrare che gli importi percepiti in forza del contratto sarebbero solo quelli di cui al verbale dell’assemblea dell’11 marzo 2009, pari a Euro 11.250,00 netti).
2.1. Il motivo è infondato. Risulta dalla sentenza impugnata (pag. XII, ultimo capoverso) che il Condominio ha invocato con l’atto di appello la declaratoria di nullità del contratto per contrarietà a norma imperativa, risultando affidata a un geometra la progettazione e l’esecuzione di opere esorbitanti dalle sue competenze professionali; la Corte d’appello, quindi, ha rimarcato che la domanda involgeva una
causa di nullità rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado e che, pertanto, poteva essere esaminata senza che risultasse violato l’art. 345 cod. proc. civ..
È esclusa, in conseguenza, l’avvenuta violazione dell’art. 101, perché la questione era già stata posta dall’appellante nel suo atto di impugnazione, così come non sussiste alcuna violazione del divieto di proposizione di domande o eccezioni nuove perché, come spiegato nella sentenza impugnata, l’esorbitanza dalle competenze di geometra dei compiti svolti da COGNOME risultava già dagli accertamenti svolti sin dal primo grado e il profilo di nullità era sindacabile d’ufficio.
Con il terzo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., NOME COGNOME ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2231 cod. civ. e dell’ art. 16 lettera m. del r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, sostenendo che l’intervento da lui effettuato avrebbe riguardato meramente la manutenzione della facciata di un edificio preesistente, attività per quale era necessaria una semplice «dichiarazione di inizio attività», regolarmente da lui inviata; questa circostanza escluderebbe per sé sola la particolare rilevanza dell’opera da realizzare o la sua incidenza su elementi strutturali dell’edificio, che avrebbero implicato un diverso titolo autorizzativo e, in corrispondenza, una diversa qualifica professionale. In particolare, il ricorrente ha ribadito che non sarebbe preclusa al geometra la competenza architettonica su opere realizzate in muratura o in cemento armato, essendo precluso al contrario soltanto l’intervento che comporti la realizzazione di un edificio o parte di un edificio di «non modesta entità» con contestuale necessità di calcolo del cemento armato.
3.1. Il motivo è infondato. La Corte d’appello ha specificamente precisato (pag. XIII della sentenza) che «sia la progettazione che la direzione di cui era stato investito l’appellato involgevano interventi
variegati e di ampio respiro, nonché di non secondaria complessità, su porzioni in muratura dell’edificio condominiale, alcune delle quali con funzione strutturale e di stabilità del fabbricato, realizzate oppure collocate e ancorate su substrati in cemento armato, quali le torrette degli ascensori, le solette, i frontalini e i parapetti dei balconi, i rivestimenti in mattoni paramano delle facciate».
In tal senso, deve escludersi la violazione dell’art. 16 lett. m) del r.d. 274/1929: per principio consolidato di questa Corte, infatti, a norma dell’art. 16, lett. m), r.d. 11 febbraio 1929, n. 274 (d’attuazione della legge n. 1395 del 1923), e come si ricava anche dalle leggi n. 1068 del 1971 e n. 64 del 1974 (che hanno rispettivamente disciplinato le opere in conglomerato cementizio e le costruzioni in zone sismiche) nonché dalla legge n. 144 del 1949 (recante la tariffa professionale), la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l’adozione – anche parziale – di strutture in cemento armato, mentre, in via d’eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) del medesimo art., soltanto con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell’ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole, non richiedenti particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non comportanti pericolo per le persone; la suddetta competenza, pertanto, è comunque esclusa nel campo delle costruzioni civili ove si adottino strutture in cemento armato, la cui progettazione e direzione, qualunque ne sia l’importanza, è riservata soltanto agli ingegneri e architetti iscritti nei relativi albi professionali (Cass. Sez. 2, n. 7778 del 14/04/2005; Sez. 2, n. 17028 del 26/07/2006; Sez. 2, n. 18038 del 02/09/2011; Sez. 2, n. 5871 del 24/03/2016; Sez. 2, n. 20438 del 29/07/2019).
Con il quarto motivo, articolato in riferimento al n. 5 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente lamenta l’omesso
esame di un fatto decisivo per avere la Corte posto a fondamento della propria decisione la sola consulenza tecnica d’ufficio esperita nel grado d’appello, senza aver offerto alcun criterio di valutazione in merito alla scelta preferenziale operata.
4.1. Il motivo è inammissibile per sua formulazione.
Con la censura in esame, invero, il ricorrente si è limitato a rappresentare che la Corte d’appello avrebbe selezionato la consulenza tecnica, per decidere, soltanto in riferimento al curriculum dell’esperto incaricato, con ciò sostanzialmente non rendendo un’adeguata motivazione.
Diversamente da quanto prospettato, invece, la Corte d’appello ha soltanto rimarcato la particolare affidabilità dell’esperto nominato in grado d’ appello, ma ha poi ripercorso, condividendoli, i passaggi salienti della relazione di consulenza e riportato le ragioni per cui le indicazioni fornite da ciascuno dei periti in precedenza incaricati dovessero essere disattese.
Come già chiarito da questa Corte, qualora nel corso del giudizio di merito siano state espletate più consulenze tecniche, in tempi diversi e con risultati difformi, la sentenza che abbia motivato uniformandosi ad una sola di esse può essere censurata per cassazione soltanto qualora l’omessa considerazione dell’altra relazione peritale si sia tradotta nell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere determinante, se esaminato, per un esito diverso della controversia (Cass. Sez. L, n. 31511 del 25/10/2022; Sez. 5, n. 18886 del 04/07/2023): con il suo motivo, invece, il ricorrente non ha individuato alcun fatto decisivo determinante contenuto nelle altre due relazioni e non esaminato in decisione.
Il ricorso è perciò respinto, con conseguente condanna del ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore del Condominio,
liquidate in dispositivo in relazione al valore. Non v’è luogo a statuizione sulle spese di Turturici che non ha svolto difese.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore del Condominio di INDIRIZZO in Grugliasco, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda