Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5545 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2   Num. 5545  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 15997NUMERO_DOCUMENTO2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
 contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso  la  SENTENZA  del  TRIBUNALE  BERGAMO  n.  1383/2023, depositata il 28/06/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del  20/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Lette  le  conclusioni  del  Pubblico  Ministero,  il  sostituto  procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto alla Corte di accogliere il ricorso.
PREMESSO CHE
La società RAGIONE_SOCIALE ricorre per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 1383/2023 del Tribunale di Bergamo.
La ricorrente aveva proposto opposizione al decreto del Tribunale di Bergamo che le aveva ingiunto il pagamento di euro 156.895,08 in favore della società RAGIONE_SOCIALE, lamentando anzitutto l’incompetenza territoriale del Tribunale di Bergamo in favore di quello di Milano in forza di una clausola contrattuale. L’adito Tribunale di Bergamo – con ordinanza del 22 luglio 2021 aveva ritenuto nulla la clausola derogatoria della competenza e aveva quindi rigettato l’eccezione di incompetenza, disponendo la prosecuzione del processo di opposizione. La ricorrente aveva proposto ricorso per regolamento di competenza avverso la suddetta ordinanza. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4494 del 2022, ha reputato fondato il regolamento, ritenendo la validità della clausola di competenza esclusiva. Questa Corte ha quindi accolto il ricorso e ha così disposto: ‘la Corte individua la competenza del Tribunale di Milano davanti al quale le parti riassumeranno la causa nei termini di legge’. L’opponente ha riassunto il procedimento davanti al Tribunale di Bergamo, chiedendo di dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo, perché emesso da un giudice incompetente, e comunque di revocarlo.
Il Tribunale di Bergamo, con la sentenza sopra citata, ha invece ritenuto di essere vincolato dal dictum della Suprema Corte, che ha espressamente  dichiarato  la  competenza  del  Tribunale  di  Milano, spogliandolo di ogni facoltà decisoria, in modo che  non potrà che essere  il  Tribunale  di  Milano  a  decidere  in  ordine  alle  questioni
inerenti  la  sorte  del  decreto  ingiuntivo,  con  la  conseguenza  –  ha concluso il Tribunale di Bergamo – di non potere emettere ‘alcuna altra pronuncia che quella ossequiosa della pronuncia della Suprema  Corte’,  ossia  dichiarare  la  competenza  del  Tribunale  di Milano.
La controparte RAGIONE_SOCIALE non ha proposto difese.
La ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
 Il  ricorso  lamenta  ‘l’illegittimità  della  sentenza  impugnata per travisamento e falsa applicazione del giudicato di cui all’ordinanza  della  Suprema  Corte  di  cassazione  n.  4494/2022, nonché per violazione e falsa applicazione degli artt. 28, 38, 112 e 645  c.p.c.  in  relazione  alla  corretta  individuazione  del  giudice competente ex artt. 42 e segg. c.p.c.’.
Il ricorso è fondato. Come sottolinea il pubblico ministero nelle sue conclusioni, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quando all’esito del regolamento di competenza è dichiarato il difetto di competenza territoriale del Tribunale adito in sede monitoria, come è accaduto nel caso in esame, questo giudice è quello funzionalmente competente ad emanare la dichiarazione di nullità e/o di revoca del decreto ingiuntivo, che ha già reso quale giudice territorialmente non competente (cfr. Cass., n. 1121/2022).
La situazione non muta se a dichiarare l’incompetenza territoriale del giudice è la Corte di cassazione in sede di regolamento di competenza. Anche in tal caso rimane la competenza funzionale e inderogabile del giudice che ha reso il decreto, in quanto quella che viene rimessa innanzi al giudice individuato come territorialmente competente non è una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente nello specifico l’accertamento del credito
dedotto nella fase monitoria (cfr. in tal senso, da ultimo, Cass. n. 7955/2023).
Il  Tribunale  di  Bergamo,  preso  atto  della  decisione  di  questa Corte, avrebbe quindi dovuto revocare il decreto ingiuntivo perché emesso da un giudice incompetente.
La sentenza impugnata va pertanto cassata e va dichiarata la competenza del Tribunale di Bergamo a pronunciare la revoca del decreto ingiuntivo.
Non vi è pronuncia sulle spese, non avendo il RAGIONE_SOCIALE proposto difese nel presente giudizio.
P.Q.M.
La  Corte  accoglie  il  ricorso,  cassa  la  sentenza  impugnata  e dichiara la competenza del Tribunale di Bergamo a pronunciare in relazione alla revoca del decreto ingiuntivo.
Così  deciso  in  Roma,  nella  adunanza  camerale  della  sezione