Competenza Funzionale: la Cassazione fa chiarezza su Opposizione e Riconvenzionale
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, è intervenuta per dirimere un conflitto di giurisdizione, riaffermando un principio cardine del nostro ordinamento processuale: la competenza funzionale del giudice che emette un decreto ingiuntivo. Questa decisione chiarisce come comportarsi quando, in un giudizio di opposizione, viene proposta una domanda riconvenzionale che supera i limiti di valore del giudice adito. Vediamo nel dettaglio i fatti e i principi espressi dalla Suprema Corte.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale ha origine da un’opposizione a un decreto ingiuntivo promossa da una società di amministrazioni immobiliari dinanzi al Giudice di Pace di Genova. L’ingiunzione era stata richiesta da un Condominio. Nel corso del giudizio di opposizione, la stessa società opponente ha presentato una domanda riconvenzionale contro il Condominio, chiedendo il pagamento di una somma superiore alla competenza per valore del Giudice di Pace (€ 5.885,00).
Di fronte a questa situazione, il Giudice di Pace si è dichiarato incompetente per valore, rimettendo l’intera causa al Tribunale di Genova. Il Tribunale, a sua volta, ritenendo che la competenza a decidere sull’opposizione fosse inderogabilmente del Giudice di Pace, ha sollevato d’ufficio un regolamento di competenza dinanzi alla Corte di Cassazione.
La Questione della Competenza Funzionale
Il cuore della controversia risiede nell’interpretazione dell’articolo 645 del codice di procedura civile. Questa norma stabilisce che l’opposizione a decreto ingiuntivo si propone davanti all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto. La giurisprudenza consolidata considera questa forma di competenza come competenza funzionale e, pertanto, assolutamente inderogabile.
Il Tribunale rimettente ha sostenuto che tale competenza non può essere influenzata o modificata da iniziative successive delle parti, come la proposizione di una domanda riconvenzionale. La domanda che si poneva era quindi: la domanda riconvenzionale, eccedente per valore, ‘trascina’ con sé anche la causa di opposizione davanti al giudice superiore?
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha accolto la tesi del Tribunale, giudicando fondato il regolamento di competenza. Richiamando un proprio precedente consolidato (Cass. n. 6232/2023), ha ribadito il principio secondo cui, in questi casi, il giudice deve procedere alla separazione delle cause.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che la competenza funzionale prevista dall’art. 645 c.p.c. ha una natura speciale che non può essere derogata. L’opposizione a decreto ingiuntivo dà vita a un processo ordinario il cui scopo è accertare la fondatezza della pretesa creditoria già valutata in via sommaria. La competenza a svolgere questo accertamento è attribuita in modo esclusivo e non modificabile al giudice che ha emesso il provvedimento monitorio.
Quando l’opponente introduce una domanda riconvenzionale che eccede i limiti di valore del giudice adito (in questo caso, il Giudice di Pace), quest’ultimo non perde la sua competenza sulla causa principale (l’opposizione). Il suo dovere, invece, è quello di separare i due giudizi:
1. Trattenere la causa relativa all’opposizione a decreto ingiuntivo, sulla quale ha una competenza funzionale e inderogabile.
2. Rimettere la sola causa relativa alla domanda riconvenzionale al giudice superiore competente per valore (il Tribunale).
L’errore del Giudice di Pace è stato quello di rimettere l’intera causa al Tribunale, violando questo principio.
Le Conclusioni
In conclusione, l’ordinanza della Cassazione stabilisce in modo netto la seguente regola procedurale: la competenza funzionale del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo non viene meno per la proposizione di una domanda riconvenzionale eccedente valore. Il giudice deve separare le cause.
La Corte ha quindi dichiarato:
* La competenza del Giudice di pace di Genova per la causa di opposizione a decreto ingiuntivo.
* La competenza del Tribunale di Genova per la domanda riconvenzionale.
Ha infine assegnato un termine di tre mesi per la riassunzione delle cause davanti ai rispettivi giudici competenti. Questa decisione rafforza la stabilità delle norme sulla competenza e garantisce una corretta gestione del processo, evitando che iniziative processuali secondarie possano alterare le regole di giurisdizione stabilite dal legislatore per specifiche materie.
Cosa succede se in un’opposizione a decreto ingiuntivo davanti al Giudice di Pace viene proposta una domanda riconvenzionale di valore superiore alla sua competenza?
Il Giudice di Pace deve separare le due cause: trattiene la causa di opposizione, per la quale ha competenza funzionale, e rimette la sola domanda riconvenzionale al Tribunale, che è il giudice superiore competente per valore.
La competenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo a decidere sull’opposizione può essere modificata?
No, secondo la Corte di Cassazione, la competenza prevista dall’art. 645 c.p.c. è funzionale e inderogabile. Non può essere modificata né da un accordo tra le parti né dalla proposizione di domande ulteriori come quella riconvenzionale.
Se un giudice riceve erroneamente l’intera causa, inclusa la parte per cui non è competente, cosa può fare?
Il giudice che ritiene di aver ricevuto impropriamente una causa può sollevare d’ufficio il regolamento di competenza davanti alla Corte di Cassazione, come ha fatto il Tribunale in questo caso, affinché sia la Suprema Corte a stabilire in via definitiva quale sia il giudice competente per ciascuna domanda.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 26886 Anno 2024
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza N. 155/2024 R.G., ex artt. 45 e 47, comma 4, c.p.c., – proposto dal Tribunale di Genova con ordinanza del 14.12.2023, nella causa vertente tra RAGIONE_SOCIALE e il Condominio di Genova, INDIRIZZO
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 4.6.2024 dal Consigliere relatore dr. NOME COGNOME
Rilevato che
– con ordinanza del 14.12.2023, il Tribunale di Genova -a seguito di ordinanza del Giudice di pace di Genova del 11.7.2023, dichiarativa della propria incompetenza per valore, in favore del Tribunale -ha chiesto il regolamento di competenza d’ufficio; il pr imo giudice ha infatti declinato la propria competenza per valore, relativa ad opposizione a d.i. proposta da RAGIONE_SOCIALE stante la proposizione da parte di
N. 155/24 R.G.
quest’ultima di domanda riconvenzionale nei confronti del creditore in monitorio, Condominio di INDIRIZZO per il pagamento dell’importo di € 5.885,00 ;
sostiene il Tribunale rimettente che la competenza per materia inderogabile a conoscere della causa di opposizione a d.i. è del giudice che ha emesso il provvedimento opposto e non è influenzata dalla eventuale estensione dell’oggetto del giudizio, derivant e dalle iniziative dell’opponente ;
nessuna delle parti costituite ha svolto difese;
il P.G. ha chiesto ha chiesto l’accoglimento del ricorso ;
Considerato che
il regolamento d ‘ ufficio in esame è stato tempestivamente proposto ed è evidentemente fondato;
-infatti, è noto che ‘ Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al giudice di pace, poiché la competenza, attribuita dall’art. 645 c.p.c. all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, nel caso in cui l’opponente formuli domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del giudice adito, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all’opposizione e rimettendo l’altra al tribunale, il quale, in difetto, qualora gli sia stata rimessa l’intera causa, può richiedere nei limiti temporali fissati dall’art. 38 c.p.c. il regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c. ‘ (da ultimo, ex plurimis , Cass. n. 6232/2023);
N. 155/24 R.G.
occorre dunque affermare la competenza funzionale e inderogabile del Giudice di pace di Genova in relazione alla causa di opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla RAGIONE_SOCIALE nonché la competenza per valore del Tribunale di Genova in relazione alla domanda riconvenzionale avanzata dalla stessa società opponente nei confronti del Condominio , giacché superiore al limite di valore fissato dall’art. 7 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ;
al regolamento delle spese del presente giudizio provvederà il giudice del merito;
P. Q. M.
la Corte dichiara la competenza del Giudice di pace di Genova sulla opposizione a decreto ingiuntivo, e la competenza del Tribunale di Genova sulla domanda riconvenzionale, assegnando termine di tre mesi per la riassunzione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione,