Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3660 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3660 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/02/2026
Oggetto: Regolamento di competenza d’ufficio .
ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza d’ufficio iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G., sollevato dal Tribunale di Torino, con ordinanza del 5 giugno 2025, nella causa iscritta al n. 22228/2024 R.G. Tribunale di Torino, vertente tra
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante; rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-opponente a decreto ingiuntivo –
e
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante; rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO; -opposta – udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025, dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto che sia dichiarata la competenza del GAVV_NOTAIO di pace di Torino con riguardo alla causa di
A.C. 09/12/2025
r.g.n. 11882/2025
Pres. COGNOME
COGNOME opposizione a decreto ingiuntivo e la competenza del Tribunale di Torino in ordine alla domanda riconvenzionale proposta dall’opponente .
Rilevato che:
la RAGIONE_SOCIALE (d’ ora innanzi la ‘RAGIONE_SOCIALE‘) ottenne dal GAVV_NOTAIO di pace di Torino un provvedimento monitorio nei confronti della RAGIONE_SOCIALE per la somma di Euro 1.563,00, oltre interessi e spese;
la RAGIONE_SOCIALE non solo oppose il decreto ingiuntivo, ma, sul presupposto dell ‘ inadempimento della RAGIONE_SOCIALE, propose nei suoi confronti domanda riconvenzionale risarcitoria;
il AVV_NOTAIO di pace, sull’assunto che tale ultima domanda eccedesse la sua competenza per valore, si dichiarò incompetente in favore del Tribunale, cui rimise l’intera causa, ‘ affinché le domande siano trattate in simultaneus processus, sussistendo fra le opposte pretese un collegamento obiettivo e dunque altresì per economia processuale, al fine del conseguimento di un’unica decisione secondo diritto in termini onnicomprensivi ‘;
con ordinanza del 5 giugno 2025, il Tribunale di Torino ha formulato istanza di regolamento di competenza d’ufficio , ai sensi dell’art.45 cod. proc. civ., richiamando il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, data la competenza funzionale e inderogabile del gAVV_NOTAIO che ha emesso il provvedimento monitorio, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal GAVV_NOTAIO di pace, ove l’ opponente proponga domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del gAVV_NOTAIO adìto, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all’oppo sizione e rimettendo l’altra al Tribunale, il quale, in difetto, qualora gli sia stata indebitamente rimessa l’intera causa, può richiedere, nei limiti temporali fissati dall’art. 38 cod. proc. civ., il regolamento di competenza ex art. 45 cod. proc. civ.;
il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, condividendo tali rilievi, ha domandato che sia dichiarata la competenza del GAVV_NOTAIO di pace di Torino in ordine alla causa
A.C. 09/12/2025
r.g.n. 11882/2025
Pres. COGNOME
COGNOME COGNOME
di opposizione a decreto ingiuntivo e la competenza del Tribunale in ordine alla domanda riconvenzionale risarcitoria;
la trattazione del regolamento è stata fissata in adunanza camerale;
Considerato che:
il conflitto di competenza negativo elevato dal Tribunale di Torino è ammissibile;
1.a. in primo luogo, come condivisibilmente affermato dal Pubblico Ministero, il regolamento di competenza d ‘ ufficio è stato tempestivamente richiesto, non essendo maturata, nella fattispecie, la barriera preclusiva di cui all’art. 38, terzo comma, cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis , regola di cui deve comunque ribadirsi la portata generale (in tema, v., ex aliis , Cass. 29/08/2023, n. 25391);
infatti, nell’ordinanza si dà atto che la questione della competenza funzionale del GAVV_NOTAIO di pace per la causa di opposizione a decreto ingiuntivo, con la conseguente possibilità che fosse richiesto il regolamento d’ufficio, era stata sollevata dal Tribunale in sede di verifiche preliminari ex art. 171bis cod. proc. civ., con l’invito a farne oggetto di trattazione nelle successive difese;
nel merito, l ‘ istanza di regolamento d’ufficio deve essere accolta, per modo che deve dichiararsi la competenza del GAVV_NOTAIO di pace di Torino a conoscere della causa di opposizione a decreto ingiuntivo e la competenza del Tribunale a conoscere della causa riconvenzionale introdotta dall’opponente ;
2.a. in premessa, va ricordato il consolidato principio per cui il regolamento di competenza può essere richiesto d’ufficio, ai sensi dell’art. 45 cod. proc. civ., solo se sussiste un conflitto negativo, tra il gAVV_NOTAIO adìto e quello ad quem , per ragione di materia o di territorio nei casi previsti dall ‘ art. 28 cod. proc. civ., mentre, ove si tratti di questione di competenza per valore o territoriale derogabile, il regolamento è proponibile esclusivamente dalle parti, nella cui mancanza, se la causa sia stata tempestivamente riassunta in termini dinanzi all ‘ altro gAVV_NOTAIO, la dichiarazione di incompetenza del primo
A.C. 09/12/2025
r.g.n. 11882/2025
Pres. COGNOME
COGNOME COGNOME
gAVV_NOTAIO diventa incontestabile e vincolante per il secondo anche se questi la ritenga eventualmente errata, sicché l’eventuale richiesta d’ufficio avanzata da quest’ultimo va dichiarata inammissibile (Cass. 25/02/2005, n. 4077; Cass.23/07/2010, n.17454; Cass. 16/07/2012, n. 12152; Cass. 06/11/2012, n. 19167; Cass. 10/07/2014, n. 15789; Cass. 19/01/2015, n. 728; Cass.22/07/2016, n. 15138; Cass., Sez. Un., 18/01/2018, n. 1202; Cass. 29/03/2023, n. 8891; Cass. 16/05/2023, n. 13413);
2.b. ciò posto, deve osservarsi -anche sotto tale profilo condividendo i corretti rilievi del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO -che, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza funzionale, attribuita dall’art.645 cod. proc. civ. al gAVV_NOTAIO che ha emesso il provvedimento, è inderogabile ed immodificabile, anche per ragioni di litispendenza, continenza e -per quel che specificamente interessa nella fattispecie -di connessione ( ex multis , Cass. 05/08/2015, n. 16454; Cass. 08/08/2017, n. 19738; Cass. 21/02/2022, n. 5560; 17/03/2022, n. 8693; Cass. 05/12/2022, n. 35661);
l’immodificabilità della competenza per ragioni di connessione (propria o impropria che sia), comporta che: i) se nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo l ‘ opponente formuli domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del gAVV_NOTAIO adito, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all’opposizione e rimettendo l ‘ altra al gAVV_NOTAIO superiore, il quale, in difetto, qualora gli sia stata rimessa l’intera causa, può richiedere, nei limiti temporali fissati dall’art. 38 cod. proc. civ., il regolamento di competenza ex art. 45 cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., 18/07/2001, n. 9769; Cass. 19/02/2014, n. 3870; Cass.12/01/2015, n. 262; Cass.28/01/2019, n.2237; Cass. 02/03/2023, n. 6232; Cass. 15/05/2023, n. 13267; Cass. 12/07/2024, n. 19240); ii) se vengono riunite due o più cause di opposizione a distinti decreti ingiuntivi pronunciati dallo stesso gAVV_NOTAIO contro il medesimo soggetto e il cumulo delle domande ecceda la competenza per valore del gAVV_NOTAIO adito, il gAVV_NOTAIO superiore cui sia stata rimessa l ‘ intera causa ben può chiedere il regolamento di competenza a norma dell ‘ art. 45 cod. proc. civ., giacché la declaratoria di incompetenza per valore del primo
A.C. 09/12/2025
r.g.n. 11882/2025
Pres. COGNOME
COGNOME COGNOME
gAVV_NOTAIO comporta implicitamente la soluzione in senso negativo della questione relativa alla propria competenza funzionale ed inderogabile, determinando così i presupposti di un conflitto virtuale negativo di competenza (Cass. 18/05/2005, n. 10374); iii) , infine se la riunione viene erroneamente effettuata con riguardo a due o più cause di opposizione a distinti decreti ingiuntivi pronunciati da giudici diversi, la trasmissione dell’intera causa ad uno di essi si traduce nuovamente in una menomazione della competenza funzionale e inderogabile del gAVV_NOTAIO che se ne è spogliato, che va ripristinata all’esito del conflitto negativo di competenza legittimamente sollevato dall’altro gAVV_NOTAIO (Cass. 10/07/2024, n. 18876);
2.c. la vicenda in esame si iscrive nella prima delle tre fattispecie processuali appena illustrate; pertanto, l’istanza di regolamento d’ ufficio fondatamente proposta dal Tribunale di Torino deve essere accolta, con la conseguenza che va dichiarata la competenza del GAVV_NOTAIO di pace di Torino a conoscere della causa di opposizione a decreto ingiuntivo e la competenza del Tribunale a conoscere della causa riconvenzionale introdotta dall’opponente ;
3. non deve provvedersi sulle spese del regolamento, che è stato proposto ex officio dal gAVV_NOTAIO incompetente.
Per Questi Motivi
La Corte dichiara la competenza del GAVV_NOTAIO di pace di Torino a conoscere della causa di opposizione al decreto ingiuntivo e la competenza del Tribunale di Torino a conoscere della causa riconvenzionale risarcitoria introdotta dall’opponente ; fissa per la riassunzione il termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 9 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME