Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 18876 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 18876 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/07/2024
Oggetto: Regolamento di competenza d’ufficio .
ORDINANZA
sul ricorso per conflitto negativo di competenza iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G., sollevato dal Tribunale di Perugia, con ordinanza del 7 maggio 2023, comunicata alle parti il 15 maggio 2023, nella causa iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. Tribunale di Perugia, vertente tra
NOME COGNOME , tutrice di NOME COGNOME ; rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO ;
-opponente a decreto ingiuntivo –
e
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante; rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO;
-opposta – nonché con riguardo alla causa già iscritta al n. 3387/2021 R.G. Giudice di pace di Perugia, vertente
A.C. 07/05/2024
r.g.n. 10676/2023
Pres. COGNOME
Est. COGNOME
NOME COGNOME ; rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO; -opponente a decreto ingiuntivo-
e
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante; rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO;
-opposta – udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 7 maggio 2024, dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto che sia dichiarata la competenza del Giudice di pace di Perugia con riguardo alla causa già iscritta al n. 3387/2021 R.G. dello stesso ufficio giudiziario, vertente tra NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE.
Rilevato che:
con citazione del 27 ottobre 2021, NOME COGNOME convenne la RAGIONE_SOCIALE dinanzi al Giudice di pace di Perugia, proponendo opposizione al decreto con cui lo stesso Giudice di pace gli aveva ingiunto di pagare alla RAGIONE_SOCIALE la somma di Euro 3.231,92, a titolo di corrispettivo di prestazioni socio-assistenziali-sanitarie e socioeducative rese in favore del figlio NOME COGNOME, soggetto interdetto e legalmente rappresentato dalla tutrice e madre NOME COGNOME, coniuge dell’opponente ;
iscritto il procedimento al n. NUMERO_DOCUMENTO dell’Ufficio giudiziario adìto e costituitasi in giudizio la RAGIONE_SOCIALE opposta, il Giudice di pace, con ordinanza emessa all’udienza dell’11 aprile 2022, in accoglimento di una istanza, formulata dallo stesso opponente, di « riunione del presente giudizio a quello iscritto innanzi al Tribunale di Perugia n.NUMERO_DOCUMENTO », vertente tra NOME COGNOME, quale tutrice di NOME COGNOME, e la RAGIONE_SOCIALE, rimise gli atti al Presidente del Tribunale per provvedere all ‘eventuale riunione dei due procedimenti, ai sensi dell’art. 274 cod. proc.
A.C. 07/05/2024
r.g.n. 10676/2023
Pres. COGNOME
Est. COGNOME
civ.; ciò, sul rilievo, per un verso, che il procedimento pendente presso il Tribunale aveva ad oggetto l’opposizione proposta da NOME COGNOME ad un decreto ingiuntivo con cui quel giudice le aveva ingiunto di pagare alla RAGIONE_SOCIALE la somma di Euro 9.074,96, sempre a titolo di corrispettivo di prestazioni assistenziali, sanitarie ed educative rese a favore del figlio NOME COGNOME; nonché sull’ assunto, per altro verso, che tra i due procedimenti sussistesse una « connessione oggettiva e parzialmente soggettiva »;
in data 29 luglio 2022, la Cancelleria del Giudice di pace di Perugia trasmise al Tribunale di Perugia gli atti del procedimento iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO dell’Ufficio del Giudice di pace; in data 4 agosto 2022, la Cancelleria del Tribunale di Perugia inserì gli atti ricevuti nel fascicolo del procedimento iscritto al n.NUMERO_DOCUMENTO del Tribunale;
con ordinanza del 7 maggio 2023, comunicata il 15 maggio 2023, resa a scioglimento della riserva assunta all’ udienza del 21 aprile 2023, il Tribunale di Perugia -ritenendo che la competenza a decidere sull’ opposizione a decreto ingiuntivo è attribuita inderogabilmente e funzionalmente all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che lo ha emesso -ha formulato istanza di regolamento di competenza d’ufficio , ai sensi dell’art.45 cod. proc. civ. ;
il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, condividendo tali rilievi, ha domandato che sia dichiarata la competenza del Giudice di pace di Perugia a decidere la causa già iscritta al n. 3387/2021 NUMERO_DOCUMENTO del relativo Ufficio giudiziario;
la trattazione del regolamento è stata fissata in adunanza camerale;
Considerato che:
il conflitto di competenza negativo elevato dal Tribunale di Perugia è ammissibile;
1.a. in primo luogo, come correttamente osservato dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, sebbene il Giudice di pace, nell ‘ ordinanza di rimessione degli atti al Presidente del Tribunale, avesse (indebitament e) evocato l’istituto della
A.C. 07/05/2024
r.g.n. 10676/2023
Pres. COGNOME
Est. COGNOME
riunione dei procedimenti relativi a cause connesse, tale provvedimento costituiva, nella sostanza, un provvedimento declinatorio della competenza;
infatti, l’ istituto della riunione per connessione vede circoscritto il proprio ambito di applicazione alla fattispecie in cui più procedimenti relativi a cause connesse pendono davanti allo stesso giudice (arg. ex art.274 cod. proc. civ.), mentre, se vengono in considerazione cause pendenti presso diversi uffici giudiziari , l’attribuzione della cognizione all’uno o all’altro di essi, anche in ragione dell’ eventuale connessione esistente tra le diverse cause, deve avvenire in base alle regole della competenza;
il provvedimento con cui il Giudice di pace ha disposto la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale con riguardo alla causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO, costituiva, dunque, un provvedimento declinatorio della competenza, il quale, se, da un lato, non poteva essere impugnato con il regolamento di competenza di parte (in ragione dello speciale divieto di cui all’art.46 cod. pro c. civ.), dall’altro lato, tuttavia, legittimava il giudice indicato come competente per ragione di materia (o, anche, per territorio inderogabile), ove avesse ritenuto di essere a sua volta incompetente, ad esperire il regolamento di competenza d’ ufficio, elevando il conflitto negativo di competenza, ai sensi dell’art.45 cod. proc. civ.;
1.b. in secondo luogo, il regolamento di competenza d ‘ ufficio è stato tempestivamente richiesto, non essendo maturata, nella fattispecie, la barriera preclusiva di cui all’art. 38, terzo comma, cod. proc. civ., regola di cui deve comunque ribadirsi la portata generale (in tema, v., da ultimo, Cass. 29/08/2023, n. 25391);
infatti, al momento della trasmissione al Tribunale degli atti del procedimento n.3387/2021 RG del Giudice di pace di Perugia, effettuata in esecuzione del provvedimento sostanzialmente declinatorio della propria competenza emesso da quest’ultimo (29 luglio 2022) , era già stata celebrata, nel distinto procedimento n. 5340/2021 RG del Tribunale di Perugia, l’udienza di trattazione nella forma della trattazione scritta e, a
A.C. 07/05/2024
r.g.n. 10676/2023
Pres. COGNOME
COGNOMEAVV_NOTAIO COGNOME scioglimento della riserva in essa assunta, il giudice aveva emesso ordinanza (in data 21 maggio 2022), con cui aveva concesso i termini per le memorie ex art. 183, comma sesto, cod. proc. civ.; pertanto, la successiva udienza del 21 aprile 2023, celebrata dopo due rinvii d’ufficio per ragioni organizzative, era la prima udienza utile in cui il conflitto di competenza poteva essere elevato, sicché deve ritenersi tempestivo il regolamento di competenza d’ufficio proposto con l’ordinanza del 7 maggio 2023, emessa a scioglimento della riserva assunta alla detta udienza;
nel merito, l’istanza di regolamento d’ufficio deve essere accolta e deve dichiararsi la competenza del Giudice di pace di Perugia e conoscere della causa (già iscritta al n.NUMERO_DOCUMENTO di detto Ufficio giudiziario) di opposizione al decreto ingiuntivo dallo stesso emesso in confronto di NOME COGNOME;
2.a. in premessa, va ricordato il consolidato principio per cui il regolamento di competenza può essere richiesto d’ufficio, ai sensi dell’art. 45 cod. proc. civ., solo se sussiste un conflitto negativo, tra il giudice adìto e quello ad quem , per ragione di materia o di territorio nei casi previsti dall’art. 28 cod. proc. civ., mentre, ove si tratti di questione di competenza per valore o territoriale derogabile, il regolamento è proponibile esclusivamente dalle parti, nella cui mancanza, se la causa sia stata tempestivamente riassunta in termini dinanzi all’altro giudice, la dichiarazione di incompetenza del primo giudice diventa incontestabile e vincolante per il secondo anche se questi la ritenga eventualmente errata, sicché l’eventuale richiesta d’ufficio avanzata da quest’ultimo va dichiarata inammissibile (Cass. 25/02/2005, n. 4077; Cass.23/07/2010, n.17454; Cass. 16/07/2012, n. 12152; Cass. 06/11/2012, n. 19167; Cass. 10/07/2014, n. 15789; Cass. 19/01/2015, n. 728; Cass.22/07/2016, n. 15138; Cass., Sez. Un., 18/01/2018, n. 1202; Cass. 29/03/2023, n. 8891; Cass. 16/05/2023, n. 13413);
2.b. ciò posto, deve osservarsi -anche sotto tale profilo condividendo i corretti rilievi del AVV_NOTAIO -che in tema di opposizione a
A.C. 07/05/2024
r.g.n. 10676/2023
Pres. COGNOME
Est. COGNOME
decreto ingiuntivo, la competenza funzionale, attribuita dall’art.645 cod. proc. civ. al giudice che ha emesso il provvedimento, è inderogabile ed immodificabile, anche per ragioni di litispendenza, continenza e -per quel che specificamente interessa nella fattispecie -di connessione ( ex multis , Cass. 05/08/2015, n. 16454; Cass. 08/08/2017, n. 19738; Cass. 21/02/2022, n. 5560; 17/03/2022, n. 8693; Cass. 05/12/2022, n. 35661);
l’immodificabilità della competenza per ragioni di connessione (propria o impropria che sia), comporta che: i) se nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo l’opponente formuli domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del giudice adito, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all’opposizione e rimettendo l’altra al giudice superiore, il quale, in difetto, qualora gli sia stata rimessa l’intera causa, può richiedere, nei limiti temporali fissati dall’art. 38 cod. proc. civ., il regolamento di competenza ex art. 45 cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., 18/07/2001, n. 9769; Cass. 19/02/2014, n. 3870; Cass.12/01/2015, n. 262; Cass.28/01/2019, n.2237; Cass. 02/03/2023, n. 6232); ii) se vengono riunite due o più cause di opposizione a distinti decreti ingiuntivi pronunziati dallo stesso giudice contro il medesimo soggetto e il cumulo delle domande ecceda la competenza per valore del giudice adito, il giudice superiore cui sia stata rimessa l’intera causa ben può chiedere il regolamento di competenza a norma dell’art. 45 cod. proc. civ., giacché la declaratoria di incompetenza per valore del primo giudice comporta implicitamente la soluzione in senso negativo della questione relativa alla propria competenza funzionale ed inderogabile, determinando così i presupposti di un conflitto virtuale negativo di competenza (Cass. 18/05/2005, n. 10374); iii) , infine se la riunione viene erroneamente effettuata con riguardo a due o più cause di opposizione a distinti decreti ingiuntivi pronunziati da giudici diversi, la trasmissione dell’intera causa ad uno di essi si traduce nuovamente in una menomazione della competenza funzionale e inderogabile del giudice che se ne è spogliato, che va ripristinata all’esito del conflitto negativo di competenza legittimamente sollevato dall’altro giudice;
A.C. 07/05/2024
r.g.n. 10676/2023
Pres. COGNOME
Est. COGNOME
2.c. la vicenda in esame si iscrive perfettamente nell’ultima delle tre fattispecie processuali appena illustrate; pertanto, l’istanza di regolamento d’ ufficio fondatamente proposta dal Tribunale di Perugia deve essere accolta e deve dichiararsi la competenza del Giudice di pace di Perugia a conoscere e decidere la causa di opposizione al decreto ingiuntivo da esso stesso pronunciato nei confronti di NOME COGNOME, già iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO;
3. non deve provvedersi sulle spese del regolamento, che è stato proposto ex officio dal giudice incompetente;
Per Questi Motivi
La Corte dichiara la competenza del Giudice di pace di Perugia con riguardo alla causa di opposizione al decreto ingiuntivo da esso stesso pronunciato nei confronti di NOME COGNOME, già iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO;
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione