Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32993 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32993 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/11/2023
ORDINANZA
Nel procedimento iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. per regolamento di competenza d’ufficio proposto nel giudizio tra:
COGNOME NOME E COGNOME FIORENZA
Opponenti- contro
RAGIONE_SOCIALE AZIONI, RAGIONE_SOCIALE
-Opposta e interveniente volontaria- con ORDINANZA di TRIBUNALE MILANO, nel proc.to n. 9923/2021 , depositata il 10/11/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di Impresa, in composizione collegiale, con ordinanza /decreto n. cronol. 2421/2022, -nel giudizio promosso da NOME COGNOME e NOME COGNOME , nei confronti della Banca Popolare di Sondrio spa, in opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale si era ingiunto loro di pagare l’importo di € 110.000,00, oltre interessi e spese, quali fideiussori della RAGIONE_SOCIALE, , dinanzi al Tribunale di Mantova, che si era dichiarato, all’esito della prima udienza, incompetente (con sospensione ex art.295 c.p.c. del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo), stante la competenza esclusiva Del Tribunale di Milano Sezione Imprese, ai sensi degli artt.33 l. 297/1990, 4, comma 1ter lett.a) l.168/2003, in relazione alla sola « domanda », avanzata dagli opponenti, di nullità della fideiussione stipulata tra le parti per violazione delle norme sulla concorrenza, giudizio poi riassunto nei termini di legge dinanzi al Tribunale di Milano -ha sollevato, all’esito della prima udienza, regolamento di competenza d’ufficio, ai sensi dell’art.45 c.p.c., indicando come competente il Tribunale di Mantova.
In particolare, i giudici del Tribunale di Milano hanno osservato che gli opponenti, i quali nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rivestono solo formalmente la qualità di attori, essendo convenuti dal punto di vista sostanziale, si sono limitati, con una mera « eccezione » e non con esplicita domanda autonoma di nullità con efficacia di giudicato, a contestare la nullità della fideiussione con l’intento di ottenere la revoca dell’ingiunzione senza alcun intento di ampliare il thema decidendum , mentre l’art.33, comma 2, l. 287/1990 sancisce una riserva di competenza solo per il diritto fatto valere in via di azione.
Il P.G. ha chiesto di accogliere il regolamento di competenza, rilevando che, dall’esame degli atti, non emergeva che gli
opponenti avessero proposto una vera e propria domanda riconvenzionale di accertamento della nullità della fideiussione omnibus sottoscritta, indicata come modalità di attuazione di un’intesa anticoncorrenziale e richiamando il precedente di questo giudice di legittimità n. 6222/2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il regolamento di competenza d’ufficio è fondato.
L’art.3 del d.lgs. 168/2003 stabilisce che le Sezioni specializzate in materia di Impresa sono competenti (c) nelle controversie di cui all’articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Il terzo comma prevede poi che le sezioni specializzate « sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2 ».
Orbene, indubbiamente, la competenza della sezione specializzata per le imprese, estesa alle controversie di cui all’art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall’RAGIONE_SOCIALE, contenente disposizioni contrastanti con l’art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, in quanto l’azione diretta a dichiarare l’invalidità del contratto a valle implica l’accertamento della nullità dell’intesa vietata (Cass. 6523/2021; Cass. 21429/2022).
L’art.33 comma 2 l.287/1990 prevede che le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti alla corte d’appello competente per territorio.
Va rammentato che le Sezioni unite (Cass. n. 41994/2021) hanno affermato che « I contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l.
n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell’art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata -perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti ».
Si è però chiarito (Cass. 3248/2023) che « La competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all’art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l’invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell’intesa solo in via incidentale ».
Orbene, nella specie, come rilevato dal Tribunale di Milano e dal PG e come si evince dall’esame degli atti (essendo questo giudice di legittimità, in questa sede, giudice anche del fatto processuale), gli opponenti COGNOME e COGNOME, in sede di opposizione, del 2020, al decreto ingiuntivo emesso a loro carico su richiesta della Banca Popolare di Sondrio, si erano limitati, alle pagg.9/12, dell’atto di citazione, par.5, a « eccepire la violazione da parte della Banca degli obblighi di buona fede e correttezza » nell’ambito del rapporto fideiussorio, evidenziando, in particolare, che la violazione dedotta era consistita, oltre che nella mancata tempestiva informazione dei garanti sul peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie della società debitrice principale, « nella predisposizione della fideiussione ominibus secondo il modello ABI del 2003 », concludendo soltanto, a pag.13, perché fosse revocato o comunque dichiarato nullo o inefficace il decreto ingiuntivo, non anche
chiedendo, in via riconvenzionale, dichiararsi la nullità del contratto di fideiussione per violazione della normativa antitrus t.
Di conseguenza, è stato richiesto un semplice accertamento incidenter tantum della nullità della fideiussione, al fine di paralizzare l’altrui pretesa monitoria, inidoneo a determinare lo spostamento della competenza al Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di impresa.
Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarata la competenza del Tribunale di Mantova originariamente adito, dinanzi al quale vanno rimesse le parti, anche per le spese della presente fase, con termine di legge per la riassunzione del giudizio.
PQM
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Mantova, dinanzi al quale rimette le parti, anche per le spese della presente fase, con termine di legge per la riassunzione del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 ottobre 2023.