Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6593 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6593 Anno 2024
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/03/2024
ORDINANZA
Sul ricorso n. 09445/2023
promosso da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore e RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate a Napoli, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che le rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso ricorrenti
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata a Napoli, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all’atto denominato controricorso;
resistente
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del AVV_NOTAIO pro tempore , Regione RAGIONE_SOCIALE in persona del AVV_NOTAIO pro tempore ;
intimati
per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 2950/2023 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 20/03/2023;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023 dal RAGIONE_SOCIALEere relatore NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO Generale NOME AVV_NOTAIO, depositate in data 18/09/2023, che ha chiesto il rigetto del regolamento di competenza;
letti gli atti del procedimento in epigrafe.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE convenivano in giudizio il RAGIONE_SOCIALE, la Regione RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE per ottenere la determinazione giudiziale delle indennità di espropriazione che assumevano ad esse spettanti, ritenendo insufficienti ed inadeguate quelle determinate in via provvisoria dal Concessionario e per le quali la RAGIONE_SOCIALE provinciale espropri di Napoli aveva espresso parere di congruità.
Le parti convenute eccepivano l’incompetenza dell’adito Tribunale, deducendo che lo speciale giudizio di opposizione alla stima era devoluto alla competenza funzionale RAGIONE_SOCIALE Corte di Appello in unico grado.
Il Tribunale ha accolto tale eccezione ritenendo applicabile il disposto dell’art. 54 d.P.R. n. 327 del 2001, in conformità alla disciplina transitoria contenuta nell’art. 57 d.P.R. cit., essendo la prima dichiarazione di pubblica utilità dell’opera intervenuta il 26/06/2008, in un momento successivo all’entrata in vigore del d.P.R. 327/2001 (30/06/2003), in virtù delle ordinanze nn. 1190 e 1191 del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE Regione RAGIONE_SOCIALE.
Secondo il Tribunale, a nulla rilevava che la procedura espropriativa in questione dovesse essere ricondotta al complesso normativo di cui alla legge n. 80 del 1984, poiché, sebbene il
raddoppio RAGIONE_SOCIALE linea ferroviaria, in funzione del quale era stato disposto l’esproprio, fosse stato contemplato nel decreto CIPE, pronunciato sulla base RAGIONE_SOCIALE predetta legge, solamente con l’approvazione del progetto e l’inclusione nel piano particellare RAGIONE_SOCIALE proprietà soggetta ad espropriazione si era verificato l’asservimento di quest’ultima alla finalità pubblicistica.
Avverso tale statuizione hanno proposto ricorso per regolamento di competenza la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, affidato ad un unico motivo, in forza del quale hanno chiesto dichiararsi la competenza, quale giudice di primo grado, del Tribunale di Napoli.
RAGIONE_SOCIALE ha depositato un atto denominato controricorso.
Il Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO Generale NOME COGNOME, ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ricorrenti hanno posto a fondamento del ricorso per regolamento di competenza il rilievo che, nella specie, non era applicabile la disciplina generale contenuta nel d.P.R. n. 327 del 2001, perché si trattava di espropriazione che seguiva una procedura straordinaria, regolata dalla l. n. n. 80 del 1984 che rinviava alle disposizioni RAGIONE_SOCIALE l. n. 219 del 1981.
In particolare, le ricorrenti hanno evidenziato che, con ordinanza n. 142 del 26/07/1988 il AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE Giunta regionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, preposto all’attuazione dei menzionati interventi straordinari, nel disciplinare la speciale procedura ablatoria, aveva disposto, per quanto di interesse ai fini RAGIONE_SOCIALE competenza, al § 3.1, che: ‘Le stime sono redatte dal Concessionario…. Esse vengono inviate all’U.T.E. competente del territorio per l’approvazione’ nonché, al § 3.6, che ‘Il concessionario comunica agli interessati l’avvenuto deposito delle indennità a mezzo di avviso notificato nelle forme degli atti
amministrativi o processuali civili o con raccomandata con avviso di ricevimento.’ In base a tale procedura, con lo stesso avviso, veniva data notizia RAGIONE_SOCIALE facoltà di proporre opposizione nel termine di 30 giorni. Entro tale termine, i proprietari e gli altri interessati al pagamento dell’indennità, potevano proporre opposizione alla stima per la determinazione RAGIONE_SOCIALE stessa, ai sensi dell’art. 13 RAGIONE_SOCIALE l. 16.1.1885 n. 2892 ‘convenendo in giudizio il Concessionario; l’atto di citazione va notificato anche al AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE Giunta Regionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -preposto all’attuazione dell’art. 4 RAGIONE_SOCIALE L. 80/1984′ .
Di conseguenza, per le ricorrenti, poiché il Concessionario (RAGIONE_SOCIALE), con riguardo all’esproprio delle aree in titolarità degli attori, aveva operato secondo il descritto modello procedimentale speciale, determinando l’indennità e ricevendo sulla quantificazione effettuata il parere RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la competenza a conoscere RAGIONE_SOCIALE controversia su detta determinazione si radicava in capo al Tribunale di Napoli, in applicazione RAGIONE_SOCIALE disciplina prevista nella menzionata ordinanza del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE Giunta regionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 142 del 26/07/1988.
In conclusione, secondo le ricorrenti, era evidente l’errore in cui è incorso il Tribunale di Napoli in quanto:
la fattispecie riguardava il delineato procedimento speciale che conferiva poteri derogatori al AVV_NOTAIO di Regione rispetto all’ordinario iter espropriativo;
contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza gravata, per l’asservimento alla pubblica utilità dell’area in esame non doveva farsi riferimento alle ordinanze nn. 1190 e 1191 del 26/6/2008, perché queste ultime costituivano un mero atto conseguenziale rispetto all’ iter avviato con le ordinanze n. 127 del 11/05/88 e n. 142 del 26/07/1988, emanate ai sensi RAGIONE_SOCIALE l. n. 219 del 1981 e RAGIONE_SOCIALE l. n. 80 del 1984, che definivano la disciplina di riferimento
per l’intero procedimento, ivi compresa l’azione giudiziale di opposizione alla stima;
anche le ordinanze nn. 1190 e 1191 del 26/6/2008 mutuavano dagli atti iniziali (recanti la scelta del tipo di procedimento ed i correlati poteri esercitabili) il carattere ‘speciale’, sicché a nulla rilevava l’epoca RAGIONE_SOCIALE loro adozione poiché, diversamente opinando, si preverrebbe ad una indebita scissione del modello procedimentale che resta, viceversa, sempre unitario, soggetto allo stesso regime normativo speciale;
a confermare che nel caso in esame la norma di riferimento fosse antecedente al d.P.R. n. 327 del 2001 era la stessa ordinanza n. 1191 del 2008, allorquando, nell’individuare il momento genetico del procedimento, aveva richiamato le ordinanze n. 127 del 11/05/88 e n. 142 del 26/07/1988, come pure il decreto di occupazione d’urgenza notificato alle società ricorrenti in data 28/07/2008, ove era espressamente precisato che le ordinanze del 2008 erano state adottate dal AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE Regione RAGIONE_SOCIALE preposto all’attuazione dell’art. 4 l. n. 80 del 1984.
Il ricorso è infondato.
2.1. Non è controverso che l’espropriazione dell’area oggetto di giudizio sia intervenuta per la relazione di un’opera per la quale è stata avviata una procedura straordinaria ai sensi dell’art. 4 l. n. 80 del 1984.
La disposizione appena menzionata stabilisce che, per l’attuazione degli articoli 35 e 36 RAGIONE_SOCIALE l. n. 219 del 1981, i RAGIONE_SOCIALE, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge, approvano e inviano al CIPE i rispettivi piani triennali di sviluppo, i quali devono prevedere programmi pluriennali di intervento che individuano, tra l’altro, i progetti e le opere per la cui realizzazione si adottano procedure straordinarie. Il medesimo articolo stabilisce che i Presidenti delle giunte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per la
realizzazione dei progetti e delle opere per la cui realizzazione si adottano procedure straordinarie, si avvalgono dei poteri straordinari previsti dal secondo comma dell’articolo 9 del d.l. n. 57 del 1982, conv. con modif. in l. n. 187 del 1982, che richiama le modalità di cui al titolo VIII RAGIONE_SOCIALE l. n. 219 del 1981 e successive modificazioni e integrazioni.
Tali modalità si rinvengono, in particolare, nell’art. 80 d.l. cit., ove, tra l’altro, è stabilito che l’individuazione delle aree comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere da realizzare su di esse. Ai proprietari coltivatori diretti, ai fittavoli, ai mezzadri, ai coloni o compartecipanti spettano, inoltre, tutte le indennità previste dalla l. n. 385 del 1980, maggiorate dal 70 per cento. Tale maggiorazione non si applica nel caso di esproprio di edifici o parti di edifici. Non si fa luogo ai conguagli di cui agli articoli 1 e 2 RAGIONE_SOCIALE legge medesima. In particolare, il menzionato articolo stabilisce che l’espropriato può proporre opposizione alla stima, aggiungendo che la stessa sarà rinnovata in sede giudiziaria ai sensi degli articoli 12 e 13 RAGIONE_SOCIALE legge 15 gennaio 1885, n. 2892.
2.2. L’ ordinanza n. 142 del 26/07/1988 del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE Giunta regionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, avvalendosi dei poteri straordinari attribuiti per la realizzazione delle opere previste nel piano triennale di sviluppo di cui alla deliberazione del RAGIONE_SOCIALEo regionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 18/12/1984, ha disciplinato le future procedure espropriative adottando, recependo e integrando le sopramenzionate disposizioni normative contenute nel titolo VIII RAGIONE_SOCIALE l. n. 219 del 1981.
In particolare, la menzionata ordinanza ha ribadito che l’individuazione delle aree da utilizzare avrebbe comportato la dichiarazione di pubblica utilità e ha aggiunto: che le stime ai fini RAGIONE_SOCIALE determinazione delle indennità spettanti avrebbero dovuto essere redatte dal Concessionario, il quale le avrebbe dovute
inviare all’U.T.E. competente del territorio per l’approvazione; che il Concessionario avrebbe dovuto comunicare agli interessati l’avvenuto deposito delle indennità con avviso notificato nelle forme degli atti amministrativi o processuali civili o con raccomandata con avviso di ricevimento, dando notizia RAGIONE_SOCIALE facoltà di proporre opposizione nel termine di 30 giorni; che entro tale termine, i proprietari e gli altri interessati al pagamento dell’indennità, avrebbero potuto proporre opposizione alla stima per la determinazione RAGIONE_SOCIALE stessa, ai sensi dell’art. 13 RAGIONE_SOCIALE l. 16.1.1885 n. 2892 convenendo in giudizio il Concessionario e notificando l’atto di citazione anche al AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE Giunta Regionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Con tale ordinanza, dunque, non sono state individuate le aree oggetto di giudizio, da utilizzare per l’opera di Completamento del raddoppio RAGIONE_SOCIALE linea ferroviaria Torre Annunziata -Castellammare (Secondo Stralcio), che è intervenuta per la prima volta con ordinanza del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE Giunta regionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 1191 del 26/06/2008.
2.3. Le ricorrenti hanno richiamato il principio espresso da questa Corte, quando ancora non era entrato in vigore il d.P.R. n. 327 del 2001, secondo il quale la giurisdizione sulle controversie afferenti alla determinazione delle indennità espropriative, derivanti da interventi ablatori promossi per l’esecuzione del RAGIONE_SOCIALE per le zone terremotate, disposto dalla legge n. 219 del 1981, era da ritenersi devoluta dall’art. 80, comma 6, RAGIONE_SOCIALE stessa legge, in forza del rinvio disposto da detta norma alla speciale disciplina sostanziale e processuale di cui agli artt. 12 e 13 RAGIONE_SOCIALE legge n. 2892 del 1885, ed agli 17 e segg. del d.lgt. CPS n. 219 del 1919, alla Giunta speciale per le espropriazioni, costituita presso la Corte d’appello di Napoli, per i soli interventi in aree ricadenti nel territorio del Comune di Napoli, mentre, per quelli afferenti ad aree collocate
nella Provincia, ma esterne al predetto Comune, la competenza del giudice a conoscere delle relative controversie in tema di indennità doveva essere individuata in base al modello procedimentale applicabile. In tale ottica, radicandosi la competenza generale in unico grado RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di cui all’art. 20, quarto comma, RAGIONE_SOCIALE legge n. 865 del 1971 nei soli casi in cui l’indennità veniva determinata dall’UTE, essa doveva essere esclusa, in favore RAGIONE_SOCIALE ordinaria competenza del Tribunale, nelle ipotesi in cui detto Ufficio era chiamato a dare solo un parere al riguardo, restando l’approvazione delle stime degli espropri rimessa al Concessionario, come disposto dalla ordinanza del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE Giunta regionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE cui, in virtù degli artt. 80, comma 6, 81 e 84 l. n. 219 del 1981, spettava la competenza a regolare, con propri atti normativi, i poteri afferenti alla procedura di cui si tratta, attribuiti dalle stesse norme al Concessionario (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7067 del 29/05/2000).
Secondo le ricorrenti, dunque, essendo la stima dell’indennità di esproprio demandata al Concessionario, e trattandosi di interventi disciplinati dalla l. n. 80 del 1984, che rinviava alla l. n. 219 del 1981, da effettuarsi in aree ubicate nella provincia di Napoli, la competenza sulle cause di opposizione alla stima non era RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello in unico grado, ma del Tribunale in primo grado.
2.4. Tale principio è stato, però, superato dall’entrata in vigore del d.P.R. n. 327 del 2001, il cui art. 57 al comma 1 stabilisce quanto segue: «Le disposizioni del presente testo unico non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. In tal caso continuano ad applicarsi tutte le normative vigenti a tale data.»
Numerose pronunce di questa Corte hanno dato attuazione a tale disposizione, escludendo l’applicazione delle disposizioni del d.P.R. cit. ai progetti edilizi per i quali, alla data di entrata in vigore
del decreto, era già intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, cui continuavano, invece, ad applicarsi tutte le normative vigenti a quella data (v. da ultimo Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 22373 del 06/09/2019; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3749 del 09/03/2012).
Ovviamente, in applicazione RAGIONE_SOCIALE stessa norma, ai progetti per i quali, come nel caso di specie, la dichiarazione di pubblica utilità sia intervenuta (2008) dopo l’entrata in vigore del menzionato d.P.R., si deve applicare la disciplina introdotta da tale d.P.R.
In assenza di disposizioni contrarie, nel caso di specie, deve pertanto ritenersi operante la disciplina prevista dall’art. 54 d.P.R. n. 327 del 2008, il quale prevede quanto segue: «Decorsi trenta giorni dalla comunicazione prevista dall’articolo 27, comma 2, il proprietario espropriato, il promotore dell’espropriazione o il terzo che ne abbia interesse può impugnare innanzi all’autorità giudiziaria gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell’indennità, la stima fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di stima e comunque può chiedere la determinazione giudiziale dell’indennità. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall’articolo 29 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»
Quest’ultimo articolo, al comma 2, espressamente stabilisce la competenza RAGIONE_SOCIALE Corte di appello nel cui distretto si trova il bene espropriato.
Come già in più occasioni evidenziato, la deroga alle ordinarie regole di competenza contenuta nell’art. 54 d.P.R. cit. si fonda sulla necessità di operare la concentrazione delle controversie relative alla determinazione dell’indennità di esproprio in capo ad un giudice unico, che si pronunci in un unico grado, garantendo una maggiore snellezza processuale -tanto più evidente quando si considera l’adozione per esse del rito sommario di cognizione -ed insieme una consistente riduzione dei tempi del giudizio, in
funzione eminentemente RAGIONE_SOCIALE tutela del proprietario espropriato al fine di assicurare al medesimo in tempi ragionevoli il giusto ristoro per la perdita dei beni subita (v. da ultimo in motivazione Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13405 del 28/04/2022).
È per questo che è attratta alla disciplina dell’articolo sopra menzionato non solo l’opposizione alla stima ma qualsiasi azione di determinazione giudiziale dell’indennità di esproprio, dovendosi tenere conto che, una volta emanato il provvedimento ablativo sorge contestualmente, ed è per ciò stesso immediatamente azionabile, il diritto del proprietario a percepire il giusto indennizzo di cui art. 42 Cost, che si sostituisce al diritto reale, che non è subordinato alla liquidazione in sede amministrativa (v. ancora Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13405 del 28/04/2022 e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5518 del 06/03/2017 con riferimento ai giudizio per la determinazione RAGIONE_SOCIALE indennità definitiva in presenza del solo provvedimento di indennità provvisoria; v. anche Cass., Sez. U, Sentenza n. 15283 del 25/07/2016 con riferimento all’indennità conseguente all’acquisizione sanante; Cass., Sez. 6 -1, Ordinanza n. 23767 del 22/11/2016, in ordine alla liquidazione dell’indennità di cui all’art. 42 d.P.R. cit.).
3. In conclusione, il ricorso deve essere respinto in applicazione del seguente principio:
«In materia di espropriazione per pubblica utilità, in assenza di diverse disposizioni normative, al giudizio di opposizione alla stima dell’immobile espropriato si applica la disciplina introdotta dal d.P.R. n. 327 del 2001, ove il procedimento espropriativo sia avviato prima dell’entrata in vigore del menzionato d.P.R., ma la dichiarazione di pubblica utilità sia intervenuta successivamente a tale data, anche nel caso in cui l’espropriazione sia volta alla realizzazione di opere secondo le procedure straordinarie previste dall’art. 4, comma 4, lett. e) l. n. 80 del 1984, la cui disciplina, in virtù del richiamo agli artt. 80 e ss. l. n. 219 del 1981, prevede
l’applicazione per la menzionata stima di norme abrogate dal richiamato d.P.R. con effetto RAGIONE_SOCIALE sua entrata in vigore.»
La statuizione sulle spese è rimessa al giudice di merito.
La natura impugnatoria del regolamento determina l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 13636 del 02/07/2020).
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso e dichiara la Competenza RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Napoli;
spese al merito;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Prima Sezione