Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29272 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29272 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1395/2024 R.G. proposto da
OMOBONO NOME, rappresentato e difeso da NOME NOMECODICE_FISCALE) ,
: ll’avvocato COGNOME
-ricorrente-
contro
INTESA SANPAOLO SPA, rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) , -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE TORINO n. 127/2024 depositata il 02/01/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 127/2024, pubblicata il 2/1/2024, accogliendo una eccezione sollevata dalla RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, che aveva proposto opposizione ex art.645 c.p.c. al decreto ingiuntivo emesso in data 2/12/2022 dal Tribunale di Torino, ha declinato la propria competenza a pronunciare sulla richiesta di NOME COGNOME di ingiungere alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di consegnare a parte ricorrente copia del contratto di finanziamento ‘ NUMERO_DOCUMENTO ‘, della polizza assicurativa « con modello Secci » e dell’estratto delle rate pagate, oltre accessori e spese, affermando essere competente per valore il giudice di pace, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo emesso in data 2/12/2022 dal Tribunale di Torino e termine di 60 gg alle parti per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice di pace competente.
In particolare, il Tribunale, esaminando l’eccezione di incompetenza per valore sollevata dalla banca opponente, ha rilevato che: a) ai sensi dell’art.14 c.p.c., « nelle cause relative a somme di denaro o a beni mobili », il convenuto può, nella prima difesa, contestare il valore dichiarato dall’attore e, nella specie, a fronte della dichiarazione ad opera dell’RAGIONE_SOCIALE, in sede monitoria e nel corso del giudizio di opposizione, che il valore della causa é indeterminabile, valore questo solo presunto e suscettibile di essere contrastato, parte convenuta ha eccepito che i costi di consegna delle copie della documentazione bancaria (pubblicizzati anche sul sito) ammontano « ad euro 1,00 per ogni singolo documento archiviato in formato elettronico ed euro 10,00 per ogni singolo documento archiviato in forma cartacea » e comunque rientrano nella competenza per valore del Giudice di Pace sia ante riforma Cartabia che attualmente (euro 5 mila e ora 10 mila); b) la presente controversia ha per oggetto la consegna della documentazione bancaria di cui all’art. 119 Tub secondo cui « il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre 90 giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni
poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione » e la giurisprudenza ha ripetutamente precisato che la norma in discorso attribuisce il diritto potestativo di ottenere la documentazione inerente a tutte le operazioni del periodo a cui il richiedente sia in concreto interessato (Cass., 2018 n. 13277), di talché, per il suo riconoscimento, non assume alcun rilievo l’utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione (Cass., 2021 n. 2464); c) il valore della controversia non può essere dunque che determinato sul « costo di produzione » delle predette copie che sono richieste e che, nella sostanza, rappresentano la « parte del rapporto in contestazione » ex art. 12 c.p.c.
Avverso la suddetta pronuncia, comunicata il 4/1/2024, NOME COGNOME propone ricorso per cassazione, notificato il 17/1/224, affidato a unico motivo, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE (che resiste con note ex art.47 c.p.c.).
Il PG ha depositato memoria, chiedendo l’accoglimento del ricorso, vertendo la pretesa sull’accertamento del diritto del convenuto opposto alla consegna della documentazione bancaria ex art.119 T.U.B. e sulla condanna della banca opponente alla relativa consegna, cosicché il valore doveva ritenersi indeterminabile, senza alcun rilievo dell’entità del costo necessario per il rilascio delle copie della documentazione richiesta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 2 c.p.c., del combinato disposto degli artt.7 e 14 c.p.c., deducendo che il Tribunale di Torino avrebbe dovuto respingere l’eccezione di incompetenza per valore, in quanto l’oggetto della richiesta ex art 119 T.U.B. è costituito dal diritto del cliente a ricevere a proprie spese copia della documentazione di cui al predetto articolo e, di conseguenza, il costo per la realizzazione delle copie in questione costituisce
semplicemente una spesa necessaria e funzionale, ma pur sempre esterna ed accessoria alla realizzazione di tale diritto, senza però che il valore dello stesso possa identificarsi in essa.
2. La censura è fondata.
La domanda spiegata in INDIRIZZO era volta all’esecuzione di un presunto obbligo di facere e tale domanda, essendo ritenuta dall’attore di valore indeterminabile, è stata correttamente proposta dinanzi al Tribunale, e non, come invece ritenuto dalla sentenza impugnata, dinanzi al giudice di pace.
Si è affermato che, agli effetti della competenza per valore, come stabilito dall’art. 14, comma 1°, c.p.c., le azioni aventi ad oggetto beni mobili, come i documenti, al pari di quelle relative ad un obbligo di facere (non disciplinate autonomamente dal codice di rito), come la consegna degli stessi, vanno assimilate a quelle relative a somme di danaro, con la conseguenza che, ove non ne sia indicato un valore determinato (come nel caso in esame) e siano proposte dinanzi al giudice di pace, tali domande non vanno considerate di valore indeterminabile e come tali appartenenti alla competenza del tribunale, dovendosi, piuttosto, presumere la loro appartenenza alla competenza del giudice adito (Cass. 314/1992; Cass. n. 7298 del 1993: « il valore della domanda di condanna ad un fare, anche quando l’opera da eseguire riguardi un bene immobile, si determina, ai sensi dell’art. 14 cod. proc. civ., in base al valore dichiarato dall’attore o, altrimenti, presunto in relazione ai limiti della competenza del giudice adito, perché tale domanda, non rientrando tra le azioni immobiliari, ha il suo fondamento in un diritto che, non essendo reale, è regolato, ai sensi dell’art. 833 cod. civ., dalle disposizioni concernenti i beni mobili »; Cass. n. 3854 del 1999; Cass. n. 4399 del 1997).
E’ vero anche che, nel caso in cui sia adito il Tribunale, come stabilito dall’art. 14, comma 2°, c.p.c., il convenuto, nella prima difesa utile (e cio è, in caso di decreto ingiuntivo, nell’atto di
opposizione allo stesso), può specificamente contestare il valore dichiarato o (come nel caso in esame) presunto da chi ha agito in sede monitoria, il che è stato fatto dalla banca opponente.
Ma l’eccezione della parte opponente non meritava di essere accolta in quanto, nella specie, la richiesta di consegna della documentazione bancaria sottintendeva l’esercizio del diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall’art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, avente natura di diritto sostanziale e fondamento negli obblighi di buona fede « in executivis » (Cass. 35039/2022), involgente controversia di valore indeterminabile.
Tale diritto del cliente di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall’articolo 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, può invero essere esercitato in sede giudiziale (Cass. 24641/2021), attraverso l’istanza di cui all’articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca (non necessariamente stragiudiziale, Cass. 23861/2022) e quest’ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato. E può essere azionato in sede monitoria.
Ma la comprovata strumentalità dell’attività di produzione delle copie rispetto a quella di consegna della documentazione richiesta da chi vanta il diritto, infatti, non può che importare l’impossibilità di riferire il valore del procedimento monitorio ai costi di produzione e degli stessi, per quanto esigui essi siano.
Risulta quindi corretta la valutazione originariamente effettuata dalla parte ricorrente, circa l’indeterminabilità del valore della domanda, in considerazione del fatto che l’oggetto di questa deve intendersi riferito al diritto di ottenere la consegna documentale, anche a fini di acquisizione della prova.
3.Per quanto sopra esposto, va accolto il ricorso ed affermata la competenza del Tribunale di Torino dinanzi al quale le parti vanno rimesse, anche per le spese .
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Torino dinanzi al quale le parti vanno rimesse, anche per le spese.
Così deciso, a Roma, nella camera di consiglio del 25 ottobre 2024.