Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33003 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33003 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/11/2023
ORDINANZA
Nel proc.to iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. per regolamento di competenza d’ufficio proposto nel giudizio tra :
COGNOME NOME
attore
e
RAGIONE_SOCIALE
-convenuta- con ORDINANZA di TRIBUNALE PALERMO, nel proc.to n. 16043/2022, depositata il 31/03/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Palermo, con ordinanza assunta all’esito della camera di consiglio del 31/3/23, in giudizio di opposizione, ex art.645 c.p.c., proposto dalla RAGIONE_SOCIALE , nei confronti di NOME COGNOME, avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Messina, con il quale le si era ingiunto di pagare al COGNOME € 2.800,00 mensili per l’attività di traduzione in lingua italiana dell’opera di un autore turco, svolta su incarico della prima, giudizio definito dal giudice adito con sentenza n. 824/22 con la quale si era declinata la competenza in favore del Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di Impresa, dinanzi al quale il giudizio era stato riassunto, ha sollevato regolamento di competenza, indicando come competente il Giudice di Pace originariamente adito.
In particolare, i giudici del Tribunale hanno rilevato che non risultava controversa la titolarità dell’opera né della sua traduzione , ma soltanto il diritto del traduttore al compenso pattuito per la prestazione d’opera intellettuale effettuata, cosicché la competenza non rientrava in quella prevista dall’art.3 del d.lgs. 168/2003, ma in quella stabilita secondo gli ordinari criteri di valore e territorio.
IL PG ha chiesto affermarsi la competenza del Giudice di pace di Messina, in quanto la domanda proposta non attiene al diritto d’autore, non essendo controversa la titolarità dell’opera ma soltanto il mancato pagamento del compenso pattuito per la traduzione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il regolamento di competenza d’ufficio è fondato.
Nel caso di specie, deve ritenersi che non sussista la competenza delle sezioni specializzate in materia di Imprese dal D.Lgs. n. 168 del 2003, il cui art. 3 (nel testo risultante, per quanto in questa sede interessa, dalle modifiche apportate dal d.lgs. n. 35/2017, di attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel
mercato interno) dispone: « Le sezioni specializzate sono competenti in materia di (b) controversie in materia di diritto d’autore e di diritti connessi al diritto d’autore ».
Questa Corte nel precedente n. 2777/2012, in relazione alla competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale di cui sempre all’art.3 del D.lgs. 168/2003 (che così recitava « Le sezioni specializzate sono competenti in materia di controversie aventi ad oggetto: marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti d’invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d’autore, nonché di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale », nel testo anteriore al d.l. n. 1/2012 convertito in legge n. 27/2012, con il quale si sono istituire le nuove sezioni specializzate in materia di impresa), aveva affermato che si devono ritenere comprese in essa « non solo le controversie aventi ad oggetto l’accertamento di un diritto di proprietà intellettuale o la sua violazione ma anche le ordinarie pretese economiche che si fondano sull’esistenza di un diritto di proprietà intellettuale ».
Tuttavia, è consolidata la giurisprudenza di questa Corte, sempre in relazione all’art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003, come modificato dall’art. 2 del d.l. n. 1 del 2012 (convertito con modificazioni dalla l. n. 27 del 2012), laddove esclude la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, in favore di quella della sezione ordinaria, nel caso di richiesta risarcitoria riconducibile alla concorrenza sleale cd. pura, nella quale cio è non possa ravvisarsi un’interferenza neppure indiretta -con l’esercizio di diritti di propriet à industriale o del diritto d’autore, in quanto la prospettazione della parte è rivolta a contestare non gi à la pacifica appartenenza dell’opera (o a conseguire una valutazione incidentale circa la violazione dei diritti di privativa), ma
esclusivamente il suo utilizzo (Cass. 14171/2019, 11309/2017, 5656/2017, 21776/2016).
3. Ora, vero che la legge sul diritto d’autore n. 633/1941 tutela le traduzioni come vere e proprie opere dell’ingegno, laddove le traduzioni consistano in elaborazioni creative dell’opera dell’ingegno originaria (art. 4 : « Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull’opera originaria, sono protette le elaborazioni di carattere creativo dell’opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, …»). Le traduzioni quindi vengono considerate protette, senza pregiudizio dei diritti esistenti sull’opera originaria, a condizione che abbiano un carattere creativo ovvero siano state effettuate ponderando adeguatamente la scelta terminologica e le frasi da utilizzare per esprimere il concetto enunciato nel testo di base. E l’art. 7 prevede che sia considerato autore delle elaborazioni « l’elaboratore, nei limiti del suo lavoro ».
In ambito di circolazione dei diritti d’autore e dei diritti connessi, la disciplina della L. 633/1941 interviene a regolare alcuni inconvenienti che possono nascere anche a causa di asimmetrie di potere contrattuale tra autori ed artisti e le proprie controparti contrattuali, prevedendo specifico regime di tutela e di circolazione per i diritti morali e per i diritti patrimoniali d’autore.
Il rapporto tra l’autore -elaboratore e l’editore è, di solito, regolato dal contratto, tipico, di edizione, così definito dall’art. 118: « Contratto con il quale l’autore concede ad un editore l’esercizio del diritto di pubblicare, per conto e a spese dell’editore medesimo, l’opera dell’ingegno ».
Ma dal contratto « di edizione di traduzione » va distinto il « contratto d’opera di traduzione », che ha invece per oggetto la traduzione in sé, indipendentemente da una eventuale pubblicazione e commercializzazione, ed è tipico delle traduzioni non creative, la cui « messa in circolazione » è lecita indipendentemente dal consenso dell’autore. Nel primo caso, il traduttore cede all’editore
il diritto di sfruttamento economico del proprio diritto d’autore per un determinato periodo (potendo trattarsi -art.122 L.A. – di contratto « per edizione », che conferisce all’editore il diritto di eseguire una o più edizioni entro vent’anni dalla consegna del manoscritto completo previa indicazione del numero delle edizioni e del numero degli esemplari di ogni edizione, o « a termine », che conferisce all’editore il diritto di eseguire quel numero di edizioni che stima necessario durante il termine, che non può eccedere venti anni, e per il numero minimo di esemplari per edizione, che deve essere indicato nel contratto, a pena di nullità, del contratto medesimo), mentre nel contratto di prestazione d’opera l’editore remunera semplicemente la controparte per l’opera di traduzione.
Il contratto di edizionetraduzione, previsto dall’art.130 della legge sul diritto d’autore, costituisce quindi una sottocategoria del tipico contratto di edizione ed ha per oggetto la pubblicazione dell’opera, laddove il contratto di prestazione d’opera della traduzione ha per oggetto la traduzione in sé, indipendentemente dal fatto che l’opera tradotta venga poi pubblicata e commercializzata.
Il contratto di prestazione d’opera di traduzione è infatti utilizzato soprattutto per traduzioni tecniche, che non comportano un’attività propriamente creativa. Con tali contratti si remunera la traduzione di un testo tecnico (istruzioni, documenti, atti, etc…), la cui « messa in circolazione » senza consenso dell’autore non integra violazione di copyright (visto che sulla traduzione tecnica, non creativa, il diritto d’autore non sorge nemmeno).
Viceversa, nel caso di traduzione creativa, come quella ad es., in genere, di un libro, la stessa è necessariamente coperta dalla tutela autorale.
Di fronte ad una traduzione intesa come elaborazione creativa e tutelata dal diritto d’autore, nel caso cui il committente -editore avesse inteso stipulare un contratto di mera prestazione d’opera di traduzione, deve essere sottoscritto un secondo contratto (di
cessione dei diritti d’autore) per poter pubblicare commercializzare l’opera.
Tanto premesso, nella specie, neppure emerge se fosse intervenuto tra le parti un « contratto di prestazione d’opera di traduzione » (che non presuppone una attività di elaborazione creativa) o un contratto « di edizione-traduzione » (che presuppone invece un’attività creativa), risultando solo che si trattava della traduzione di un’opera dal titolo « NOME » di un autore turco.
In ogni caso, al fine di radicare la competenza speciale in materia di contratti di diritto d’autore , indubbiamente pure ricompresi nella nozione utilizzata dal legislatore ai fini della competenza della Sezione Specializzata (« in materia di diritto d’autore e di diritti connessi al diritto d’autore»), trattandosi del cd. diritto secondario d’autore, è necessario che la domanda involga comunque questioni che rientrano nella disciplina della legge sul diritto d’autore, l.633/1941, avuto riguardo sia al diritto morale sia ai diritti patrimoniali.
Quindi non qualunque questione relativa alla circolazione e all’esercizio ex contractu del diritto d’autore e dei diritti connessi è attratta dalla competenza delle Sezioni specializzate in materia di Impresa.
Laddove, avuto riguardo alle domande formulate dalle parti, la controversia (soprattutto quando si controverta sul diritto al compenso) non involga aspetti interessati dalla disciplina speciale ma questioni di diritto comune (ad es. in tema di inadempimento delle obbligazioni), non v’è ragione di attribuire la controversia alla cognizione di un giudice specializzato e varranno le regole ordinarie di competenza.
Nella specie, la RAGIONE_SOCIALE si era limitata, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo con il quale le si era ingiunto di pagare il compenso di € 2.800,00 al COGNOME per l’attività di traduzione in lingua italiana dell’opera di un autore turco, svolta su
incarico della prima, a contestare la cattiva qualità della traduzione effettuata, che aveva reso necessarie ulteriori revisioni, chiedendo il rigetto della pretesa creditoria o la riduzione quantitativa del compenso preteso (artt. 2225 e 2226 c.c.).
Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarata la competenza del Giudice di Pace di Messina dinanzi al quale vanno rimesse le parti, anche per le spese della presente fase, con termine di legge per la riassunzione del giudizio.
PQM
La Corte dichiara la competenza del Giudice d Pace di Messina, dinanzi al quale rimette le parti, anche per le spese della presente fase, con termine di legge per la riassunzione del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 ottobre 2023.