Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 22091 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 22091 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/08/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 25552/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, domiciliati secondo PEC
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, domiciliato secondo PEC
-controricorrente-
avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE di SASSARI n. 846/2023 depositata il 27/11/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2024 dal Presidente Relatore COGNOME NOME COGNOME.
Rilevato che:
Il Tribunale di Sassari, con l’ordinanza qui impugnata (emessa dopo la concessione di termini per note sulla relativa questione), decidendo sull’eccezione formulata dal Consorzio ricorrente, convenuto da NOME COGNOME per ottenere il risarcimento dei danni sofferti per l’allagamento di terreni, conseguente allo straripamento dei canali di bonifica consortili per asserita mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria, ha affermato la propria competenza sulla controversia e negato quella del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Cagliari, sull’assunto che la controversia inerisse a responsabilità del Consorzio per cose in custodia ex art. 2051 c.c.
Il Consorzio ha proposto, assumendo l’impugnabilità immediata dell’ordinanza, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ricorso per il regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., deducendo la violazione e erronea applicazione dell’art. 140 lett. e) RD n. 1775/1993.
Al ricorso ha resistito con memoria il COGNOME.
La trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -ter c.p.c. ed il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Cagliari. Le parti hanno depositato memoria.
Nell’imminenza dell’odierna adunanza è sopravvenuto impedimento del Relatore designato, che è stato sostituito dal Presidente Titolare con il Presidente del Collegio.
Considerato che:
Il Collegio rileva che questa Terza Sezione Civile, con ordinanza interlocutoria 28 luglio 2023, n. 23018, ha rimesso all’esame delle Sezioni Unite la composizione di un contrasto di giurisprudenza,
esistente all’interno delle singole Sezioni della Corte, in ordine al riparto di competenza, ai sensi dell’art. 140 lettera e) del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, tra Tribunale ordinario e Tribunale regionale delle acque pubbliche, nelle cause « caratterizzate dal comune denominatore della derivazione del danno di cui si chiede il risarcimento dalla omessa o difettosa manutenzione dell’opera idraulica o del corso d’acqua »;
poiché si è in attesa della decisione delle Sezioni Unite, sussistono ragioni di opportunità che inducono a rinviare la decisione del presente regolamento di competenza nell’attesa di detta decisione, posto che le questioni che saranno decise sono rilevanti per la decisione del presente regolamento di competenza.
Per Questi Motivi
La Corte rinvia a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sul ricorso iscritto al n. 1558/2022 R.G., oggetto di ordinanza interlocutoria 28 luglio 2023, n. 23018.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione