Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1793 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 1793 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza d’ufficio N. NUMERO_DOCUMENTO proposto da:
TRIBUNALE di NAPOLI NORD, con ordinanza R.G.N. 1973/2024 del 26/05/2024, nel procedimento pendente tra:
COGNOME
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistente –
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dalla Consigliera Dott. NOME COGNOME
Oggetto
Regolamento di competenza d’ufficio
R.G.N. 11886/2024
COGNOME
Rep.
Ud.13/11/2024
CC
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte.
RILEVATO CHE:
Con provvedimento dell’1.2.2024 il Tribunale di Nola dichiarava l’incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in relazione ad opposizione ad ordinanza ingiunzione per sanzioni amministrative, conseguenti all’omesso versamento di contributi.
Il Tribunale di Napoli Nord, con provvedimento del 26.5.2024, ha richiesto d’ufficio il regolamento di competenza invocando l’art. 1182, comma terzo, cod.civ. (e quindi il foro del luogo del creditore), nello specifico coincidente con il foro del luogo in cui era stata posta in essere l’infrazione ed in cui il versamento omesso si sarebbe dovuto effettuare.
Il Procuratore Generale ha chiesto accogliersi il ricorso e dichiararsi la competenza del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro.
CONSIDERATO CHE:
L’istanza di regolamento è fondata.
Questa Corte ha già esaminato la medesima fattispecie ( v. Cass. nr. 12996 del 2024) ed ha affermato la competenza del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro.
L’individua ta competenza è conseguita, per un verso, alla considerazione, sulla scia di precedenti arresti ( in particolare Cass. nr. 8754 del 2017), che, in materia di sanzioni amministrative, il giudice territorialmente competente a decidere sulla opposizione ad ordinanza ingiunzione di cui all’art. 22 della legge nr. 689 del 1981 è, nel caso di illeciti di
natura omissiva, quello del «luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta che, invece, è mancata nel termine utile» e che, quando sussista una pluralità di luoghi di commissione dell’infrazione, la competenza territoriale è stabilita «dal luogo di accertamento dell’illecito».
Per altro verso, si è richiamata Cass. nr. 6178 del 2019 nella parte in cui stabilisce che le controversie inerenti agli obblighi contributivi dei datori di lavoro e all’applicazione delle relative sanzioni civili rientrano nella competenza del Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, in cui ha sede l’ufficio dell’ente previdenziale, legittimato a ricevere i contributi, a pretenderne giudizialmente il pagamento e a restituirne l’eventuale eccedenza.
In applicazione di tali principi, nel caso di specie, ove sussiste una pluralità di illeciti (v. pag. 2, punti 2 e 3, dell’ ordinanza 26.5.2024) e la condotta omissiva risulta accertata dalla sede INPS di Napoli (INDIRIZZO Orsolona) che ha richiesto, altresì, il pagamento dei contributi, la competenza è, dunque, del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro.
Ricorrendo un regolamento di ufficio, non va adottato alcun provvedimento sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, innanzi al quale rimette le parti, fissando per la riassunzione il termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 13