Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30787 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30787 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.NUMERO_DOCUMENTO., sollevato dal Tribunale di Nuoro con ordinanza in data 10 novembre 2022, nella procedura di concordato preventivo promossa dalla RAGIONE_SOCIALE, iscritta al n. 1NUMERO_DOCUMENTO R.NUMERO_DOCUMENTO. di quell’Ufficio.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 luglio 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto la dichiarazione di competenza del Tribunale di Lanusei.
Ritenuto che, con ordinanza del 23 marzo 2022, il Tribunale di Livorno ha dichiarato la propria incompetenza in ordine alla domanda di ammissione al concordato preventivo proposta dalla RAGIONE_SOCIALE, ritenendo che la competenza per territorio spettasse al Tribunale
di Nuoro;
che il procedimento è stato pertanto riassunto dinanzi al Tribunale dichiarato competente, che con ordinanza del 10 novembre 2022 ha sollevato conflitto negativo di competenza;
che a fondamento della decisione il Tribunale di Nuoro ha rilevato che la società istante ha sede in Tortolì (NU), non rientrante nella sua circoscrizione, ma in quella del Tribunale di Lanusei, osservando che la competenza in ordine alla domanda di ammissione al concordato spetta al tribunale del luogo in cui l’impresa ha la sua sede principale, da presumersi coincidente con quella risultante dal registro delle imprese, a meno che non emergano circostanze univoche tali da smentire la predetta presunzione;
che le parti non hanno svolto attività difensiva.
Considerato che, ai sensi dell’art. 161 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo va proposta dinanzi al tribunale del luogo in cui l’impresa ha la propria sede principale, il quale si identifica con quello in cui si svolge effettivamente l’attività direttiva ed amministrativa, e coincide, secondo una presunzione juris tantum , con quello in cui si trova la sede legale, salvo che non sia fornita la prova che la sede effettiva sia altrove e che quella legale sia, quindi, solo fittizia (cfr. Cass., Sez. Un., 25/06/2013, n. 15872; Cass., Sez. VI, 6/11/2014, n. 23719; Cass., Sez. I, 19/07/2012, n. 12557);
che nella specie è pacifico che la sede legale della società istante è situata nel Comune di Tortolì, il quale, ai sensi della Tabella A allegata al r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, non è compreso nel circondario del Tribunale di Nuoro, ma in quello del Tribunale di Lanusei, cui spetta pertanto la competenza a pronunciare in ordine alla domanda di ammissione al concordato preventivo;
che le parti vanno pertanto rimesse dinanzi al Tribunale di Lanusei, dinanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla natura officiosa del regolamento.
P.Q.M.
dichiara la competenza del Tribunale di Lanusei, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge.
Così deciso in Roma il 5/07/2023