Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 11324 Anno 2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6028/2023 R.G. proposto da: COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME e COGNOME presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliato per legge;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
INPS -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
-convenuto nel giudizio a quo – avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di MESSINA n. 3612/2022, depositata il 16/02/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25.2.2025 dal Consigliere dr. NOME COGNOME
considerato che
NOME COGNOME con ricorso del 5 luglio 2022, convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Messina-Sezione Lavoro, l’INPS e la Banca Agricola Popolare di Ragusa, deducendo:
di avere ceduto il maturato TFS, così come dovuto dall’INPS che lo aveva certificato anche nelle scadenze di versamento, alla Banca Agricola Popolare di Ragusa (di seguito BAPR) a fronte di un finanziamento con cessione del TFS pro solvendo ;
che, concluso il contratto di finanziamento con cessione del TFS, aveva appreso che l’INPS colpevolmente – e senza previamente avergli dato alcuna comunicazione – aveva modificato, allontanandole nel tempo, le scadenze di versamento del TFS, per cui il finanziamento, che era stato calibrato alle scadenze certificate dall’Ente, rimaneva inadempiuto sin dalla prima scadenza;
che di ciò, sia l’INPS che la BAPR (che di contro aveva avuto notizia dall’Ente) non gli avevano dato alcuna comunicazione, con la conseguenza che esso ricorrente si era visto costretto ad assecondare la proposta della BAPR e cioè di calibrare diversamente le scadenze del finanziamento secondo il nuovo e diverso piano rettificato dall’INPS con suo maggiore aggravio di interessi;
che, a causa dell’inadempimento del finanziamento, esso ricorrente era stato segnalato dalla BAPR alla Centrale rischi;
tutto ciò premesso, il COGNOME chiese al giudice del lavoro del Tribunale di Messina di accogliere le seguenti conclusioni:
in via principale, accertarsi e dichiararsi la responsabilità dell’INPS e conseguentemente condannare l’istituto convenuto a corrispondere il TFS da lui maturato alle scadenze originarie indicate nel prospetto di liquidazione del 20.2.2019 prot. N. 69215 allegato al contratto di cessione dell’8 marzo 2019;
in via subordinata, condannarsi l’Istituto a risarcirlo per le conseguenze economiche da lui subite e segnatamente: A) € 12.641,25
pari al maggiore esborso subito in forza del secondo piano di ammortamento a seguito della rimodulazione del finanziamento; B) ulteriore somma da determinarsi, anche con una CTU, a titolo di oneri e passività conseguenti alla scopertura di conto corrente;
accertare e dichiarare la responsabilità concorrente, per le ragioni esposte in ricorso, della Banca Agricola Popolare di Ragusa, per l’illegittimo comportamento tenuto, contrario al principio di buona fede e conseguentemente condannarla in solido con l’INPS per i danni di cui alle lettere A e B);
condannare la RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno per la illegittima segnalazione del suo nominativo al CRIF da liquidarsi in via equitativa;
ordinare la cancellazione della segnalazione del suo nominativo alla Centrale dei Rischi della Banca d’ Italia e/o comunque in ogni altro sistema di informatizzazione ove lo ha segnalato;
condannare l’INPS e la RAGIONE_SOCIALE, in solido tra loro o chi di ragione, al risarcimento dei danni non patrimoniali, per le ragioni esposte in ricorso, da liquidarsi in via equitativa;
l’INPS non si costituì in giudizio, mentre la BPAR, regolarmente costituita, in via preliminare, eccepì l’incompetenza funzionale e per materia del Tribunale adito, essendo la controversia rimessa alla competenza del giudice ordinario sul rilievo che la controversia aveva ad oggetto un contratto di finanziamento con cessione del TFS pro solvendo ;
il Giudice adito, con ordinanza del 16 febbraio 2023, comunicata in pari data, dichiarò la propria incompetenza funzionale e territoriale e fissò a parte ricorrente il termine di tre mesi per la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale civile di Ragusa;
avverso la suddetta ordinanza il COGNOME ha proposto regolamento di competenza, chiedendo dichiararsi la competenza per materia e per territorio del giudice del lavoro del Tribunale di Messina;
la Banca Agricola Popolare di Ragusa ha resistito con memoria; i difensori del ricorrente e della Banca hanno depositato memoria a sostegno delle rispettive ragioni;
con ordinanza interlocutoria n. 9737/2024, in dipendenza del tenore delle domande oggetto della causa definita in punto di competenza dalla gravata ordinanza, questa Corte ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti dell’INPS, assegnando il termine relativo e rinviando il ricorso a nuovo ruolo;
espletato l’incombente da parte del ricorrente, il ricorso è stato avviato per l’odierna udienza camerale;
il Sostituto Procuratore Generale dr. NOME COGNOME ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l’accoglimento del ricorso;
il ricorrente ha depositato ulteriore memoria;
ritenuto che
il ricorso sia palesemente fondato;
infatti, il ricorrente ha chiesto, in via principale, la condanna dell’INPS alla corresponsione del TFS alle scadenze originariamente previste, sicché non può esservi dubbio che la competenza spetti, ratione materiae et loci, al Tribunale di Messina, quale Giudice del lavoro, giacché le domande avanzate contro la banca seguono la domanda principale, trattandosi di controversia inerente alla cessione di un credito di natura retributiva;
infatti, è noto che, nel caso di cessione di un credito, qualora via sia un criterio di radicazione della competenza per ragioni di materia, esso opera sulle controversie che riguardano il credito anche nei confronti del cessionario;
sul punto, e proprio in materia lavoristica, è stato condivisibilmente affermato che ‘ Il credito ceduto si trasferisce con tutte le sue caratteristiche, ivi compresa l’eventuale competenza speciale stabilita dalla legge per le controversie che lo abbiano ad oggetto. Pertanto, la competenza a conoscere della lite tra il
cessionario di un credito di lavoro ed il debitore ceduto va individuata in base alle regole dettate dall’art. 413 cod. proc. civ. per le controversie di lavoro; l’eventuale incompetenza del giudice adìto resta, tuttavia, irrilevante se nessuna delle parti la eccepisca, né il giudice la rilevi d’ufficio nel termine di cui all’art. 38 c.p.c. ‘ (Cass. n. 1118/2012);
analogamente, in tema di locazione, è stato affermato che ‘ La cessione del credito relativa a canoni di locazione determina un mutamento del soggetto creditore, ma non incide sul criterio del “forum contractus” e cioè sulla eventuale competenza stabilita dalla legge per le controversie che abbiano ad oggetto il credito ceduto, il quale si trasferisce con tutte le sue caratteristiche (nella specie, la competenza per le controversie di lavoro prevista dall’art. 413 c.p.c.); la cessione può, invece, incidere sul criterio del “forum destinatae solutionis” e radicare la competenza nel luogo in cui ha sede o domicilio il cessionario, ma soltanto nel caso sia stata comunicata al debitore ceduto e sia intervenuta prima della scadenza del credito ‘ (Cass. n. 15229/2021);
per tale dirimente ragione, dunque, l’intera controversia deve svolgersi dinanzi al Tribunale di Messina quale giudice del lavoro, il che assorbe e supera anche l’impostazione del P.G. circa la connessione tra le domande complessivamente proposte dal COGNOME;
né rileva, quanto al rapporto tra il Gugliandolo e la RAGIONE_SOCIALE, la clausola sulla competenza esclusiva per territorio ex art. 11 del contratto di finanziamento, che appunto individua il foro esclusivo del Tribunale di Ragusa, giacché detta previsione contrattuale è affetta da nullità, in quanto inerente ad un credito lato sensu riconducibile ad uno dei rapporti di cui all’art. 409 c.p.c. (v. Cass. n. 1909/2024);
le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della sola resistente, unica ad aver sollevato l’eccezione
di incompetenza, mentre vanno interamente compensate nei rapporti tra il ricorrente e l’INPS;
p. q. m.
dichiara la competenza per materia del Tribunale di Messina, con riassunzione entro tre mesi dalla data di comunicazione della presente ordinanza. Condanna la Banca Agricola Popolare di Ragusa alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente, spese liquidate in € 2.800,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge. Compensa le spese nei rapporti tra il ricorrente e l’INPS.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione