Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32270 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32270 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26089 R.G. anno 2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dagli avvocati, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
parte ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
parte resistente avverso l’ordinanza n. 4087/2024 depositata il 5 novembre 2024 del Tribunale di Milano.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. ─ RAGIONE_SOCIALE ha adito il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, lamentando che RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.p.a. avesse proceduto all’acquisto coattivo di 15. 228.774 azioni Carige di cui essa attrice era titolare: acquisto che era stato attuato invocando l’art. 111 (d.lgs. n. 58 del 1998), in assenza, a suo dire, dei presupposti di legge.
RAGIONE_SOCIALE, costituitasi in giudizio, ha eccepito in via pregiudiziale l’incompetenza territoriale del Tribunale del capoluogo lombardo assumendo che la causa avrebbe dovuto essere introdotta avanti al Tribunale di Genova, ove essa convenuta era stata precedentemente evocata con domanda cautelare; in via subordinata ha dedotto che la competenza spettava al Tribunale di Modena ovvero a quello di Bologna.
2 . ─ Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 5 novembre 2024, ha declinato la competenza in favore del Tribunale di Bologna, sezione specializzata in materia di impresa. Ha rilevato che la causa petendi dell’azione proposta si sostanziava nella contestazione, da parte dell’attrice, della sussistenza, in capo a RAGIONE_SOCIALE, dei presupposti necessari per la configurazione, in seguito all’OPA totalitaria lanciata su RAGIONE_SOCIALE Carige, del diritto di acquisto ex art. 111 t.u.f.; infatti COGNOME aveva sostenuto che la convenuta aveva illegittimamente azionato lo strumento del diritto di acquisto contemplato dalla norma sopra indicata non avendo conseguito, in seguito all’offerta pubblica totalitaria, una partecipazione pari al 95% del capitale di RAGIONE_SOCIALE Carige. Dibattendosi, dunque, del diritto del socio di maggioranza ad acquistare le azioni del socio di minoranza che non aveva aderito all’offerta di acquisto, veniva a configurarsi, secondo il Tribunale, una controversia attinente al rapporto sociale, per la quale operava la previsione dell’art. 23 c.p.c. circa il foro speciale esclusivo per le cause tra soci aventi ad oggetto liti vertenti su di una questione appunto attinente, direttamente o indirettamente, al rapporto sociale. Il Tribunale ha aggiunto che la citazione era stata notificata a RAGIONE_SOCIALE l’8 marzo 2023 e che a detta data
RAGIONE_SOCIALE Carige risultava essersi fusa con la convenuta con atto iscritto nel registro delle imprese il 15 novembre 2022; ha rilevato che «la fusione è procedimento organizzativo dell’ente, non ne comporta l’estinzione ma solo una diversa strutturazione, tra cui, nel caso in esame, il trasferimento della sede da Genova a Modena dove RAGIONE_SOCIALE ha la sua sede legale»; in conseguenza, la causa doveva essere trattata avanti alla sezione specializzata del Tribunale di Bologna, a norma dell’art. 4 d.lgs. n. 168 del 2003.
3. Avverso detta pronuncia RAGIONE_SOCIALE ha proposto un regolamento di competenza articolato in sei motivi. RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria difensiva ex art. 47, ultimo comma, c.p.c.. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo affermarsi la competenza del Tribunale di Bologna, sezione specializzata in materia di impresa. In prossimità dell’odierna adunanza camerale le parti p rivate hanno depositato ulteriori memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e dell’art. 111, sesto comma, Cost., si lamenta la mancata applicazione del divieto di venire contra factum proprium , si oppone la violazione dell’art. 6, comma 1, CEDU, dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e degli artt. 24 e 111, comma 2, Cost.. Si deduce che l’avversaria eccezione di incompetenza avrebbe dovuto essere disattesa in limine perché strumentale, dilatoria e in aperta contraddizione con il fatto che la stessa controparte aveva riconosciuto la competenza del Tribunale di Milano a conoscere la controversia oggetto del giudizio cautelare. Si rileva che su tale questione, sollevata dall’odierna ricorrente , il Tribunale di Milano avrebbe anche omesso di pronunciarsi e di motivare.
Il secondo mezzo censura l’ ordinanza impugnata per violazione delle regole volte a individuare un accordo endoprocessuale, oltre che per violazione degli artt. 6, 20, 23, 28 e 38 c.p.c.. Il Tribunale di Milano
avrebbe erroneamente escluso il radicamento della causa presso di sé disconoscendo l’accordo sul la competenza che era effettivamente intercorso tra le parti.
2. – I due motivi di ricorso vanno disattesi.
La questione sulla competenza ha natura processuale e ha per conseguenza natura processuale pure l’ec cezione basata sul divieto di venire contra factum proprium che avrebbe dovuto indurre il Tribunale a ritenersi competente.
Ebbene, il mancato esame, da parte del giudice del merito, di una questione puramente processuale non può dar luogo ad omissione di pronuncia, configurandosi quest’ultima nella sola ipotesi di mancato esame di domande o eccezioni di merito (Cass. 16 ottobre 2024, n. 26913; Cass. 14 marzo 2018, n. 6174; Cass. 12 gennaio 2016, n. 321). Del pari, in tema di errores in procedendo non è consentito alla parte interessata di formulare, in sede di legittimità, la censura di omessa motivazione (tra le tante: Cass. 2 settembre 2019, n. 21944; Cass. 10 novembre 2015, n. 22952; Cass. 16 dicembre 2005, n. 27728; 24 novembre 2004, n. 22130).
L’assunto per cui l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata da RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto essere senz ‘ altro disattesa in ragione della posizione processuale da questa assunta in sede cautelare non merita poi condivisione: sia in quanto nel motivo non si spiega la ragione per cui il divieto del venire contra factum proprium , riconducibile a quello di abuso del processo, operi, qui, sul piano della neutralizzazione delle difese processuali della parte (piuttosto che su quello delle sanzioni economiche che possono colpire le condotte contrarie al principio della lealtà processuale); sia in quanto non può, in sé, considerarsi connotato da malafede il comportamento della parte che assuma in un dato giudizio una posizione difforme da quella che aveva preso in un precedente procedimento: tanto più in una fattispecie quale quella in esame, in cui tale comportamento non poteva assumere
valore condizionante nei confronti dell’altra parte , comunque tenuta a valutare, in piena autonomia, la questione sulla competenza onde individuare il giudice di merito avanti al quale radicare la controversia, senza quindi poter fare affidamento su condotte dell’avversario che si inscrivevano in un diverso scenario processuale (e dovendo, semmai, orientare la sua scelta sulla base degli elementi di giudizio valorizzati dal primo giudice, quello della cautela).
Quanto dedotto con riguardo all’accordo processuale sulla competenza non ha, poi, fondamento.
D ispone l’art. 23 c.p.c. :
« Per le cause tra soci è competente il giudice del luogo dove ha sede la società; per le cause tra condomini ovvero tra condomini e condominio, il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi.
«Tale norma si applica anche dopo lo scioglimento della società o del condominio, purché la domanda sia proposta entro un biennio dalla divisione ».
Il foro in questione (quello della sede della società convenuta), che il Tribunale ha individuato come foro della causa, è esclusivo (Cass. 9 febbraio 2023, n. 3930, in materia di liti tra condomini; Cass. 15 maggio 2019, n. 13049, in tema di controversie tra soci) ma non inderogabile (Cass. 18 aprile 2003, n. 6319; in senso conforme: Cass. 26 maggio 2003, nn. 8320 e 8321): a rigore, quindi, con riguardo ad esso ben potrebbe operare un accordo derogatorio della competenza.
Va tuttavia osservato che un tale accordo non può configurarsi in presenza di condotte delle parti tenute in procedimenti distinti (ancorché vertenti sulla medesima vicenda sostanziale), valutando diacronicamente la coincidenza del foro eccepito da una parte nel primo giudizio e quello prescelto dall’altra nel secondo . Siffatta coincidenza non è evidentemente idonea a rappresentare la concorde volontà delle parti quanto al fatto che la controversia vada incardinata avanti a un
dato giudice: e ciò in quanto, nell’evenienza indicata , l’opzione è manifestata con riguardo a giudici che devono trattare procedimenti distinti (nel caso di specie: il giudice del procedimento cautelare e il giudice del giudizio di merito). Del resto, secondo la giurisprudenza di questa S.C., in tema di competenza territoriale derogabile, può ritenersi sussistente un accordo endoprocessuale qualora vi sia una manifestazione espressa delle parti, inequivocamente interpretabile nel senso di una scelta concorde e consapevole di proseguire il giudizio presso un diverso ufficio giudiziario, non essendo sufficiente a tale scopo la circostanza che le parti, nell’eccepire entrambe l’incompetenza del giudice adito e nell’individuare il giudice ritenuto competente sotto i vari profili alternativi di legge, abbiano fornito una o più indicazioni materialmente e fortuitamente coincidenti (così Cass. 9 novembre 2016, n. 22869).
Sotto un diverso riflesso è da osservare, poi, che l’adesione all’eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla controparte presuppone, ai sensi dell’art. 38 c.p.c. che l’accordo fra le parti sussista effettivamente all’atto in cui il giudice provveda, circostanza che va esclusa qualora al momento della decisione, all’udienza in cui l’una parte dichiari di aderire, l’altra contestualmente vi rinunci (Cass. 9 febbraio 2021, n. 3055): e nella circostanza RAGIONE_SOCIALE, evocata avanti al Tribunale di Milano (che aveva indicato come competente in sede cautelare), ha eccepito l’incompetenza del detto ufficio giudiziario prima che fosse resa la pronuncia sulla competenza.
3. Col terzo motivo ci si duole della violazione degli artt. 5, 10, 20 e 38 c.p.c.. Il Tribunale di Miano avrebbe erroneamente ritenuto che RAGIONE_SOCIALE abbia proposto la domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. in via subordinata e non in via principale, così erroneamente escludendo la competenza del Tribunale di Milano: competenza che invece si assume sussisterebbe ex art. 20 c.p.c..
E’ lamentata col quarto motivo la violazione dell’art. 23 c.p.c.,
degli artt. 111 e 108, comma 1, t.u.f. e delle rispettive norme di cui alla dir. 2004/25/CE. Si deduce che il Tribunale di Milano avrebbe erroneamente ritenuto che alla controversia si applichi l’art. 23 c.p.c., norma, questa, che non regola la competenza delle liti vertenti sul trasferimento di azioni.
4. I due motivi di censura si prestano a una trattazione unitaria.
L’ordinanza impugnata appare anzitutto condivisibile nella parte in cui conferisce centralità, sul piano della causa petendi delle domande attrici, alla «contestazione da parte dell’attrice della sussistenza in capo a RAGIONE_SOCIALE dei presupposti necessari per la configurazione in seguito all ‘ OPA totalitaria lanciata su RAGIONE_SOCIALE Carige, del diritto di acquisto ex art. 111 t.u.f.»: spiega il Tribunale, al riguardo, che in causa «si discute se RAGIONE_SOCIALE, socia di maggioranza in seguito ad OPA su RAGIONE_SOCIALE Carige, fosse effettivamente titolare del diritto di acquisto ex art. 111 t.u.f. nei confronti della socia di minoranza RAGIONE_SOCIALE non aderente all’OPA».
In effetti, la ragione del contendere deve individuarsi in quello speciale rapporto tra soci di maggioranza e di minoranza che viene in evidenza nel caso delle offerte pubbliche di acquisto obbligatorie disciplinate dagli artt. 105 ss. t.u.f.. Senza entrare nel dettaglio, basterà qui ricordare che l’art. 111 t.u.f. configura, in capo all’offerente che venga a detenere, a seguito di offerta pubblica totalitaria, una partecipazione pari almeno al 95% del capitale di una società quotata, un diritto di acquisto ( squeeze-out ) cui fa da contrappunto un simmetrico obbligo di acquisto ( sell-out ). Si tratta di una disciplina che opera nel senso del contemperamento di contrapposti interessi: quello dei soci di minoranza di non rimanere «prigionieri» di una società sostanzialmente non più «aperta», in cui il regolare andamento delle negoziazioni è compromesso dalla mancanza di un adeguato «flottante»; quello, propria del socio che ha raggiunto la posizione di
pressoché totale controllo della società, di portare la società al delisting senza trovare ostacolo in condotte dei soci che rappresentano, oramai, un’esigua minoranza e, più in generale, di escludere che questi ultimi pongano in essere condotte ostruzionistiche, governate da motivazioni di mera convenienza, che creino ostacolo a una gestione efficiente dell’impresa societaria.
In tale prospettiva, dunque, trova sicuro fondamento applicativo la regola di competenza fissata dal cit. art. 23 c.p.c.: quella proposta dalla società RAGIONE_SOCIALE rientra a pieno titolo nelle « cause tra soci » di cui alla norma appena richiamata (in giurisprudenza, nel senso che la competenza del giudice del luogo dove ha sede la società ha come presupposto essenziale -anche nell’ipotesi in cui la società sia sciolta -che si tratti di cause fra soci, cioè fra soggetti che rivestano o abbiano rivestito la qualità di soci: Cass. 7 giugno 1971, n. 1688; cfr. pure Cass. 7 giugno 1978, n. 2846). Assume infatti valore qualificante, ai fini dell’operatività del richiamato criterio di radicamento della competenza, l’esistenza di una lite tra soci basata sull’applicazione della disciplina speciale che regola l’acquisto coattivo delle azioni da parte dei soci di maggioranza nei confronti di quelli di minoranza.
Non rileva, in proposito, che la ricorrente abbia fatto valere anche la responsabilità aquiliana di controparte. La domanda risarcitoria si inquadra pur sempre nel rapporto societario, avendo il suo fondamento giuridico negli obblighi tra soci (di maggioranza e di minoranza) che sono delineati ex lege in ragione dell’offerta pubblica di acquisto . Questa Corte si è del resto già espressa sulla qualificazione delle domande vertenti sugli obblighi di acquisto operanti in tema di società per azioni quotate in mercati regolamentati; ha osservato, in particolare, che qualora sia inadempiuto l’obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria, ai sensi dell’art. 106 t.u.f., gravante, come obbligo a contrarre, a carico dell’acquirente del pacchetto azionario che superi la soglia del 30%, compete agli azionisti, cui l’offerta avrebbe dovuto
essere rivolta, il diritto soggettivo al risarcimento del danno patrimoniale a titolo contrattuale (Cass. 10 agosto 2012, n. 14392; in senso conforme: Cass. 26 settembre 2013, n. 22099). Premesso, infatti, che la responsabilità nella quale incorre « il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta » (art. 1218 c.c.) può dirsi contrattuale non soltanto nel caso in cui l’obbligo di prestazione derivi propriamente da un contratto, nell’accezione che ne dà l’art. 1321 c.c., ma anche in ogni altra ipotesi in cui essa dipenda dall’inesatto adempimento di un’obbligazione preesistente, quale che ne sia la fonte, « è agevole intendere come la responsabilità per inadempimento dell’obbligo di promuovere l’offerta pubblica d’acquisto, di cui si sta discutendo, sia da ricondurre non già al generale principio del neminem laedere , bensì nell’alveo della responsabilità da contratto (o eventualmente ex lege ) : perché essa deriva dalla violazione di un obbligo preesistente, che la legge fa scaturire da un comportamento volontario (l’acquisto di azioni di società quotata che porta a detenere una partecipazione superiore alla soglia prevista dalle legge) con cui taluno entra in contatto con una cerchia ben definita di soggetti (gli azionisti di minoranza) nell’interesse specifico dei quali la prestazione rimasta inadempiuta (consistente nel promuovere l’offerta) era dovuta » (Cass. 10 agosto 2012, n. 14392, cit., in motivazione). Come è del tutto evidente, le stesse considerazioni possono spendersi con riguardo alle posizioni giuridiche che si delineano a seguito dell’offerta tota litaria, e segnatamente, allorquando l’offerente invochi il diritto di acquisto contemplato dall’art. 111 t.u.f.: anche in tale ipotesi l’inosservanza delle prescrizioni di legge vincolanti per l’offerente si traduce in un inadempimento contrattuale: un inadempimento, è da aggiungere, che si inscrive, appunto, nei rapporti tra soci.
Appurato che rettamente il Tribunale ha fatto applicazione del criterio di radicamento della competenza previsto dall’art. 23 c.p.c., occorre chiarire che , come risulta precisato nell’ordinanza impugnata,
RAGIONE_SOCIALE Carige si è fusa in RAGIONE_SOCIALE con atto iscritto nel registro delle imprese il 15 novembre 2022, mentre la citazione introduttiva del giudizio è stata notificata l’8 marzo 2023.
Secondo la giurisprudenza di questa SRAGIONE_SOCIALEC., la fusione per incorporazione estingue la società incorporata (Cass. Sez. U. 30 luglio 2021, n. 21970): ma ciò non significa che debba trovare applicazione il secondo comma dell’art. 23 cit., che conserva efficacia al foro speciale della sede della società, dopo lo scioglimento di questa, sempre che la domanda sia proposta nel biennio successivo alla divisione.
Infatti, venendo in questione una fusione per incorporazione, l’ estinzione della società di cui erano soci le parti del l’odierno giudizio ha determinato una vicenda successoria attraverso cui i rapporti sociali facenti capo all’incorporata sono stati trasferiti in testa all’incorpora nte (art. 2504bis c.c.). Non ricorre, allora, la condizione prevista dal menzionato secondo comma dell’art. 23 , perché una « divisione », e cioè una liquidazione del patrimonio sociale, nel caso di fusione per incorporazione, non si configura, trascorrendo i rapporti sociali da una società all’altra . D’altro canto, e di riflesso, in una fattispecie quale quella in esame non si configura nemmeno la ragione fondante la disciplina che radica la competenza sulla base della finzione della permanenza in vita della società prevista dal l’art. 23, comma 2, c.p.c., la quale è basata sulla presunzione che col superamento del termine biennale viene meno l’utilità di una regola di competenza determinata dalla vicinanza tra sede dell’ufficio giudicante e società non più operante (cfr., in motivazione, Cass. 23 marzo 2001, n. 4233); come è evidente, tale ratio viene a cadere allorché , in presenza dell’estinzione della società, il rapporto sociale resta in vita, ancorché diversamente modulato sul piano soggettivo.
Poiché RAGIONE_SOCIALE ha sede legale in Modena, ed è alla sede della società RAGIONE_SOCIALE che bisogna guardare per individuare la competenza della causa, siccome relativa a rapporti tra soci, la causa deve essere trattata
avanti alla Sezione specializzata del Tribunale di Bologna ex art. 4, comma 1, d.lgs. n. 168 del 2003.
5. Con il quinto motivo si denuncia per cassazione la violazione degli artt. 38 e 112 c.p.c.. Si rileva che dopo lo spirare del termine indicato dall’art. 38, comma 1, c.p.c. non è consentita alcuna modifica e integrazione dell’eccezione di incompetenza formulata: il Tribunale di Milano avrebbe, all’opposto, erroneamente statuito che competente a conoscere la controversia fosse il Tribunale di Bologna ex art. 23 c.p.c. nonostante che parte convenuta non avesse prospettato nel termine indicato la competenza che la controversia, in quanto riguardante rapporti tra soci, dovesse essere trattata avanti al Tribunale del capoluogo emiliano.
6. – Il motivo non coglie nel segno.
L’indicazione del foro ritenuto competente, ad opera del convenuto che eccepisca l’incompetenza per territorio del giudice adito, è imposta dall’art. 38, comma 2, c.p.c. in funzione dell’eventuale adesione dell’attore, con la conseguenza che, ove tale foro sia erroneamente individuato e detta adesione difetti, non ne consegue, per ciò stesso, l’inefficacia dell’eccezione, dovendo piuttosto il giudice adito individuare l’esatto giudice competente, in base ai criteri di collegamento da applicare per stabilire tale competenza territoriale (Cass. 9 maggio 2019, n. 12394; Cass. 8 agosto 2007, n. 17399).
7. Al sesto motivo è affidata una censura incentrata sulla violazione degli artt. 92 e 96 c.p.c. La doglianza investe la statuizione sulle spese, che il Tribunale ha compensato per «le incertezze applicative e l’ ondivago comportamento difensivo delle parti nella complessiva vicenda».
8. Il motivo è inammissibile.
La sentenza che abbia pronunciato sulla competenza e sulle spese può essere impugnata unicamente con l’istanza di regolamento per quanto riguarda la questione relativa alla competenza e nei modi
ordinari relativamente alla pronuncia sulle spese, indipendentemente e separatamente dall’istanza di regolamento (n. 13483 del 20/05/2025).
In ogni caso, la ricorrente non ha titolo a dolersi della mancata condanna di controparte al pagamento delle spese processuali, visto che è risultata soccombente nel giudizio svoltosi avanti al Tribunale di Milano, da essa adìto.
In conclusione, il ricorso per regolamento è respinto. Va affermata la competenza del Tribunale delle imprese di Bologna.
Le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al merito.
-Vanno affermati i seguenti principi di diritto:
«In tema di competenza, la controversia introdotta dal socio di minoranza deducendo, con riguardo alla fattispecie dell’ offerta pubblica totalitaria, l’inosservanza delle prescrizioni di legge vincolanti per l’offerente , socio di maggioranza, ha ad oggetto un inadempimento nei rapporti tra soci e, come tale, rientra nella previsione dell’art. 23 c.p.c.»;
«In tema di competenza, la fusione per incorporazione della società, determinando l’assu nzione, da parte della società RAGIONE_SOCIALE, dei diritti e degli obblighi della società incorporata, esula dalla fattispecie di cui all’art. 23, comma 2, c.p.c., che ha riguardo all’estinzione della società con liquidazione del suo patrimonio».
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso; dichiara la competenza del Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia di impresa; rimette la decisione sulle spese del giudizio di legittimità al merito ; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione
Civile, in data 23 ottobre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME