Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 24873 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 24873 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23601/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in AgrigentoINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso
– ricorrente
–
contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in AgrigentoINDIRIZZO, presso lo studio degli RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), che li rappresentano e difendono giusta procura speciale in calce alla memoria di costituzione
– controricorrenti – avverso l’ordinanza assunta il 23/10/2023 dal collegio arbitrale costituito per dirimere la controversia fra NOME COGNOME, NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/6/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME ed NOME COGNOME, soci della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, impugnavano la delibera assembleare del 1° luglio 2023, che li escludeva dalla società, con un ricorso ad arbitri a cui faceva seguito il decreto di nomina emesso dal Tribunale di Palermo, sezione specializzata delle imprese.
Alla prima udienza innanzi al collegio arbitrale societario, la RAGIONE_SOCIALE sollevava eccezione di incompetenza del collegio arbitrale in materia di esclusione dei soci.
Il collegio arbitrale, nel prendere in esame l’eccezione, ricordava che l’art. 838 -bis , comma 3, cod. proc. civ. prevede che la clausola compromissoria sia vincolante anche per coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia, con ciò sancendo definitivamente l’applicabilità della clausola compromissoria alle ipotesi in cui sia in contestazione la qualità stessa di socio, come nel caso in esame.
Riteneva che dal fatto che l’art. 34 dello statuto non facesse salvo il precedente art. 12 e non prevedesse eccezioni di sorta, e dall’interpretazione sistematica delle norme statutarie e di quelle contenute nel regolamento della RAGIONE_SOCIALE ,emergesse la volontà delle parti di devolvere in arbitrato tutte le controversie derivanti dal contratto sociale.
Aggiungeva che il disposto dell’art. 808quater cod. proc. civ. fornisce chiara indicazione all’interprete nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che derivino dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce, risolvendo in senso estensivo qualsiasi dubbio debba eventualmente insorgere, in ossequio al principio del favor arbitrati .
Rigettava, pertanto, l’eccezione di incompetenza sollevata dalla RAGIONE_SOCIALE.
La RAGIONE_SOCIALE ha presentato regolamento facoltativo di competenza avverso questa decisione, prospettando un unico motivo di doglianza.
NOME COGNOME ed NOME COGNOME hanno presentato memoria ex art. 47, comma 5, cod. proc. civ., chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, ex art. 380 bis .1 c.p.c., sollecitando l’accoglimento del ricorso.
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
Considerato che:
Il regolamento di competenza è inammissibile poiché investe una pronuncia sulla competenza resa, non da un giudice ordinario, ma da arbitri.
L’art. 819 -ter , comma 1, cod. proc. civ. stabilisce, invero, che « la sentenza o l’ordinanza con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d’arbitrato, è impugnabile a norma degli articoli 42 e 43 ».
Questa Corte ha già avuto modo di precisare, riguardo a questa norma, che la statuizione di un collegio arbitrale, che pronunci sulla propria competenza a decidere la controversia sottopostagli, non è impugnabile con il regolamento di competenza, sia alla stregua della novella introdotta dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, sia nel regime previgente, emergendo chiaramente dal tenore letterale dell’art. 819ter cod. proc. civ. che il legislatore ne ha consentito l’utilizzo esclusivamente in ordine alla impugnazione della pronuncia del medesimo tenore resa da un giudice ordinario (Cass. 19268/2012, Cass. 23473/2017).
In particolare, la prima pronuncia citata ha spiegato che:
i) nella disciplina dell’arbitrato contenuta al capo I del titolo VIII del libro quarto, il legislatore, quando si riferisce all’attività processuale e alla decisione del collegio arbitrale, adopera sempre i termini rispettivamente – “gli arbitri” e “il lodo”;
ii) all’art. 819ter cod. proc. civ., ove è prevista l’esperibilità del ricorso per regolamento di competenza, fa chiaro riferimento al ‘giudice’ e alla ‘sentenza’ da questi pronunciata;
iii) appare così evidente che il legislatore si sia voluto riferire esclusivamente alla pronuncia emessa da un giudice ordinario che abbia negato o affermato la propria competenza in relazione a una controversia, per la quale sia stata eccepita la convenzione di arbitrato;
iv) in una fattispecie come quella in esame oggetto di impugnazione è l’ordinanza di un collegio arbitrale, la quale nulla ha a che vedere con la previsione legislativa;
pertanto, benché dal comma primo dell’art. 827 cod. proc. civ. sia scomparso l’avverbio “soltanto”, non può seriamente dubitarsi che avverso il lodo siano proponibili unicamente i mezzi di impugnazione previsti dalla legge, tra i quali non è compreso il regolamento di competenza.
L’impugnazione sulla decisione assunta dal collegio arbitrale con riconoscimento della propria competenza può, dunque, essere presentata ai sensi dell’art. 829, n. 12, cod. proc. civ., ma non con regolamento di competenza.
Le spese di lite verranno regolate all’esito del giudizio arbitrale.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il regolamento di competenza.
Spese al definitivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto Così deciso in Roma in data 13 giugno 2024.