Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 24034 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 24034 Anno 2024
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/09/2024
sul ricorso 32621/2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in Roma, presso l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE che lo rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO
– controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 5226/2018 depositata il 26/07/2018;
udita la relazione della causa svolta all’adunanza non partecipata del 13/06/2024 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Il RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione avverso la sopra riportata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Roma -adita dal medesimo perché dichiarasse la nullità ai sensi degli artt. 828 e segg. cod. proc. civ. del lodo arbitrale pronunciato a definizione del contenzioso insorto tra esso impugnante e RAGIONE_SOCIALE in proprio e quale mandataria del RTI costituito, a fronte del conferimento dell’appalto avente ad oggetto il completamento della RAGIONE_SOCIALE e Marescialli dei Carabinieri di Firenze -ha tra l’altro rigettato il secondo motivo di gravame, con cui si era contestata la potestas iudicandi del collegio arbitrale in ragione della formulata declinatoria della competenza arbitrale, sul presupposto che ad essa avrebbe dovuto provvedere l’Amministrazione interessata, sicché nessun effetto poteva essere accordata a quella, nella specie, operata dall’Avvocatura dello RAGIONE_SOCIALE, trattandosi, infatti, di esercitare un diritto potestativo di natura sostanziale postulante, come tale, una manifestazione di volontà chiara ed inequivoca da parte dell’Amministrazione che ne è titolare. illustrati con memoria e resistiti ex adverso
Il mezzo ora dispiegato dall’impugnante si vale di quattro motivi, con controricorso e memoria.
Requisitorie scritte del Procuratore RAGIONE_SOCIALE che ha chiesto l’accoglimento dei primi due motivi di ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso -alla cui trattazione non si oppongono le pregiudiziali sollevate dalla controricorrente, in quanto i fatti di causa sono compendiati nella narrativa premessa all’esposizione dei motivi in
modo del tutto comprensibile -allega, censurando il dictum impugnato in ordine alla ritenuta inefficacia della vista declinatoria di competenze arbitrale, l’erroneità del medesimo sotto il profilo della dedotta violazione dell’art. 1 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, dell’art. 829 cod. proc. civ., dell’art. 47 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, nonché dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 12 l. 3 aprile 1979, n. 103 in quanto, agendo l’Avvocatura dello RAGIONE_SOCIALE in forza del rapporto di immedesimazione organica, qualunque ne fosse la natura, la sottoscrizione della declinatoria da parte dell’AVV_NOTAIO dello RAGIONE_SOCIALE «rientrava nell’alveo RAGIONE_SOCIALE specifiche prerogative istituzionali di quest’ultimo e quindi era assolutamente valida ed efficace» (primo motivo), siccome, del resto, a nulla rileva che l’atto in parola abbia natura sostanziale, dal momento che questa «si concilia perfettamente con la sua efficacia propriamente processuale, trattandosi, appunto, di un atto negoziale unilaterale ad effetti processuali, rispetto al quale quindi non possono emergere elementi ostativi a che l’atto medesimo fosse firmato da un Avvocato dello RAGIONE_SOCIALE» (secondo motivo).
Entrambi i motivi, scrutinabili congiuntamente in quanto svolgenti la medesima censura, sono fondati e meritano adesione, con conseguente assorbimento dei restanti motivi di ricorso.
Questa Corte, sul filo del principio di diritto in tal senso a suo tempo enunciato dalle SS.UU. 3393/2004, dell’avviso che la decisione di declinare la competenza arbitrale prevista dal D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 47, è atto di natura processuale, posto che sia la domanda di arbitrato che la sua declinatoria sono disciplinate da norme di carattere processuale, consistendo entrambe nell’esercizio di una facoltà di scelta del giudice competente e concorrendo, dai due contrapposti versanti, alla costituzione del rapporto processuale, riesaminando ex novo la questione, dopo gli alterni pronunciamenti
che avevano fatto seguito al deliberato nomofilattico, ha inteso ribadire il convincimento -di cui è da ultimo traccia nella motivazione di Cass. 15176/2021 che riprende quanto in altrove già affermato (Cass., Sez. I, 17/09/2014, n. 19531; Cass., Sez. I, 19/03/2014, n. 6290; Cass., Sez. I, 22/08/2001 n. 11177) -in ragione del quale la divisata natura processuale della declinatoria della competenza arbitrale comporta che la relativa decisione rientri nella disponibilità tecnica del procuratore e quindi, per la PRAGIONE_SOCIALEARAGIONE_SOCIALE, dell’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE, cui spetta, in base all’art. 13 r.d. 1611/1993, il compito di consigliare e dirigere le Amministrazioni difese ex lege quando si tratti di “promuovere, contestare o abbandonare giudizi”, di guisa che la declaratoria non si pone come modifica di un patto contrattuale, ma consiste in un atto processuale che, sebbene sia volto a dare attuazione ad un diritto potestativo di carattere sostanziale, postulante una chiara ed inequivoca manifestazione di volontà da parte dell’Amministrazione patrocinata, non può che estrinsecarsi per mezzo dell’opera dell’organo tecnico che quella volontà è chiamato a rappresentare in rapporto alla res litigiosa , onde non è impugnabile l’efficacia della declararatoria in tal senso esternata nella specie dall’Avvocatura dello RAGIONE_SOCIALE.
Ne consegue, stante il difetto di potestas iudicandi in capo al giudice privato adito dalla RAGIONE_SOCIALE, che la sentenza esitata dal giudice dell’impugnazione, che ha diversamente opinato, deve essere cassata, e la causa deve essere rimessa al giudice a quo per la rinnovazione del giudizio sul punto, facendo applicazione dei principi di diritto suesposti .
P.Q.M.
Accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti motivi di ricorso; cassa l’impugnata sentenza nei limiti dei
motivi accolti e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Roma che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 13.06.2024.
Il AVV_NOTAIO COGNOME