Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 15189 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 15189 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17878/2024 R.G. per regolamento di competenza proposto da :
TRIBUNALE di BRINDISI
-ricorrente
contro
,
,
L.A.
Q.K.
L.C.
-intimate- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE BRINDISI n. 700117/2012 depositata il 25/07/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/04/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
1.Il Tribunale di Brindisi con ordinanza depositata il 25 luglio 2024 ha richiesto d’ufficio il regolamento di competenza ritenendo che il
reclamo proposto nell’interesse di avverso il decreto emesso dal giudice tutelare il 14.11.2023 e depositato il 24.11.2023 sia di competenza della Corte d’Appello di Lecce e non dell’adito Tribunale di Brindisi. L.A.
2.Il reclamo era stato proposto dall’ avverso l’atto con cui il giudice tutelare aveva disposto la revoca della sua nomina quale amministratrice di sostegno di con designazione, in sua vece dell’avv. , sulla scorta della rilevata non conforme redazione dei rendiconti periodici delle spese, senza alcuna pezza giustificativa e stante l’incongruenza della gestione, nonostante gli inviti rivolti a proceder al deposito dei rendiconti secondo legge. L.A. O.N. Q.K.
3.La corte d’appello aveva ritenuto di non essere competente sul rilievo della natura di giurisdizione volontaria del procedimento in oggetto e dell’applicabilità allo stesso dell’art. 473 bis.58 cod. proc. civ, in quanto procedimento proposto successivamente al 28 febbraio 2023.
Il tribunale, avanti al quale era stato riassunto il giudizio, riteneva non condivisibile la conclusione della corte d’appello, ostandovi la disposizione transitoria di cui all’art. 35, comma 1 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n.149. Il tribunale osservava che il reclamo era stato proposto avverso il decreto del giudice tutelare attinente la fase gestoria del procedimento di amministrazione di sostegno aperto nel 2012 e, dunque, regolato dall’art. 720 -bis comma 2 cod. proc. civ. e conseguentemente di competenza della corte d’appello in applicazione del criterio interpretativo enunciato nella sentenza delle Sezioni Unite civili n.21985/2021.
A seguito della pronuncia dell’ordinanza di richiesta del regolamento, il procedimento a quo è stato sospeso ed il relativo fascicolo trasmesso a questa corte regolatrice.
6.Il Procuratore generale ha concluso perché la Corte di cassazione dichiari la competenza della Corte d’appello di Lecce.
CONSIDERATO CHE:
7.Il ricorso per regolamento di competenza va respinto e deve essere affermata la competenza del Tribunale di Brindisi, in composizione collegiale, sul reclamo in oggetto.
8.L’art. 473 -bis.58 cod. proc. civ. introdotto dal d.lgs. 149/2022 ed inserito nella Sezione III, del Cap III, all’interno del Titolo IV -Bis ‘ Norme per il procedimento in materia di persone minorenni e famiglie’ è rubricato ‘Procedimenti in materia di amministrazione di sostegno’ e dispone ‘ Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione. Contro i decreti del giudice tutelare è ammesso reclamo al tribunale, ai sensi dell’art. 739.Contro il decreto del tribunale in composizione collegiale è ammesso ricorso per cassazione.’
9.L’ inciso ‘in quanto compatibili ‘ va letto in ragione del fatto che l’istituto dell’amministrazione di sostegno, misura protettiva con la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente (introdotta con la legge n.6/2004) e meno incisiva dell’interdizione, è disciplinato anche nelle disposizioni del codice civile agli artt. 404-413 cod. civ. 10.Ai sensi dell’art.35, primo comma, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 – (Disciplina transitoria) «Le disposizioni del presente decreto (d.lgs. 149/2022), salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.».
11.L’interpretazione della disposizione in oggetto ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno comporta la necessità di considerare che l’istituto dell’amministrazione di sostegno è una
misura di protezione personale destinata a durare nel tempo e ad essere adattata, attraverso i decreti del giudice tutelare che ha la competenza in materia, al mutare delle condizioni ed alle sopravvenute esigenze del beneficiario. In ragione di ciò le finalità di tutela sono assicurate attraverso una pluralità di procedimenti, quello di apertura dell’amministrazione con la verifica dei relativi presupposti sostanziali e l’istituzione dell’amministr atore di sostegno, secondo il procedimento delineato negli artt. 407-408 cod. civ., quello della cessazione dell’amministrazione con la revoca dell’amministratore ai sensi dell’art. 413 cod. civ..
12.Fra l’apertura e la cessazione dell’amministrazione di sostegno si collocano tutte le richieste che l’amministratore di sostegno, il beneficiario, il P.M. o le altre parti interessate (parenti, eredi, aventi causa, ecc.) possono presentare al giudice tutelare o quelle che lo stesso può attivare d’ufficio sulla scorta dei poteri di vigilanza attribuitigli dalla legge e per le quali valgono le disposizioni degli artt. 411 e 412 cod.civ..
13.In tutti i casi si tratta di richieste che danno luogo a segmenti procedimentali autonomi e distinti rispetto a quello iniziale di apertura della procedura e nomina dell’amministra tore di sostegno, e che si concludono con decreti che secondo la nuova previsione dell’art. 473 -bis.58 sono reclamabili al tribunale ai sensi della generale regola dell’art. 739 cod.proc. civ. e non più alla corte d’appello (come previsto dall’art. 720bis cod. proc.civ.), con possibilità altresì di ricorso per cassazione avverso il decreto del tribunale collegiale.
14.Orbene la descritta articolazione dell’istituto dell’amministrazione di sostegno come possibile pluralità di procedimenti comporta, che la disposizione dell’art. 35, primo comma, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 debba essere interpretata nel senso che l’applicazione delle nuove disposizioni fra cui l’art. 473bis.58 cod. proc. civ. che individua nel tribunale il
giudice del reclamo avverso i decreti del giudice tutelare operi in relazione al singolo procedimento instaurato nel corso dell’amministrazione di sostegno e non in relazione al procedimento originario con cui è stata aperta l’amministrazione di sostegno e nominato al beneficiario il relativo amministratore ai sensi dell’art. 407 e ss. cod. civ. . Tale procedimento iniziale deve infatti ritenersi ‘definito’ con il decreto di rigetto ovvero con quello di nomina dell’amministratore di sostegno e una volta trascorso il termine per il reclamo, non può essere ritenuto ‘pendente’ nell’accezione di cui al secondo periodo dell’art. 35 cit. ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile, con l’ulteriore conseguenza che per tutti i decreti emessi in un’amministrazione di sostegno aperta prima del 28 febbraio 2023 si perpetuerà la competenza della corte d’appello sui reclami a tutti i decreti del giudice tutelare anche se emessi dopo quella data.
15.Al contrario, deve ritenersi che l’art. 35, primo comma, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 – (Disciplina transitoria) alla luce del principio di cui all’art. 5 cod. proc. civ. giustifichi l’interpretazione secondo la quale la competenza per il reclamo vada individuata nel tribunale e non più nella corte d’appello per tutti i decreti del giudice tutelare emessi all’esito di un procedimento instaurato dopo il 28 febbraio 2023, anche se nell’ambito di un’amministrazione di sostegno aperta in epoca precedente. La conclusione diversa prospettata dal Tribunale di Brindisi e dal PG non tiene conto del carattere duraturo dell’istituto dell’amministrazione di sostegno e della funzione strumentale dei vari segmenti procedimentali che lo caratterizzano e che si esauriscono con i decreti via via emessi dal giudice tutelare o dal giudice dell’impugnazione.
16.Né tale soluzione trascura quanto affermato da questa Corte in relazione all’art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 149 del 2022, e cioè tale disposizione nel disporre che il citato decreto si applica ai procedimenti instaurati dal 28 febbraio 2023, è esplicazione del
principio generale della perpetuatio iurisdictionis , secondo cui il processo civile è regolato nella sua interezza dal rito vigente al momento della proposizione della domanda, poiché il principio del tempus regit actum , in forza del quale lo ius superveniens trova immediata applicazione in materia processuale, si riferisce ai singoli atti da compiere, isolatamente considerati, e non all’insieme delle regole sistematicamente organizzate in vista della statuizione giudiziale, altrimenti violandosi il principio di irretroattività della legge, contenuto nell’art. 11 disp. prel. c.c., di cui lo stesso art. 5 c.p.c. è espressione (cfr. Cass.32365/2024).
17.I suddetti principi generali sono applicati alla disciplina procedimentale attraverso la quale si attua la tutela sostanziale dell’amministrazione di sostegno tenendo conto della durata dell’istituto e assicurandola allo stesso modo a prescindere dal momento di apertura della procedura.
18.Va dunque respinto il ricorso e dichiarata la competenza del Tribunale di Brindisi in applicazione del seguente principio di diritto: in materia di procedimenti di amministrazione di sostegno la competenza per il reclamo avverso i decreti del giudice tutelare va individuata nel tribunale e non più nella corte d’appello per tutti i decreti del giudice tutelare emessi all’esito di un procedimento instaurato, anche nell’ambito di un’amministrazione di sostegno già aperta, dopo il 28 febbraio 2023.
19.Il procedimento va quindi riassunto nei termini di legge avanti al Tribunale di Brindisi, in composizione collegiale.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso, dichiara la competenza del Tribunale di Brindisi e dispone la prosecuzione del processo che dovrà essere riassunto nel termine di legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri elementi identificativi a norma dell’art.52, comma 2, D.lgs. 196/2003.
Così deciso in Roma, il 02/04/2025.