Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17924 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17924 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/06/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 17790/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e domiciliata presso l’indirizzo PEC comunicato dal difensore
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e domiciliata presso l’indirizzo PEC comunicato dal difensore -controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e domiciliato presso l’indirizzo PEC comunicato dal difensore
R.G. 17790/2023
COGNOME.
Rep.
C.C. 21/5/2024
C.C. 14/4/2022
RINVIO A NUOVO RUOLO.
avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE LATINA n. 3345 del 2023, depositata il 03/07/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE
Ritenuto che con ricorso ai sensi dell’art. 702 -bis cod. proc. civ. l’RAGIONE_SOCIALE ha convenuto in giudizio il RAGIONE_SOCIALE, davanti al Tribunale di Latina, chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni da essa patiti a causa dell’inadempimento della parte convenuta in ordine all’erogazione dell’acqua, in particolare nel mese di giugno 2017, cui aveva fatto seguito la morte di numerose RAGIONE_SOCIALE dovute ad asfissia;
che si è costituito in giudizio il RAGIONE_SOCIALE convenuto, eccependo preliminarmente l’incompetenza del Tribunale per essere competente il Tribunale regionale delle acque pubbliche di Roma, e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda, previa autorizzazione alla chiamata in causa della propria società di assicurazioni;
che tale società, benché ritualmente citata, non si è costituita; che il Tribunale, con ordinanza del 3 luglio 2023, ha accolto la menzionata eccezione, ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale regionale delle acque pubbliche di Roma e ha condannato la parte attrice al pagamento delle spese di lite;
che contro l’ordinanza del Tribunale di Latina l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto regolamento di competenza con atto affidato ad un solo motivo;
che resistono con due separate memorie difensive il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il rigetto del regolamento;
che il Procuratore generale ha concluso per iscritto, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma della competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche;
che l’RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memorie.
Considerato che questa Terza Sezione Civile, con ordinanza interlocutoria 28 luglio 2023, n. 23018, ha rimesso all’esame delle Sezioni Unite la composizione di un contrasto di giurisprudenza, esistente all’interno delle singole Sezioni della Corte, in ordine al riparto di competenza, ai sensi dell’art. 140 lett era e ) del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, tra tribunale ordinario e tribunale regionale delle acque pubbliche, nelle cause «caratterizzate dal comune denominatore della derivazione del danno di cui si chiede il risarcimento dalla omessa o difettosa manutenzione dell’opera idraulica o del corso d’acqua »;
che ragioni di opportunità inducono a rinviare la decisione del presente regolamento di competenza nell’attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla citata questione, che è di indubbia rilevanza.
P.Q.M.
La Corte rinvia la decisione del regolamento di competenza a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza