Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4953 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 4953 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 25/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1097/2024 R.G. nella causa tra : COGNOME NOME
-attore intimato-
contro
CONSORZIO GENERALE DI RAGIONE_SOCIALE BACINO INFERIORE DEL VOLTURNO
-convenuto intimato-
Sul regolamento di competenza d’ufficio sollevato dal TRIBUNALE REGIONALE DELLE RAGIONE_SOCIALE DI NAPOLI con ordinanza depositata il 12 gennaio 2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, quale titolare della ditta RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME, ha convenuto in giudizio il Consorzio generale di
REGOLAMENTO DI COMPETENZA. ACQUE PUBBLICHE
R.G. 1097/2024
COGNOME
Rep.
C.C. 7/1/2025
C.C. 14/4/2022
bonifica del bacino inferiore del Volturno, dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni derivatigli dall’esondazione delle acque di un canale di scolo consortile per la raccolta e il convogliamento delle acque piovane, asseritamente dovuta alla pluriennale mancata manutenzione ordinaria e straordinaria del canale e dei fossi di delimitazione e di scolo dei terreni limitrofi.
Il Consorzio si è costituito in giudizio, eccependo preliminarmente l’incompetenza per materia del Tribunale adito, per essere competente il Tribunale regionale delle acque pubbliche di Napoli.
Con ordinanza del 7 marzo 2023 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha declinato la propria competenza in favore del Tribunale regionale delle acque pubbliche di Napoli, sulla base del principio, affermato da questa Corte di legittimità, secondo cui, nella ripartizione della competenza tra il tribunale ordinario e il tribunale regionale delle acque pubbliche nelle cause aventi ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti da atti della pubblica amministrazione, il tribunale specializzato è competente per le «domande in relazione alle quali l’esistenza dei danni sia ricondotta alla esecuzione, alla manutenzione e al funzionamento dell’opera idraulica», mentre competente è il tribunale ordinario per le domande «che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque».
Riassunto il giudizio, da parte del Ponticelli, davanti al Tribunale regionale delle acque pubbliche di Napoli, quest’ultimo, con ordinanza del 12 gennaio 2024, ha formulato istanza di regolamento di competenza d’ufficio, ritenendo di essere a sua volta incompetente per ragione di materia e indicando nel Tribunale di Santa Maria Capua Vetere l’autorità giurisdizionale competente.
Ha osservato il Tribunale che nel caso in esame il danno sarebbe derivante, secondo la prospettazione dell’attore,
dall’insufficienza del canale di scolo fognario, di per sé non assimilabile all’omessa manutenzione di opere idrauliche. Ciò in quanto le acque reflue provenienti dagli scarichi fognari devono essere necessariamente destinate alla depurazione prima di essere smaltite nei corpi idrici di recapito, ragione per cui esse non rientrerebbero nella nozione di ‘acque pubbliche’, ai sensi dell’art. 1 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, per difetto del fondamentale requisito dell’attitudine ad usi di pubblico interesse.
Nel giudizio davanti a questa Corte le parti sono rimaste intimate.
Fissata la trattazione, il Procuratore generale ha concluso per iscritto, chiedendo che venga affermata la competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche di Napoli.
Questa Corte, con ordinanza interlocutoria 19 luglio 2024, n. 20027, ha rinviato la decisione del ricorso a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione posta dall’ordinanza interlocutoria 23 luglio 2023, n. 23018.
Fissata nuovamente la decisione per la camera di consiglio odierna, il Procuratore generale ha presentato ulteriori conclusioni, ribadendo quelle già formulate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Collegio osserva che la decisione del presente regolamento di competenza trova il proprio imprescindibile riferimento nella recentissima ordinanza delle Sezioni Unite di questa Corte (29 agosto 2024, n. 23332), in attesa della quale questa Terza Sezione ha disposto il rinvio di cui alla suindicata ordinanza interlocutoria.
Le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto:
« L’art. 140, lettera e), del r.d. n. 1775 del 1933, deve essere interpretato nel senso che sono devolute alla competenza del Tribunale regionale delle acque tutte le domande, comunque
motivate, rivolte contro il proprietario o gestore di un’opera idraulica ed intese ad ottenere il risarcimento di un danno causato dal modo in cui tale opera è stata realizzata, gestita o mantenuta ».
Dopo aver ripercorso la storia della norma ora richiamata e i contrasti di giurisprudenza derivati, negli anni, dalla sua controversa applicazione, le Sezioni Unite, nell’evidente (e pienamente condivisibile) intento di semplificare il problema e di darne una soluzione chiara e unitaria, hanno spiegato che il testo attuale dell’art. 140, lettera e ), cit. fissa la competenza dei tribunali regionali delle acque pubbliche a prescindere 1) dall’esistenza di un previo provvedimento amministrativo, 2) dall’esistenza di una condotta commissiva, anziché omissiva, della P.A. e 3) dall’esistenza di una connessione tra l’opera fonte di danno e l’attività istituzionale della Pubblica Amministrazione.
In altri termini, quel che occorre per radicare la competenza del tribunale delle acque «è che il danno sia stato causato dall’opera idraulica, e null’altro», sicché il fatto stesso che un’opera idraulica abbia arrecato danno è sufficiente «ad istituire un nesso tra l’attività della P.A. e la fonte del danno».
Viene dunque a cadere, alla luce di questa ricostruzione, il precedente criterio distintivo in base al quale la competenza del tribunale delle acque era stata ravvisata solo in presenza di apprezzamenti sulle scelte della P.A. (tale era il criterio indicato dalle stesse Sezioni Unite nella sentenza 20 gennaio 2006, n. 1066).
Il TRAP di Napoli, nel richiedere d’ufficio il regolamento di competenza allo scopo di sentire dichiarare da questa Corte la competenza del Tribunale di Santa Maria C. V., ha messo in luce, come si è detto, la circostanza per cui le acque che avevano causato l’asserito danno erano acque nere, derivanti dalla cattiva manutenzione del sistema fognario del Comune di Cellole, ed ha
quindi evidenziato che non potrebbe trattarsi, nel caso in esame, di omessa manutenzione di opere idrauliche.
La Corte osserva invece, in conformità alle considerazioni rese dal P.G. nelle sue conclusioni scritte, che la domanda risarcitoria avanzata dall’attore si fonda sull’assunto della mancata manutenzione di un canale di scolo consortile, la cui funzione era quella di raccogliere le acque piovane per poi convogliarle verso il mare. Pertanto, nonostante l’esondazione del canale consortile avesse condotto acqua reflua «di odore nauseabondo», la causa ha ad oggetto non l’impianto fognario, ma la mancata corretta regimentazione delle acque a cielo aperto.
Alla luce di tale prospettazione della domanda giudiziale e facendo applicazione del principio suindicato di cui all’ordinanza n. 23332 del 2024, si ha che nel caso in esame la domanda risarcitoria avanzata dal Ponticelli trova il proprio fondamento, per richiamare l’efficace espressione delle Sezioni Unite, in un danno che è stato astrattamente prospettato come derivante dall’opera idraulica, a prescindere dalle scelte e valutazioni compiute dal Consorzio convenuto. Né può essere dimenticato che le Sezioni Unite hanno esplicitamente affermato (anche nel principio di diritto) che la competenza del tribunale delle acque sussiste anche in riferimento alla gestione dell’opera idraulica.
Deve pertanto essere dichiarata la competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche di Napoli, davanti al quale la causa dovrà proseguire.
Non occorre provvedere sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza sollevato d’ufficio e non essendosi costituite le parti private.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche di Napoli.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza