Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 17597 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 17597 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 22533/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona RAGIONE_SOCIALE‘Amministratore pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore domiciliati, ex lege , presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente –
nonché
FILIOS NOME, FILIOS NOME, COGNOME NOME;
-intimati-
avverso la sentenza n. 675/2024 del TRIBUNALE di PIACENZA, del 17/09/2024;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 06/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte.
Osserva
La società semplice RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME convenne in giudizio il RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE, NOME e NOME COGNOME e NOME, perché, previo esperimento di c.t.u., fosse accertato il diritto di proprietà in capo all’ esponente del Rivo Novo di Quarto, nella parte in cui attraversava il fondo RAGIONE_SOCIALE‘attrice , nonché il confine con il terreno di proprietà di NOME, NOME e NOME.
Soggiunse l’attrice che nel 2006 aveva convenuto in giudizio NOME COGNOMECOGNOME COGNOME quale aveva chiesto la condanna al ripristino del canale irriguo denominato Riv o Nuovo di Quarto, ‘tombinato’ dal convenuto, che in tal modo aveva impedito all’attrice il prelievo di acqua. L’adito Tribunale, con la sentenza n. 268/2013, divenuta definitiva, aveva accolto la domanda, affermando la natura privata del Rivo Nuovo di Quarto, di proprietà RAGIONE_SOCIALE‘attrice e condanna to il convenuto al ripristino. Inoltre, il Tribunale RAGIONE_SOCIALE, adito dal RAGIONE_SOCIALE, nel contraddittorio con l’esponente, con la sentenza n. 516 del 26/2/2020, aveva distinto <>.
Precisò inoltre che il Rivo Novo di Quarto aveva perso la natura demaniale in quanto da decenni era privo di acqua e, di conseguenza, il relativo sedime di proprietà RAGIONE_SOCIALE‘attrice.
Il RAGIONE_SOCIALE e lRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE chiesero, in via di preliminarietà, dichiararsi l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda per l’intervenuto passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 516/2020 del Tribunale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la quale aveva accertato che nella vena fluviale scorreva ancora acqua pubblica e, pertanto, il canale aveva natura demaniale.
In subordine chiesero affermarsi ‘la carenza di giurisdizione’ [rectius: L’incompetenza] del Tribunale ordinario in favore di quello specializzato.
NOME COGNOME sostenne la natura pubblica del canale, evocando, oltre alla già citata sentenza n. 516/2020, la sentenza n. 73/2023 del Tribunale di Piacenza resa in sede di opposizione all’esecuzione. A conforto di ci ciò evidenziò che il canale era iscritto in catasto nella parte speciale ‘acque esenti di estimo’ ed era ricompreso nell’elenco dei canali del ‘RAGIONE_SOCIALE‘ approvato nel 2016 dalla Regione Emilia -Romagna.
NOME COGNOME chiese dichiararsi la competenza del Tribunale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
NOME COGNOME, anche quale coerede di NOME COGNOME, chiese integrarsi il contraddittorio nei confronti di NOME COGNOME, anche quest’ultima coerede di NOME.
Nel merito anche NOME affermò la natura pubblica del corso d’acqua, la quale continuava a svolgere funzione irrigua.
Il Tribunale dichiarò il proprio difetto di competenza in favore del Tribunale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
LRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE propone ricorso per regolamento necessario di competenza.
Dopo l’ esposizione del fatto, da pag. 7 fino al primo capoverso di pag. 9 del ricorso, vengono riportate le conclusioni RAGIONE_SOCIALE‘esponente formulate davanti al Tribunale.
Di poi si richiama il contenuto RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 268/2013, che, a dire RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, avrebbe affermato la natura di demanio accidentale del canale.
Ulteriormente viene precisato che il Tribunale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, <>, la quale, sempre secondo la ricorrente, non aveva chiesto accertarsi <>. Poiché il canale era stato in un tempo assai risalente scavato per libera iniziativa di proprietari terrieri, al fine di <>, era da presumere ‘più probabile che non’ <>.
Il Tribunale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, si precisa ancora, aveva affermato che il tribunale ordinaria ben avrebbe potuto, ‘ incidenter tantum ‘ , pronunciarsi sulla demanialità.
Infine, l’accertamento dei confini e l’apposizione di termini con i fondi confinanti, era pienamente ammissibile.
Il ricorso, che si pone al limite RAGIONE_SOCIALEa scrutinabilità a cagione RAGIONE_SOCIALEa sua esposizione scarsamente aderente al moRAGIONE_SOCIALEo processuale evocato, è privo di fondamento.
Il Tribunale correttamente perimetra l’oggetto RAGIONE_SOCIALEa causa, in concreto, <>.
L’accertamento di un tale ‘ petitum ‘ , conclude il Tribunale, <> . Giudice, quest’ultimo, al quale si appartiene qualsiasi accertamento volto a verificare la <>.
La decisione è conforme ai principi di diritto più volte enunciati in materia da questa Corte.
Si è, infatti, chiarito che, ai fini del riparto di competenza fra giudice ordinario e tribunale regionale RAGIONE_SOCIALEe acque pubbliche, in caso di contestazioni che attengono ai limiti RAGIONE_SOCIALE‘alveo e/o alle sponde di corsi d’acqua pubblici, il criterio di discrimine sta nella necessità, o meno, di indagini tecniche per stabilire se l’area di terreno RAGIONE_SOCIALEa cui natura pubblica si discute rientri nel demanio idrico fluviale o lacuale, in quanto solo ove non sia necessaria una siffatta indagine sussiste la competenza del giudice ordinario senza che rilevi che la questione
abbia carattere pregiudiziale, o meramente incidentale, o sia stata proposta in via di eccezione, in quanto solo ove non sia necessaria una siffatta indagine sussiste la competenza del giudice ordinario (nella specie relativa ad un giudizio di usucapione avente ad oggetto un terreno coincidente con l’alveo di un torrente e con le relative aree spondali, la RAGIONE_SOCIALE.C. ha respinto il ricorso per essere competente il tribunale regionale RAGIONE_SOCIALEe acque pubbliche in considerazione RAGIONE_SOCIALEa necessità di un’indagine tecnica volta a stabilire se l’area rientrasse ancora nel demanio idrico ovvero avesse perso tale qualità per effetto del ritiro RAGIONE_SOCIALEe acque del predetto torrente o di una sdemanializzazione tacita) – Sez. 2, n. 21495, 31/07/2024, Rv. 671986; conf. Cass. n. 9279/2017, 16807/2014, 1916/2011, 18333/20061, 291/1996, 9376/1994).
In disparte merita osservare che l’incidenza di un eventuale giudicato, la cui esistenza e contenuto non è in questa sede neppure formalmente allegato, non può che essere apprezzata dal giudice competente.
Né la ricorrente ha ragione di dolersi RAGIONE_SOCIALEa mancata statuizione sulla dedotta mancanza d’integro contraddittorio. L’incompetenza del giudice, per vero, attiene qui a profilo del tutto distinto ed estraneo all’eccepita necessità d’integrare il contradditto rio nei confronti di altri proprietari, al fine di un compiuto regolamento dei confini. Pronuncia, questa, che riguardando la spartizione del letto del canale, che si assume aver perduto la qualità di ‘ res ‘ demaniale, deve, per ovvia ragione di priorità logico-giuridica, essere preceduta dall’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘appartenenza o meno di questo al demanio idrico.
Rigettato, pertanto, il ricorso e dichiarata la competenza del Tribunale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto
conto del valore e RAGIONE_SOCIALEa qualità RAGIONE_SOCIALEa causa, nonché RAGIONE_SOCIALEe svolte attività, siccome in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, davanti al quale dispone riassumersi la causa nel termine di legge; condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese anticipate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 6 marzo 2025.