Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4952 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3   Num. 4952  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22044/2023 R.G. tra:
NOME COGNOME E NOME COGNOME
-attrici intimate-
contro
RAGIONE_SOCIALE,  REGIONE  MOLISE,  CONSORZIO BONIFICA TRIGNO E BIFERNO
-convenuti intimati-
Sul regolamento di competenza proposto d’ufficio dal TRIBUNALE di CAMPOBASSO con ordinanza n. 746/2023 depositata il 23/10/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno convenuto in giudizio il  RAGIONE_SOCIALE,  davanti  al  Tribunale  di
R.G. 22044/2023
COGNOME.
Rep.
C.C. 7/1/2025
C.C. 14/4/2022
REGOLAMENTO DI COMPETENZA. ACQUE PUBBLICHE
Larino,  per  ottenere  il  ristoro  dei  danni  subiti  ad  immobili  di  loro proprietà, siti in agro di Campomarino, per effetto di due esondazioni  occorse  nel  dicembre  2013  e  nel  novembre  2014  e dell’allagamento dell’intera area sita a valle del canale di bonifica.
Il  RAGIONE_SOCIALE  si  è  costituito,  eccependo  il  proprio  difetto  di legittimazione  passiva  e  chiedendo  la  chiamata  in  causa  della Regione Molise.
La Regione si è costituita eccependo  l’incompetenza del Tribunale per una serie di motivi e chiedendo anche la chiamata in causa  della società RAGIONE_SOCIALE, al fine di essere manlevata in caso di condanna.
Il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza per territorio a  favore  del  Tribunale  di  Campobasso,  ai  sensi  dell’art.  25  cod. proc. civ., trattandosi di causa che vede come parte una Pubblica Amministrazione.
 Riassunto  il  giudizio  davanti  al  Tribunale  di  Campobasso, questo  ha  sollevato  d’ufficio  il  regolamento  di  competenza  con ordinanza del 23 ottobre 2023, reputando sussistente sulla controversia  la  competenza  per  materia  del  Tribunale  regionale delle acque pubbliche di Napoli.
Il Tribunale, dopo aver fatto ampi richiami alla giurisprudenza di  questa  Corte,  osserva  che  nel  caso  specifico  la causa  petendi della domanda risarcitoria trova il proprio fondamento nell’omessa ovvero inadeguata manutenzione di un’opera idraulica, posto che i fatti generatori di danno  sarebbero da ricondurre all’omessa manutenzione del canale situato a monte rispetto agli immobili di proprietà delle due attrici.
Nessuna delle parti si è costituita in questa sede.
Questa Corte, con ordinanza interlocutoria del 5 agosto 2024, n.  22090,  ha  rinviato  la  decisione  del  ricorso  a  nuovo  ruolo,  in attesa  della  decisione  delle  Sezioni  Unite  sulla  questione  posta dall’ordinanza interlocutoria 23 luglio 2023, n. 23018.
Depositata la sentenza da parte delle Sezioni Unite, la decisione  del  regolamento  è  stata  nuovamente  fissata  per  la camera  di  consiglio  odierna,  in  vista  della  quale  il  Procuratore Generale ha concluso per iscritto, chiedendo che venga dichiarata la  competenza  del  Tribunale  regionale  delle  acque  pubbliche  di Napoli.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Collegio osserva che la decisione del presente regolamento di competenza trova il proprio imprescindibile riferimento  nella  recentissima  ordinanza  delle  Sezioni  Unite  di questa  Corte  (29  agosto  2024,  n.  23332),  in  attesa  della  quale questa  Terza  Sezione  ha  disposto  il  rinvio  di  cui  alla  suindicata ordinanza interlocutoria.
Le  Sezioni  Unite  hanno  enunciato  il  seguente  principio  di diritto:
« L’art. 140, lettera e), del r.d. n. 1775 del 1933, deve essere interpretato  nel  senso  che  sono  devolute  alla  competenza  del Tribunale  regionale  delle  acque  tutte  le  domande,  comunque motivate, rivolte contro il proprietario o gestore di  un’opera idraulica ed intese ad ottenere il risarcimento di un danno causato dal modo in cui tale opera è stata realizzata, gestita o mantenuta ».
Dopo aver ripercorso la storia della norma ora richiamata e i contrasti di giurisprudenza derivati, negli anni, dalla sua controversa applicazione, le Sezioni Unite, nell’evidente (e pienamente condivisibile) intento di semplificare il problema e di darne una soluzione chiara e unitaria, hanno spiegato che il testo attuale dell’art. 140, lettera e ), cit. fissa la competenza dei tribunali regionali delle acque pubbliche a prescindere 1) dall’esistenza di un previo provvedimento amministrativo, 2) dall’esistenza di una condotta commissiva, anziché omissiva, della P.A. e 3) dall’esistenza di una connessione tra l’opera fonte di danno e l’attività istituzionale della Pubblica Amministrazione.
In  altri  termini,  quel  che  occorre  per  radicare  la  competenza del tribunale delle  acque  «è  che  il  danno  sia  stato  causato dall’opera idraulica, e null’altro», sicché il fatto stesso che un’opera idraulica abbia arrecato danno è sufficiente «ad istituire un nesso tra l’attività della PRAGIONE_SOCIALE e la fonte del danno».
Viene  dunque  a  cadere,  alla  luce  di  questa  ricostruzione,  il precedente  criterio  distintivo  in  base  al  quale  la  competenza  del tribunale  delle  acque  era  stata  ravvisata  solo  in  presenza  di apprezzamenti  sulle  scelte  della  P.A.  (tale  era  il  criterio  indicato dalle  stesse  Sezioni  Unite  nella  sentenza  20  gennaio  2006,  n. 1066).
Facendo applicazione del principio di diritto enunciato nella citata ordinanza n. 23332 del 2024, risulta evidente che le considerazioni del Tribunale di Campobasso sono in sostanza condivisibili, perché la domanda oggetto del giudizio pendente è una domanda risarcitoria che trova il proprio fondamento, secondo la prospettazione compiuta dalla parte attrice, nell’omessa manutenzione e bonifica dei canali di scolo principali e dei canali di raccordo posti a monte della proprietà di NOME e NOME. Il che viene a significare, per richiamare l’efficace espressione delle Sezioni Unite, che il danno è stato astrattamente prospettato come derivante dall’opera idraulica, a prescindere dalle scelte e valutazioni compiute dal RAGIONE_SOCIALE convenuto. Né può essere dimenticato che le Sezioni Unite hanno esplicitamente affermato (anche nel principio di diritto) che la competenza del tribunale delle acque sussiste anche in riferimento alla gestione dell’opera idraulica.
Deve pertanto essere dichiarata la competenza del Tribunale  regionale  delle  acque  pubbliche  di  Napoli,  davanti  al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge.
Non occorre provvedere sulle spese, trattandosi di regolamento  di  competenza  sollevato  d’ufficio  e  non  essendosi costituite le parti private.
P.Q.M.
La Corte dichiara la  competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche di Napoli.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  della  Terza