Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4952 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 4952 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 25/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22044/2023 R.G. tra:
NOME CASALE E NOME RAGIONE_SOCIALE
-attrici intimate-
contro
RAGIONE_SOCIALE REGIONE MOLISERAGIONE_SOCIALE CONSORZIO BONIFICA RAGIONE_SOCIALE
-convenuti intimati-
Sul regolamento di competenza proposto d’ufficio dal TRIBUNALE di CAMPOBASSO con ordinanza n. 746/2023 depositata il 23/10/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno convenuto in giudizio il Consorzio RAGIONE_SOCIALE Trigno e Biferno, davanti al Tribunale di
R.G. 22044/2023
COGNOME
Rep.
C.C. 7/1/2025
C.C. 14/4/2022
REGOLAMENTO DI COMPETENZA. ACQUE PUBBLICHE
Larino, per ottenere il ristoro dei danni subiti ad immobili di loro proprietà, siti in agro di Campomarino, per effetto di due esondazioni occorse nel dicembre 2013 e nel novembre 2014 e dell’allagamento dell’intera area sita a valle del canale di bonifica.
Il Consorzio si è costituito, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo la chiamata in causa della Regione Molise.
La Regione si è costituita eccependo l’incompetenza del Tribunale per una serie di motivi e chiedendo anche la chiamata in causa della società RAGIONE_SOCIALE, al fine di essere manlevata in caso di condanna.
Il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza per territorio a favore del Tribunale di Campobasso, ai sensi dell’art. 25 cod. proc. civ., trattandosi di causa che vede come parte una Pubblica Amministrazione.
Riassunto il giudizio davanti al Tribunale di Campobasso, questo ha sollevato d’ufficio il regolamento di competenza con ordinanza del 23 ottobre 2023, reputando sussistente sulla controversia la competenza per materia del Tribunale regionale delle acque pubbliche di Napoli.
Il Tribunale, dopo aver fatto ampi richiami alla giurisprudenza di questa Corte, osserva che nel caso specifico la causa petendi della domanda risarcitoria trova il proprio fondamento nell’omessa ovvero inadeguata manutenzione di un’opera idraulica, posto che i fatti generatori di danno sarebbero da ricondurre all’omessa manutenzione del canale situato a monte rispetto agli immobili di proprietà delle due attrici.
Nessuna delle parti si è costituita in questa sede.
Questa Corte, con ordinanza interlocutoria del 5 agosto 2024, n. 22090, ha rinviato la decisione del ricorso a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione posta dall’ordinanza interlocutoria 23 luglio 2023, n. 23018.
Depositata la sentenza da parte delle Sezioni Unite, la decisione del regolamento è stata nuovamente fissata per la camera di consiglio odierna, in vista della quale il Procuratore Generale ha concluso per iscritto, chiedendo che venga dichiarata la competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche di Napoli.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Collegio osserva che la decisione del presente regolamento di competenza trova il proprio imprescindibile riferimento nella recentissima ordinanza delle Sezioni Unite di questa Corte (29 agosto 2024, n. 23332), in attesa della quale questa Terza Sezione ha disposto il rinvio di cui alla suindicata ordinanza interlocutoria.
Le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto:
« L’art. 140, lettera e), del r.d. n. 1775 del 1933, deve essere interpretato nel senso che sono devolute alla competenza del Tribunale regionale delle acque tutte le domande, comunque motivate, rivolte contro il proprietario o gestore di un’opera idraulica ed intese ad ottenere il risarcimento di un danno causato dal modo in cui tale opera è stata realizzata, gestita o mantenuta ».
Dopo aver ripercorso la storia della norma ora richiamata e i contrasti di giurisprudenza derivati, negli anni, dalla sua controversa applicazione, le Sezioni Unite, nell’evidente (e pienamente condivisibile) intento di semplificare il problema e di darne una soluzione chiara e unitaria, hanno spiegato che il testo attuale dell’art. 140, lettera e ), cit. fissa la competenza dei tribunali regionali delle acque pubbliche a prescindere 1) dall’esistenza di un previo provvedimento amministrativo, 2) dall’esistenza di una condotta commissiva, anziché omissiva, della P.A. e 3) dall’esistenza di una connessione tra l’opera fonte di danno e l’attività istituzionale della Pubblica Amministrazione.
In altri termini, quel che occorre per radicare la competenza del tribunale delle acque «è che il danno sia stato causato dall’opera idraulica, e null’altro», sicché il fatto stesso che un’opera idraulica abbia arrecato danno è sufficiente «ad istituire un nesso tra l’attività della P.A. e la fonte del danno».
Viene dunque a cadere, alla luce di questa ricostruzione, il precedente criterio distintivo in base al quale la competenza del tribunale delle acque era stata ravvisata solo in presenza di apprezzamenti sulle scelte della P.A. (tale era il criterio indicato dalle stesse Sezioni Unite nella sentenza 20 gennaio 2006, n. 1066).
Facendo applicazione del principio di diritto enunciato nella citata ordinanza n. 23332 del 2024, risulta evidente che le considerazioni del Tribunale di Campobasso sono in sostanza condivisibili, perché la domanda oggetto del giudizio pendente è una domanda risarcitoria che trova il proprio fondamento, secondo la prospettazione compiuta dalla parte attrice, nell’omessa manutenzione e bonifica dei canali di scolo principali e dei canali di raccordo posti a monte della proprietà di NOME e NOME COGNOME. Il che viene a significare, per richiamare l’efficace espressione delle Sezioni Unite, che il danno è stato astrattamente prospettato come derivante dall’opera idraulica, a prescindere dalle scelte e valutazioni compiute dal Consorzio convenuto. Né può essere dimenticato che le Sezioni Unite hanno esplicitamente affermato (anche nel principio di diritto) che la competenza del tribunale delle acque sussiste anche in riferimento alla gestione dell’opera idraulica.
Deve pertanto essere dichiarata la competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche di Napoli, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge.
Non occorre provvedere sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza sollevato d’ufficio e non essendosi costituite le parti private.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche di Napoli.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza