Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31914 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31914 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26477/2021 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, rappresentato e difeso da sé stesso
-ricorrente-
contro
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE PRESIDENZA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, (P_IVA) che li rappresenta e difende
-controricorrenti- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE ROMA n. 71883/2019 depositata il 16/03/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
AVV_NOTAIO, difensore di parte ammessa al gratuito patrocinio in una controversia dinanzi al Tar Lazio, ha proposto opposizione contro la liquidazione dei compensi operata dai giudici
amministrativi, i quali, dopo avere ritenuto la causa di valore indeterminabile, hanno applicato lo scaglione per le causa di valore da € 5.200,00 a € 26.000,00.
Il Tribunale di Roma, adito dal legale, ha ritenuto corretta la liquidazione in rapporto all’attività svolta dal legale, rigettando pertanto l’opposizione. Secondo il Tribunale, la norma di tariffa, relativa alle cause di valore indeterminabile, non impone di operare la liquidazione sulla base dello scaglione previsto per le causa di valore non inferiore a € 26.000,00.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALE decisione l’AVV_NOTAIO ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo.
La RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con controricorso.
Proposta dal consigliere delegato la definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., in ragione RAGIONE_SOCIALE manifesta infondatezza dell’impugnazione per cassazione, la causa, su tempestiva istanza del ricorrente, è stata, quindi, fissata, per la decisione in camera di consiglio.
Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’unico motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 82 del d.p.r. 115 del 2000, dell’art. 5 del DM 55 del 2014 e dell’art. 2233 c.c.: secondo il ricorrente non è consentita, nelle cause di valore indeterminabile, la liquidazione sulla base dello scaglione previsto per le cause di valore inferiore a € 26.000,00. L’errore commesso dal giudice amministrativo appariva tanto più evidente nel caso concreto, tenuto conto dell’impegno profuso dal legale. Inoltre, è stata ingiustamente stralciata la fase istruttoria. Si sottolinea, con riferimento a questo aspetto ulteriore, che
l ‘omissione fu già denunziata con i motivi di opposizione dinanzi al Tribunale.
Il motivo è infondato sulla questione di principio riguardante un supposto vincolo di scaglione per le causa di valore indeterminabile. Costituisce principio acquisito nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui «In tema di liquidazione di compensi a carico del soccombente, l’art. 5, comma 6, del D.M. 55 del 2014 – secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad euro 26.000 e non superiore a euro 260.000 – non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando il valore effettivo RAGIONE_SOCIALE controversia non rifletta i parametri “di regola” predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità RAGIONE_SOCIALE singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto “all’oggetto e alla complessità RAGIONE_SOCIALE controversia” (Cass. n. 968/2022)». Nello stesso senso è stato chiarito che «In tema di spese processuali e ai fini dell’individuazione dello scaglione di riferimento, la controversia avente ad oggetto il solo accertamento del diritto all’iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli è di valore indeterminabile (e, quindi, non inferiore ad Euro 26.000,00 e non superiore a Euro 260.000,00), salva la possibilità per il giudice di applicare lo scaglione immediatamente inferiore per le particolarità RAGIONE_SOCIALE specifica lite, che giustificano il riferimento ad uno scaglione più basso, in rapporto all’oggetto e alla complessità RAGIONE_SOCIALE controversia (Cass. n. 955/2025)».
Pertanto, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, l’art. 5, comma 6, D.M. 55/2014 non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei limiti indicati dalle disposizioni, allorquando il valore
effettivo RAGIONE_SOCIALE controversia non rifletta i parametri “di regola” predisposti dal legislatore, impregiudicato il dovere di dare adeguatamente conto in motivazione delle ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione (Cass. 11887/2019). Nello specifico, tale obbligo motivazionale è stato compiutamente assolto dal Tribunale, il quale ha posto l’accento sulla particolare semplicità RAGIONE_SOCIALE lite, già valorizzata dal giudice RAGIONE_SOCIALE liquidazione (Cass. n. 38466/2021).
Consegue da ciò, una volta riconosciuta l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE censura sulla questione di principio, che le ulteriori considerazioni proposte con il motivo in esame (intese a censurare la valutazione di bassa complessità RAGIONE_SOCIALE causa per la generalità delle attività oggetto di liquidazione) si dirigono contro apprezzamenti di merito incensurabili in questa sede.
Il motivo è invece fondato nella parte in cui censura la mancata liquidazione del compenso per la fase istruttoria. Intanto si precisa che il motivo soddisfa il requisito di specificità (pag. 15 del ricorso), essendo vero che tale questione fu proposta al giudice dell’opposizione. Ciò posto occorre dare continuità a quanto affermato da Cass. n. 19413/2025; «Questa Corte ha già avuto occasione di precisare che il parametro tabellare di cui al D.M. n. 55 del 2014 -applicabile anche ai compensi del difensore del cliente ammesso al patrocinio a spese dello Stato – è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l’eventuale mancato svolgimento RAGIONE_SOCIALE fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l’indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, dell’art. 4 D.M. n. 55 del 2014) non vale ad escludere il computo, ai fini RAGIONE_SOCIALE liquidazione giudiziale dei compensi, dell’importo spettante per la fase così come
complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase RAGIONE_SOCIALE trattazione, come dimostra l’uso, nella descrizione in tabelle RAGIONE_SOCIALE corrispondente voce, RAGIONE_SOCIALE congiunzione disgiuntiva «o», sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa «e»: «e/o» (Cass. n. 28627/2023). Ne segue che va comunque riconosciuto in generale il compenso per la fase di istruttoria, poiché la fase di trattazione RAGIONE_SOCIALE causa è in ogni caso «ineludibile» (Sez. 2, Ordinanza n. 17579 del 26.06.2024; Sez. 2, Ordinanza n. 3242 del 05/02/2024, Rv. 669998 -02; Sez. 2, n. 7143 del 10.03.2023)».
In conclusione, il ricorso, nei limiti di cui sopra, deve essere accolto e la causa rinviata al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, per nuovo esame dell’istanza in rapporto al principio sopra indicato, nonché per la liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il primo motivo di ricorso; cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa innanzi al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda Sezione civile RAGIONE_SOCIALE Corte suprema di cassazione, il 16/09/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME