Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22967 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 22967 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 2424-2019 proposto da:
Oggetto
Dirigente medico
–
Sentenza accertamento
del diritto
‘riaccredito’
ore svolte
eccedenza
Mancato recupero
–
Pensionamento
–
Diritto alla
remunerazione
–
Esclusione.
R.G.N. 2424/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 04/07/2024
CC
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore , domiciliata ope legis in ROMA, INDIRIZZO LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
al
di in
–
avverso la sentenza n. 498/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 12/07/2018 R.G.N. 687/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/07/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Ritenuto che
La Corte di Appello di L’Aquila, rigettando l’appello, confermava la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE che aveva respinto la domanda di NOME.
1.1. Quest’ultima, avendo ricoperto il ruolo di dirigente medico del reparto di cardiologia della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (di seguito anche: RAGIONE_SOCIALE), presidio ospedaliero di RAGIONE_SOCIALE, fino al pensionamento avvenuto in data 1.8.2015, premesso di aver ottenuto sentenza di condanna, passata in cosa giudicata, della sopraindicata RAGIONE_SOCIALE al ‘riaccredito’ di n. 2390 ore di eccedenza oraria, aveva proposto domanda volta ad ottenere la condanna della datrice di lavoro al pagamento della somma di euro 64.853,83 ovvero di euro 63.597,90 o quella ritenuta di giustizia, oltre alla integrazione del TFR ed al versamento del corrispondente credito contributivo: a) a titolo di monetizzazione delle 2390 ore di eccedenza oraria (rispetto al dato contrattuale), già oggetto di riconoscimento con sentenza in giudicato; b) in via subordinata, a titolo di indebito arricchimento.
1.2. La Corte territoriale escludeva che il diritto alle differenze retributive di cui innanzi potesse trovare fondamento nella sentenza n. 245 del 2014 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, passata in cosa giudicata, che aveva accertato solo il diritto dell’epigrafata ricorrente in cassazione al riaccredito del cd. monte ore, senza
pronunziarsi sulla domanda, proposta in via subordinata, di pagamento dei compensi relativi a ll’accertato diritto al ‘ riaccredito ‘ delle ore svolte oltre il debito orario .
1.3. Premesso, quindi, che alcun giudicato si era formato sulla questione qui in esame, il giudice di seconde cure rigettava nel merito la domanda di monetizzazione del maggior numero di ore svolte (come accertato nella sentenza passata in cosa giudicata), riproposta in seguito al pensionamento, fattore impediente alla fruizione dei riposi compensativi.
1.4. Il rigetto della domanda veniva motivato in ragione della percezione, per il maggior numero di ore svolte da parte della dirigente medica – come accertato nella sentenza n. 245 del 2014 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, di cui innanzi si è detto -della retribuzione cd. di risultato, a compenso delle sopraindicate ore svolte otre il debito orario.
Propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, NOME.
Resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE.
Entrambe le parti depositano memorie.
Considerato che
Con il primo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3. c.p.c. per violazione del giudicato esterno e/o implicito.
1.1. Si deduce che, sebbene la sentenza definitiva del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 245 del 2014 abbia effettivamente accolto la domanda principale di riaccredito del cd. monte ore, senza
esaminare quella di monetizzazione e pagamento del surplus orario, costituisce circostanza incontroversa che la RAGIONE_SOCIALE non abbia poi provveduto al riaccredito ed al pagamento delle stesse. Si insiste, conseguentemente, sul diritto alla monetizzazione ed al pagamento di dette ore, vieppiù perché l’avvenuto pensionamen to impedisce la compensazione delle ore di straordinario con la fruizione di riposi.
1.1.1. In estrema sintesi la doglianza ruota intorno all’assunto che, nel negare il diritto alla monetizzazione delle ore prestate in eccesso, la Corte territoriale si è posta in contrasto con il precedente giudicato.
1.2. Il motivo non può essere accolto, perché si fonda su un presupposto del tutto erroneo. Nella sostanza assume che lo svolgimento di ore di lavoro oltre il debito orario comporti automaticamente il diritto alla percezione del compenso per lavoro straordinario.
1.2.1. Tale affermazione si pone in contrasto con l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel pubblico impiego privatizzato vige il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in virtù del quale il trattamento economico remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti secondo il contratto individuale o collettivo, nonché qualsiasi incarico conferito dall’amministrazione di appartenenza o su designazione della stessa o che sia riconducibile a funzioni e poteri connessi all’ufficio ricoperto; ne consegue che per il lavoro straordinario -inteso quale prestazione eccedente gli orari stabiliti dalla contrattazione collettiva – non compete alcun compenso ulteriore, che è dovuto, invece, solo per particolari prestazioni aggiuntive
specificamente previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva e come tali remunerate sulla base di appositi presupposti, tra cui rientrano, per la dirigenza sanitaria, gli incarichi libero-professionali “intramoenia” ex art. 15-quinquies, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992 ( cfr. , tra le tante, la massimata Cass. n. 32264/2019, rv. 656049-01).
1.3. La sentenza della Corte territoriale si è posta in continuità con detto principio. Infatti, dopo aver correttamente rilevato che alcun giudicato è caduto sulla domanda di monetizzazione delle ore svolte oltre il debito orario (domanda non esaminata dalla sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 245 del 2014, in quanto proposta in via subordinata rispetto a quella di riaccredito del monte ore), pone a fondamento della decisione detto accertamento passato in giudicato per escludere il diritto ai compensi in ragione del rilievo che le ore svolte oltre il debito orario sono retribuite con la percezione della cd. retribuzione di risultato.
1.4. In tal modo la sentenza impugnata si pone in armonia con il principio secondo cui in tema di dirigenza medica nel pubblico impiego privatizzato, lo svolgimento di lavoro straordinario -inteso quale prestazione eccedente gli orari stabiliti dalla contrattazione collettiva -non fa sorgere in capo al dirigente diritti retributivi ulteriori rispetto a quanto previsto a titolo di retribuzione di risultato o a titolo di remunerazione di specifiche attività aggiuntive -ad es. pronta disponibilità, guardie mediche, prestazioni autorizzate non programmabili, ecc. (in tal senso, fra le molte, si veda la massimata Cass. 16711/2020, rv. 658639-01).
1.5. Conclusivamente il motivo va rigettato.
Con la seconda doglianza viene denunziata ancora la violazione dell’art. 2909, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
2.1. Si lamenta che la Corte territoriale abbia indebitamente qualificato come ore di straordinario il monte ore cumulato ed accertato con sentenza passata in cosa giudicata, laddove dette ore sono state qualificate come ‘ ore di recupero’.
2.2. Si sostiene che le ore di recupero non sono assimilabili a quelle di straordinario e che per esse non sono previste le limitazioni di regime dello straordinario. Si argomenta che l’eccedenza oraria emergente dalla turnistica, quale quella qui all’atte nzione, produce riposi compensativi che, se non goduti, com’è nel caso di specie, debbono essere monetizzati al pari delle ferie.
2.3. Il motivo è infondato e va rigettato.
2.4. In disparte l’inammissibilità della doglianza nella parte in cui, attraverso la richiesta di esame del Regolamento aziendale del 18.11.2010, surrettiziamente richiede un riesame di merito, nel resto il motivo è infondato.
2.4.1. Il Collegio evidenzia, infatti, che le ore prestate in eccesso rispetto al cd. debito orario devono essere qualificate come ore di straordinario, senza che tale qualificazione possa essere esclusa per il sol fatto che ne sia consentito il recupero attraverso riposi compensativi.
2.5. Ne discende che -come ritenuto dalla sentenza impugnata -esse sono remunerate attraverso la corresponsione della retribuzione di risultato, in adesione all’orientamento
manifestato sul punto dalla S.C. (cfr. ancora sul punto la già citata Cass. n. 16711/2020, rv. 658639-01, ma anche la precedente Cass. n. 28787/2017, rv. 646383-01), senza che possa competere altro compenso.
2.6. Tanto basta ad escludere, in parte qua, la fondatezza del motivo avendo, peraltro, espressamente rilevato la Corte territoriale, in piena armonia con i principi innanzi ricordati che ‘ la domanda dell’appellante non può trovare accoglimento perché al di là delle ipotesi di lavoro straordinario specificamente previste dalla contrattazione collettiva (servizio di guardia, di pronta disponibilità ed altre attività programmabili) per le qual i nulla ha allegato l’appellante, lo svolgimento di ore eccedenti le 38 settimanali risulta nella fattispecie già compensato, sotto il profilo retributivo, dalla corresponsione della retribuzione di risultato’ (cfr. pag. 5 )
Con la terza censura si deduce la violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
3.1. Nel dettaglio si assume che non sarebbe mai stata fornita la prova da parte dell’RAGIONE_SOCIALE controricorrente del pagamento delle retribuzioni di risultato.
3.2. Il motivo è inammissibile in quanto richiede una rivalutazione di merito non consentita nel giudizio di cassazione.
3.3. La doglianza, infatti, domanda un accertamento di fatto non più esperibile in sede di legittimità e comunque in contrasto con quello già compiuto dal giudice di appello che espressamente dà conto (cfr. pag. 8 IV capoverso del pagamento alla ricorrente
della cd. retribuzione di risultato) del pagamento al dirigente medico della retribuzione di risultato.
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi, € 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 4.7.2024.