Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3463 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3463 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/02/2024
ORDINANZA
OGGETTO: compensi dell’avvocato per prestazioni stragiudiziali
R.G. 16681/2019
C.C. 24-1-2024
sul ricorso n. 16681/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Roma presso il suo studio in Roma in INDIRIZZO
ricorrente
contro
COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, con indirizzi pec EMAIL EMAIL
contro
ricorrente avverso l’ordinanza del giudice di pace d ella Spezia in R.G. 405/2019 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24-12024 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.Con ordinanza depositata in cancelleria il 20-3-2019 il giudice di pace della Spezia ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta da NOME COGNOME al decreto ingiuntivo con il quale lo stesso era stato
condannato a pagare Euro 4.320,00 oltre iva e cpa a favore dell’AVV_NOTAIO per compensi professionali relativi ad assistenza stragiudiziale per richiesta di risarcimento del danno da sinistro stradale. L’ordinanza ha dichiarato che l’opposizione al decreto ingiuntivo avrebbe richiesto la proposizione di ricorso e l’atto di citazione era tardivo. Con ‘integrazione’ depositata il 22-3-2019 il decreto ingiuntivo è stato dichiarato esecutivo.
2.Avverso l’ordinanza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. sulla base di due motivi.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e a ll’esito della camera di consiglio del 24-1-2024 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo, ‘violazione dell’art. 14 del d.lgs. 150/2011 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Vizio di motivazione in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.’ , il ricorrente evidenzia che l’art. 14 d.lgs. 1 settembre 2011 n.150 affida al rito sommario le controversie per i compensi spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali, mentre nella fattispecie è pacifico che la controversia aveva a oggetto onorari pretesi e contestati per attività stragiudiziale; perciò rileva che la causa era soggetta al rito ordinario e correttamente l’opposizione è stata proposta con atto di citazione.
2.Con il secondo motivo, ‘ violazione degli artt. 4 e 14 d.lgs. 150/2011 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.’ , il ricorrente lamenta che l’opposizione sia stata dichiarata inammissibile senza applicare l’art. 4 d.lgs. 150/2011, il quale collega all’eventuale errore sulla scelta del rito la sola conseguenza dell’emissione dell’ordinanza di mutamento del rito, in quanto gli effetti sostanziali e processuali della domanda si
producono secondo le disposizioni del rito seguito prima del mutamento.
3.Preliminarmente deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza sollevata dal controricorrente.
Deve farsi applicazione del principio secondo il quale il requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366 c o. 1 n. 6 cod. proc. civ., quale corollario del requisito di specificità dei motivi, anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021, non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass. Sez. U 18-3-2022 n. 8950 Rv. 664409-01).
Il ricorso risulta rispettoso delle previsioni dell’art. 366 cod. proc. civ., come confermato dal fatto che il controricorrente, al fine di sostenere il difetto di autosufficienza, si lamenta che il ricorrente non abbia specificato, a pag. 3 del ricorso, in quali atti l’AVV_NOTAIO avesse sollevato le sue varie eccezioni, non abbia indicato in quale punto del ricorso monitorio l’avvocato avesse specificato di agire solo per prestazioni di carattere stragiudiziale, abbia omesso di trascrivere parte del provvedimento impugnato e di trascrivere le verbalizzazioni in udienza degli avvocati. Si tratta di omissioni da una parte inesistenti, perché la pronuncia di integrazione dell’ordina nza relativa alla dichiarazione di esecutività del decreto è riportata a pag. 1 del ricorso e non vi era necessità di ulteriori specificazioni, a fronte dell’affermazione che il ricorso per decreto ingiuntivo era stato richiesto
ed emesso per l’importo di Euro 4.320,00 oltre iva e cpa per compenso professionale relativo ad assistenza stragiudiziale prestata in relazione a richiesta di risarcimento del danno da incidente stradale; per il resto le omissioni sono irrilevanti, non sussistendo l’onere di trascrizione integrale degli atti nei termini sostenuti dal controricorrente.
4. Deve essere altresì rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente sulla base della tesi che avverso l’ordinanza del giudice di pace avrebbe dovuto essere proposto appello.
Il controricorrente sostiene che si applichi il principio dell’ultrattività del rito e che il giudice di pace abbia inteso emettere un provvedimento con carattere di sentenza, in quanto ha pronunciato senza emettere ordinanza di mutamento del rito ex art. 4 d.lgs. 150/2011, per cui la decisione è da considerarsi conclusiva di procedimento tenutosi secondo il rito ordinario.
Al contrario, il provvedimento emesso ha la forma di ordinanza, perché è stato espressamente emesso a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 15 -32019, senza che in quell’udienza il giudice di pace avesse neppure invitato le parti a precisare le conclusioni. In ordine al contenuto, l’ordinanza ha dichiarato inammissibile l’opposizione in quanto proposta con atto di citazione, in caso in cui avrebbe dovuto essere proposto ricorso. Quindi il giudice di pace non solo ha statuito nel senso che la causa fosse soggetta al rito sommario di cui all’art. 14 d.lgs. 150/2011 ratione temporis vigente, ma ha anche manifestato in modo consapevole la volontà di seguire quel rito, a prescindere dal fatto di non avere disposto il mutamento del rito; infatti, diversamente, se avesse voluto seguire il rito ordinario, avrebbe pronunciato sentenza dopo avere disposto la precisazione delle conclusioni. In questo modo è stata evidentemente ingenerata nella parte la convinzione di trovarsi di fronte a provvedimento immediatamente ricorribile per Cassazione ex art. 14 co. 4 d.lgs.
150/2011 ratione temporis vigente; ne consegue che il principio dell’apparenza delineato già da Cass. Sez.U 11 -1-2011 n.390 Rv. 615406-01 -finalizzato a escludere che la parte possa conoscere ex post, a impugnazione avvenuta, quale fosse il mezzo di impugnazione esperibileopera nel senso di ritenere l’ordinanza ricorribile per cassazione (cfr. Cass. Sez. 2 1-3-2018 n. 4904 Rv. 648212-01, secondo cui al fine di stabilire il regime di impugnazione del provvedimento con cui si liquidano i compensi dovuti dal cliente al difensore assume rilievo la forma adottata dal giudice in base alla qualificazione che egli abbia dato, anche implicitamente, all’azione esercitata dalla parte).
5.Il primo motivo di ricorso è fondato sotto il profilo della violazione dell’art. 14 d.lgs. 150/2011, con conseguente assorbimento del secondo motivo e di ogni ulteriore questione.
Il rito sommario speciale di cui all’art. 14 d.lgs. 150/2011 nella formulazione precedente al d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 non è applicabile qualora la controversia abbia a oggetto attività professionale stragiudiziale civile, non strumentale o complementare all’attività propriamente processuale (cfr. Cass. Sez. U 23-2-2018 n. 4485, in motivazione par. 3.2 e precedenti ivi richiamati, Cass. Sez. L 13-2-2023 n. 4330 Rv. 666938-01; anche Cass. Sez. 2 31-8-2023 n. 25543 Rv. 66892901, riconoscendo all’opponen te al decreto ingiuntivo ottenuto dall’avvocato per il pagamento di compensi relativi a prestazioni stragiudiziali, la possibilità di optare per la proposizione del ricorso in opposizione nella forma del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. ratione temporis vigente, esclude l’applicab ilità del rito sommario speciale). In effetti, la soluzione di escludere l’applicazione del rito sommario speciale alle controversie, quale quella di specie, relativa al pagamento di prestazioni professionali esclusivamente stragiudiziali è imposta dalla stessa dizione letterale dell’art. 14 d.lgs. 150/2011,
invariata sul punto a seguito delle modifiche di cui al d.lgs. 149/2002, non solo laddove fa riferimento al primo comma alle controversie relative a ‘onorari, diritti e spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali’ , ma anche laddove prevede al secondo comma la competenza dell”ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera’ , che evidentemente non è individuabile nel caso in cui l’avvocato abbia svolto esclusivamente attività stragiudiziale.
6.Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere cassata, rimettendo la causa al giudice di pace della Spezia in persona di diverso magistrato, al fine di decidere nel merito l’opposizione al decreto ingiuntivo proposta da NOME COGNOME.
Il giudice del rinvio deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità ex art. 385 co. 3 cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al giudice di pace della Spezia in persona di diverso magistrato anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione