Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3294 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 3294 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 30013/2020 proposto da:
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE e domiciliata per legge in INDIRIZZO;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
nonché
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, gli ultimi tre nella qualità di eredi di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi d all’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
nonché
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE e domiciliata per legge in INDIRIZZO;
-controricorrente –
nonché
NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMENOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-intimati-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Roma, n. 2857/2020, pubblicata il 15 giugno 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/01/2024 dal
Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno esposto, con citazione notificata il 31 marzo 2013, di essere medici specializzatisi in varie discipline.
Essi hanno proposto, quindi, come evidenziato nella sentenza qui impugnata, ‹‹domande di adeguata remunerazione›› in relazione ‹all’obbligo di attuazione RAGIONE_SOCIALEe Direttive CEE n. 362/75, n. 363/75 e 82/76››.
Si sono costituite la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 3316/2017, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei Ministeri e ha condannato la RAGIONE_SOCIALE a risarcire il danno in favore di alcuni dei ricorrenti.
In particolare, ha rigettato le domande di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
La RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello, precisando che la sua impugnazione era notificata ai soli fini RAGIONE_SOCIALE denuntiatio litis a NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME e NOME COGNOME si sono costituiti chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello.
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto appello incidentale.
Sono rimasti contumaci NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 2857/2020, ha accolto l’appello principale nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, rigettando le loro domande, e ha respinto l’appello incidentale di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Inoltre, ha dichiarato inammissibile la domanda di NOME COGNOME, respinto l’appello principale contro NOME COGNOME e accolto in parte l’appello principale nei confronti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
La RAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso e ha proposto ricorso incidentale nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, sulla base di un motivo.
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha pure notificato, ai soli fini di denuntiatio litis , il suo ricorso incidentale a NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME
COGNOME, che non hanno svolto, con riferimento al citato ricorso incidentale, attività difensiva.
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, gli ultimi tre nella qualità di eredi di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno resistito con controricorso al ricorso incidentale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE e hanno proposto, a loro volta, ricorso incidentale sulla base di un motivo.
La RAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti principali deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. e 24 e 111 Cost. in quanto la corte territoriale non avrebbe potuto esaminare per la prima volta in appello e d’ufficio se i diplomi da lo ro conseguiti rientrassero tra le specializzazioni riconosciute a livello di Direttiva CEE, atteso che la RAGIONE_SOCIALE aveva contestato il riconoscimento comunitario dei diplomi di specializzazione in loro possesso solo in secondo grado, con la conseguenza che, sul punto si era formato un giudicato interno.
La doglianza è infondata.
Infatti, come affermato da giurisprudenza recente e ormai da ritenere consolidata, in tema di diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento RAGIONE_SOCIALE direttiva comunitaria n. 82/76/CEE (riassuntiva di precedenti direttive), in favore dei medici iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1983 ed il 1991, la mancata inclusione del corso di specializzazione tra quelli espressamente previsti negli elenchi contenuti nelle direttive costituisce una questione di puro diritto, come tale sempre rilevabile dal giudice, anche di ufficio, indipendentemente dalle allegazioni in fatto RAGIONE_SOCIALEe parti, mentre l’eventuale equipollenza del corso
stesso ad altri corsi riconosciuti in almeno due stati membri costituisce una questione mista, di fatto e di diritto, che deve essere valutata anche in base alle specifiche allegazioni RAGIONE_SOCIALE parte attrice in ordine alle circostanze di fatto da cui emerga tale equipollenza, nonché alle relative contestazioni RAGIONE_SOCIALE controparte e, ove necessario, con riguardo alla sufficienza RAGIONE_SOCIALEe prove che la parte attrice deve fornire in merito all’equipollenza stessa (Cass., Sez. 3, n. 18736 del 3 luglio 2023).
In particolare, è stato affermato (Cass., Sez. 3, n. 25363 del 25 agosto 2022) che, in tema di indennità per mancata percezione di adeguata remunerazione per la frequenza RAGIONE_SOCIALEe scuole di specializzazione in medicina, l’inclusione dei corsi di specializzazione negli elenchi allegati alle direttive europee che hanno imposto tale remunerazione, ovvero la loro equipollenza a corsi previsti in almeno due Stati membri, è un fatto costitutivo RAGIONE_SOCIALE domanda e, quindi, va allegato e dimostrato dal medico attore, con la conseguenza che la relativa contestazione non è oggetto di un’eccezione, in senso stretto od in senso lato, ma di una mera difesa, e, pertanto, non è preclusa in appello dal divieto ex art. 345, comma 2, c.p.c., fatti salvi gli effetti RAGIONE_SOCIALE eventuale non contestazione, la quale può operare esclusivamente rispetto alle deduzioni in fatto (cioè, riguardo alla equipollenza RAGIONE_SOCIALE specializzazione), non già alle questioni giuridiche (quali la corrispondenza tra la specializzazione conseguita e quelle espressamente incluse negli elenchi).
Ormai superato deve ritenersi, quindi, il difforme precedente indicato dai ricorrenti (Cass., Sez. 6-3, n. 2529 del 1° febbraio 2018).
Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe direttive 362/75/CEE, 363/75/CEE e 82/76/CEE, del d.lgs. n. 257 del 1991, del d.m. 31 ottobre 1991, del d.m. 27 luglio 1990, del d.m. 10 marzo 1983, del d.m. 30 gennaio 1998 in quanto la corte territoriale avrebbe errato nell’affermare che le loro specializzazioni non rientravano nei menzionati elenchi.
Essi evidenziano che l’errore riguarderebbe le seguenti posizioni:
per NOME COGNOME e NOME COGNOME, la specializzazione in Chirurgia d’urgenza e di Pronto soccorso;
per NOME COGNOME, la specializzazione in Clinica Pediatrica;
per NOME COGNOME e NOME COGNOME, la specializzazione in Malattie RAGIONE_SOCIALE‘Apparato Cardiovascolare;
per NOME COGNOME e NOME COGNOME, la specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva;
per NOME COGNOME, la specializzazione triennale in Fisiopatologia e Fisiochinesiterapia Respiratoria;
per NOME COGNOME, la specializzazione quadriennale in Nefrologia; per NOME COGNOME, la specializzazione quadriennale in Oftalmologia.
La Corte d’appello di Roma non avrebbe considerato che:
molte RAGIONE_SOCIALEe specializzazioni riportate trovavano corrispondenza nei titoli community RAGIONE_SOCIALE e cardio vascolar-disease o cardiologie et medecine des affections vasculaires , inclusi nell’elenco di cui all’art. 7, par. 2, Direttiva 75/362/CEE;
la mancata inclusione di un titolo specialistico negli elenchi non impediva che lo stesso potesse essere considerato equipollente, ove corrispondente per insegnamenti e materie trattate nel corso, ad altro indicato nell’elenco; esisteva un principio di equivalenza del diploma conseguito con quello comune a due o più Stati membri;
la giurisprudenza di legittimità aveva stabilito che, con riferimento alla specializzazione in medicina e chirurgia, il suo mancato inserimento nell’elenco previsto dal d.lgs. n. 257 del 1991, art. 1, comma 2, non era di ostacolo al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE borsa di studio richiesta, e aveva riconosciuto l’equipollenza del titolo in Igiene e medicina preventiva;
l’art. 1 del d.lgs. n. 257 del 1991 aveva disposto che con d.m. fosse formato un elenco RAGIONE_SOCIALEe specializzazioni riconosciute ai fini di causa;
tale elenco era stato predisposto con d.m. 31 ottobre 1991, poi aggiornato;
le specializzazioni dei ricorrenti rientravano in quest’ultimo elenco o in quelli successivi.
La doglianza merita parziale accoglimento.
Innanzitutto, si osserva che va riconosciuto il diritto alla borsa di studio in favore di medici iscritti a una scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva, in quanto essa esiste in numerosi Paesi RAGIONE_SOCIALE‘Unione:
in quelli anglosassoni con la denominazione RAGIONE_SOCIALE , specializzazione già menzionata dalla direttiva CEE n. 363 del 1975;
in Francia con la corrispondente specializzazione in Santé publique et médicine sociale , espressamente prevista dalla direttiva CEE n. 16 del 1993.
A identiche conclusioni è giunta anche la precedente giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE S.C. (Cass., Sez. 3, n. 21798 del 28 ottobre 2016, confermata dalle successive Cass., Sez. 3, n. 13760 del 31 maggio 2018; Cass., Sez. 3, n. 458 del 10 gennaio 2019, non massimata; Cass., Sez. 3, n. 20468 del 17 luglio 2023, non massimata).
È stato, poi, di recente precisato che tale specializzazione è da ritenersi del tutto ‹‹corrispondente›› (e non meramente ‹‹equipollente››) alle categoria di specializzazione denominata RAGIONE_SOCIALE , inclusa nell’art. 7 RAGIONE_SOCIALE direttiva 75/362, di cui costituisce la sostanziale traduzione in italiano, e – a conferma di tale affermazione – si ricorda che la versione italiana RAGIONE_SOCIALE direttiva 93/16 (che ha carattere meramente compilativo, non innovativo), reca, a fianco RAGIONE_SOCIALE denominazione di categoria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , in parentesi, l’indicazione/traduzione RAGIONE_SOCIALEe denominazione in italiano, come Igiene e Medicina Preventiva (Cass., Sez. 3, n. 25414 del 26 agosto 2022).
Pertanto, va accolto il ricorso di NOME COGNOME e NOME COGNOME, entrambi specializzati in Igiene e Medicina Preventiva.
Pure fondata è la censura nella parte in cui critica il rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda proposta da NOME COGNOMECOGNOME specializzatisi in Oftalmologia, in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il corso di specializzazione in parola, con la denomin azione di Oculistica, è compreso nell’elenco di cui all’art.5 RAGIONE_SOCIALE direttiva n. 75/362/CEE; inoltre, vi è la comunanza RAGIONE_SOCIALE specializzazione in Ophtalmology a due o più Stati membri (Cass., Sez. 3, n. 20468 del 17 luglio 2023, non massimata).
Allo stesso modo, va condivisa la censura concernente la specializzazione in Nefrologia.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto il diritto a chi avesse conseguito tale specializzazione alla borsa di studio in questione (Cass., Sez. 6-3, n. 6469 del 31 marzo 2015; Cass., Sez. L, n. 9561 del 7 aprile 2023), anche perché contenuto nell’elenco di cui alla Direttiva n. 75/362/CEE (Cass., Sez. 3, n. 22892 del 10 novembre 2016).
Pertanto, va accolto il ricorso di NOME COGNOME.
Vanno rigettate, invece, le contestazioni di NOME COGNOME e NOME COGNOME, che hanno una specializzazione in Chirurgia d’urgenza e di Pronto soccorso, di NOME COGNOME, con specializzazione in Clinica Pediatrica, di NOME COGNOME e NOME COGNOME, la cui specializzazione è in Mal attie RAGIONE_SOCIALE‘Apparato Cardiovascolare, e di NOME COGNOME, la specializzazione RAGIONE_SOCIALE quale è in Fisiopatologia e Fisiochinesiterapia Respiratoria.
Con riferimento alla specializzazione in Chirurgia d’urgenza e pronto soccorso, Clinica pediatrica e Malattie RAGIONE_SOCIALE‘apparato cardiovascolare, si evidenzia che esse non compaiono formalmente nell’elenco di cui agli artt. 5 e 7 RAGIONE_SOCIALE c.d. Direttiva Riconoscimento, ossia la Direttiva 75/362/CEE, né
negli artt. 4 e 5 RAGIONE_SOCIALE Direttiva 75/363/CEE (Cass., Sez. 3, n. 25414 del 26 agosto 2022, non massimata sul punto).
Identiche considerazioni sono state fatte in ordine alla specializzazione in Fisiopatologia e fisiochinesiterapia respiratoria (Cass., Sez. 3, n. 39826 del 14 dicembre 2021, non massimata).
Ne consegue, in assenza di detto inserimento, che l’equipollenza dei corsi deve esser accertata in concreto, il che implica, necessariamente, anche riscontri fattuali che deve compiere il giudice di merito, sicché, in mancanza (come nella specie) di specifiche indicazioni nel ricorso RAGIONE_SOCIALE parte circa la sede dei gradi merito e il tenore RAGIONE_SOCIALEe allegazioni in cui siffatto accertamento sia stato sollecitato, la relativa questione è inammissibile nel giudizio di cassazione (Cass., Sez. 3, n. 23199 del 15 novembre 2016).
Non si tratta, infatti, di mera questione nominale, risolvibile attraverso la verifica RAGIONE_SOCIALE più o meno simile denominazione RAGIONE_SOCIALE specializzazione, ma di questione di fatto che implica l’accertamento del contenuto e RAGIONE_SOCIALEe modalità di svolgimento dei corsi di specializzazione.
In pratica, la concreta equipollenza del corso, indipendentemente dalla sua denominazione, ad un corso di specializzazione comune a due o più altri stati membri e come tale indicato nell’art. 7 RAGIONE_SOCIALE direttiva citata, deve essere provata e allegata dall’is tante (Cass., Sez. 3, n. 458 del 10 gennaio 2019, non massimata).
Tra le specializzazioni cui è riferito il motivo si evidenzia, comunque, che questa S.C. ha già rilevato che la Chirurgia d’urgenza non è inclusa nell’ acquis communautaire (Cass., Sez. L, n. 147 RAGIONE_SOCIALE‘8 gennaio 2016, non massimata; Cass., Sez. 3, n. 1058 del 17 gennaio 2019, che richiama la direttiva n. 362/1975/CEE e non massimata; Cass., Sez. 3, n. 9217 del 22 marzo 2022, non massimata).
Inoltre, l’equipollenza alle previsioni comunitarie RAGIONE_SOCIALE specializzazione in Malattie RAGIONE_SOCIALE‘apparato cardiovascolare è stata negata da Cass, Sez. 3, n. 25414 del 26 agosto 2022, non massimata sul punto, e da Cass., Sez. 3, n. 33634 del 15 novembre 2022, non massimata.
Non è pertinente, con riferimento alla specializzazione in Malattie RAGIONE_SOCIALE‘apparato cardiovascolare, il richiamo al precedente di Cass. n. 20186, Sez. 3, del 31 luglio 2018, che ne ha affermato l’assimilabilità alla specializzazione in Cardiologia.
Tale arresto sostiene che, quando, nell’ordinamento italiano, un medico -specializzatosi, nella situazione di inadempimento statuale alle direttive in materia di medici specializzandi 75/362, 75/363 e 82/76, in un corso di specializzazione non compreso fra quelli indicati come comuni a tutti gli stati membri nell’art. 5 RAGIONE_SOCIALE direttiva 75/363 ed assunto, però, come equivalente ad un corso di specializzazione comune solo a due o più altri stati membri -faccia valere il diritto al risarcimento del danno per il detto inadempimento, il giudice italiano è tenuto a verificare in concreto se quella equivalenza vi fosse, in quanto il diritto comunitario di cui alle dette direttive, ove fosse stato tempestivamente adempiuto dallo RAGIONE_SOCIALE italiano, avrebbe dovuto attribuire al medico che avesse conseguito la specializzazione per il corso non indicato, il diritto di esigere l’adeguata remunerazione, nel presupposto RAGIONE_SOCIALE‘equivalenza del corso ad uno di quelli indicati come comuni soltanto a due o più stati membri, sebbene solo dopo verifica in concreto RAGIONE_SOCIALE‘equivalenza stessa. Si afferma, poi, nel citato arresto, che tale verifica concreta va rimessa al giudice di rinvio, che, vi provvederà sulla base RAGIONE_SOCIALEe allegazioni e RAGIONE_SOCIALEe contestazioni già esistenti ed introdotte nei gradi merito e senza che sia consentito di introdurne di nuove. Non è dato comprendere se, nel caso esaminato allora dalla Suprema Corte, il ricorso per cassazione contenesse o meno quelle specifiche indicazioni (circa la sede dei gradi merito e il tenore RAGIONE_SOCIALEe allegazioni in cui l’accertamento RAGIONE_SOCIALE equipollenza RAGIONE_SOCIALE specializzazione ottenuta sia stato sollecitato) che, secondo l’indirizzo qui accolto e ribadito, devono considerarsi richieste a pena di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE doglianza sul punto.
Si osserva, inoltre, che non ha rilievo la normativa invocata dai ricorrenti, ossia il d.m. 27 luglio 1990, il d.m. 31 ottobre 1991 e il d.m. 30 gennaio 1998.
Come già in proposito rimarcato da questa RAGIONE_SOCIALE in analoghe fattispecie, un credito risarcitorio (o indennitario, se si preferisce) degli odierni ricorrenti in tanto sarebbe predicabile in iure , in quanto potesse affermarsi che, se lo RAGIONE_SOCIALE italiano avesse dato attuazione alle direttive comunitarie entro il termine da quelle previsto, gli odierni ricorrenti avrebbero beneficiato di un incremento patrimoniale che, invece, hanno perduto.
I ricorrenti qui interessati hanno dedotto, con l’eccezione di NOME COGNOME e NOME COGNOME, la cui posizione sarà poi valutata, di avere frequentato le rispettive scuole di specializzazione tra il 1981 ed il 1989.
Pertanto, nel periodo compreso tra la scadenza del termine per lo RAGIONE_SOCIALE italiano di dare attuazione alle direttive comunitarie (1982), e il completamento del corso di specializzazione da parte degli odierni ricorrenti, non esisteva ancora alcuna RAGIONE_SOCIALEe norm e sulla ‹‹equipollenza›› RAGIONE_SOCIALEe specializzazioni invocate dagli odierni ricorrenti (e segnatamente il d.m. 30 ottobre 1991 il d.m. 30 gennaio 1998 e il differente d.m. 27 luglio 1990).
È, quindi, giuridicamente insostenibile che il corso di specializzazione frequentato dagli odierni ricorrenti debba ritenersi equipollente a quelli previsti in almeno altri due Stati membri, in virtù di norme che non esistevano all’epoca in cui quel corso venne frequentato. E se può imputarsi allo RAGIONE_SOCIALE italiano di avere dato tardiva attuazione alla Direttiva 1975/363 (come modificata dalla Direttiva 1982/76), nella parte che imponeva agli Stati membri l’obbligo di remunerare i dottori specializzandi, certamente non gli si può rimproverare a titolo di ‹‹illecito comunitario›› di non avere ampliato il novero RAGIONE_SOCIALEe specializzazioni equipollenti, dal momento che tale ampliamento per gli Stati membri costituiva una facoltà, e non un obbligo loro imposto dalla normativa comunitaria (Cass., Sez. 3, n. 20303 del 26 luglio 2019, non massimata sul punto).
In ordine alla posizione di NOME COGNOME e NOME COGNOME, confermate le ragioni già esposte che conducono, comunque, al rigetto del loro ricorso, deve aggiungersi quanto segue.
NOME COGNOME sostiene di avere frequentato la scuola di specializzazione dal 1989 al 1994. NOME COGNOME, invece, indica gli anni dal 1988 al 1992. Entrambi fondano il loro diritto sul d.m. 27 luglio 1990 e sul d.m 30 gennaio 1998.
Al riguardo, si osserva che i decreti ministeriali rilevanti nella specie sono quelli approvati a decorrere dal 1991 in poi, sulla base RAGIONE_SOCIALEe previsioni del d.lgs. n. 257 del 1991 e del successivo d.lgs. n. 368 del 1999, emessi al fine di aggiornare l’elen co dei corsi di specializzazione di tipologie e durata conformi alle norme RAGIONE_SOCIALEe Comunità economiche europee.
Pertanto, siccome l’ampliamento RAGIONE_SOCIALEe scuole di specializzazione ‹‹equipollenti›› a quelle previste dalla normativa europea, cioè l’attivazione dei corsi di specializzazione ‹‹di tipologie e durata conformi alle norme RAGIONE_SOCIALEe Comunità economiche europee›› di cui al decreto ministeriale del 31 ottobre 1991 e successivi, è avvenuto, per la prima volta, in base alle previsioni del decreto legislativo n. 257 del 1991, a decorrere esclusivamente dall’anno accademico 1991/1992, non può assumere rilievo, nel nostro caso, il contenuto del d.m. 27 luglio 1990, il quale concerneva l’integrazione alle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 1983 recante l’elenco RAGIONE_SOCIALEe discipline equipollenti ed affini rispetto a quelle oggetto degli esami di idoneità e dei concorsi di assunzione presso le unità sanitarie locali e, quindi, nulla aveva a che vedere con la presente materia.
I ricorrenti invocano l’applicazione dei principi enunciati da Cass., n. 19730 del 23 luglio 2019.
Questa decisione, occupandosi RAGIONE_SOCIALE specializzazione in igiene mentale, ha rilevato che questa non era compresa né nell’elenco di cui all’art. 5, comma 3, RAGIONE_SOCIALE direttiva 75/362/CEE né in quello ex art. 7, comma 2, RAGIONE_SOCIALE medesima direttiva, il quale, però, prevedeva la psichiatria, la neuropsichiatria e la psichiatria infantile, né nel d.m. 31 ottobre 1991, che includeva la psichiatria e la neuropsichiatria infantile. La Corte d’appello aveva ritenuto, peraltro, di potere disporre la richiesta equiparazione richiamando il testo del d.m. 27 luglio 1990, che aveva compiuto una
valutazione di equipollenza tra la psichiatria e l’igiene mentale, anche se ai diversi fini degli esami di idoneità e dei concorsi nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe unità sanitarie locali. Ne deriva che, nel particolare caso esaminato nel 2019, vi era stata una valutazione di equipollenza ad opera del giudice del merito, che aveva, tramite il d.m. 27 luglio 1990, che non poteva avere ovviamente alcun collegamento con il d.lgs. n. 257 del 1991, ritenuto che l’equiparazione ivi prevista, benché disposta ai fini degli esami d i idoneità del personale del ruolo RAGIONE_SOCIALE dei medici, avesse un fondamento scientifico che andava oltre il ristretto ambito concorsuale e che consentiva di affermare che, in base al d.m. 31 ottobre 1991, pure la specializzazione in igiene mentale fosse da ricomprendere tra quelle che davano diritto alla remunerazione prevista dal d.lgs. n. 257 del 1991.
Nella presente controversia, però, nessuna valutazione del genere è stata compiuta dal giudice del merito.
Potrebbe assumere rilievo, quindi, esclusivamente il d.m. 30 gennaio 1998.
In realtà, la S.C. ha già affermato che il d.m. 30 gennaio 1998 non ha nulla a che vedere con la presente materia (Cass., Sez. 3, n. 1058 del 17 gennaio 2019, non massimata; Cass., Sez. 3, n. 9217 del 22 marzo 2022, non massimata).
Si tratta, infatti, di uno dei decreti coi quali periodicamente il RAGIONE_SOCIALE stabilisce l’equivalenza RAGIONE_SOCIALEe specializzazioni previste dalla normativa regolamentare per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE.
Pertanto, la circostanza che, in detto d.m., la specializzazione in chirurgia d’urgenza sia equiparata, al fine RAGIONE_SOCIALE nomina a dirigente RAGIONE_SOCIALE, alla specializzazione in medicina interna, non vuol dire affatto che l’una e l’altra specializzazione siano ‹‹equipollenti›› per i fini di cui all’art. 7 RAGIONE_SOCIALE Direttiva 362/75/CEE.
Qualora si voglia prescindere da quanto rilevato, si osserva che i corsi di specializzazione frequentati dai ricorrenti hanno avuto inizio (e si sono
altresì conclusi) anteriormente all’entrata in vigore del d.m. 30 gennaio 1998 il quale, quindi, non può trovare applicazione.
Infatti, l’ampliamento del novero RAGIONE_SOCIALEe specializzazioni equipollenti avvenuto con quest’ultimo d.m. può consentire di fare rientrare tra quelli aventi le caratteristiche richieste dalle direttive europee ai fini del diritto all’adeguata remunerazione per la loro frequenza esclusivamente i corsi iniziati a partire dall’anno accademico successivo alla sua approvazione, mentre, per quelli iniziati negli anni precedenti (e disciplinati, per tutta la loro durata, o dalla normativa anteriore al d.lgs. n. 257 del 1991 o da quella che ne costituiva attuazione, come il d.m. 31 ottobre 1991), l’eventuale equipollenza rispetto a diversi corsi comuni a più stati membri non può farsi discendere, in via RAGIONE_SOCIALE, dalla normativa interna, come sostengono i ricorrenti, ma va eventualmente allegata e dimostrata in base alle specifiche caratteristiche concrete del corso frequentato, e, come già evidenziato, in questo giudizio tale equipollenza, per quanto emerge dagli atti, non risulta essere stata né allegata, né dimostrata (Cass., Sez. 3, n. 18738 del 3 luglio 2023, non massimata, che esprime analoghe considerazioni in ordine al d.m. 31 ottobre 1991).
Con il terzo motivo il solo NOME COGNOME lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 324 c.p.c. e 2909 c.c. perché la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere sussistente un giudicato esterno, costituito dalla sentenza RAGIONE_SOCIALE S.C. n. 24087 del 2011, con riferimento alla quale pendeva querela di falso.
La doglianza è inammissibile, stante la sua irrilevanza.
Infatti, se anche il ricorrente non avesse sottoscritto il ricorso che ha condotto alla sentenza RAGIONE_SOCIALE S.C. n. 24087 del 2011, la sentenza di appello lì impugnata sarebbe passata in giudicato nei suoi confronti.
Deve essere esaminato, quindi, il ricorso incidentale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Con un unico motivo la P.A. contesta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe direttive sopra citate, RAGIONE_SOCIALE legge n. 370 del 1999, RAGIONE_SOCIALE‘art. 117 Cost. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1218 c.c. in quanto la corte territoriale avrebbe errato a riconoscere il diritto al risarcimento del danno in capo ai medici che avevano frequentato corsi iniziati prima del 1983, applicando i principi espressi da Cass., SU, n. 20348 del 31 luglio 2018.
La doglianza è infondata.
Infatti, la Sezione Lavoro, con ordinanza interlocutoria n. 821 del 2020, ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione inerente alla sussistenza del diritto alla retribuzione e, quindi, al risarcimento del danno, in capo agli specializzandi che avevano iniziato il corso in data antecedente all’anno accademico 1982/1983 e lo avevano proseguito per una frazione temporale successiva al 1° gennaio 1983.
Le Sezioni Unite hanno pronunciato ordinanza n. 23901/2020 di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea che, con sentenza 3 marzo 2022, in causa C590/20, ha dichiarato che l’art. 2, par. 1, lett. c), l’art. 3, par. 1 -2 e l’allegato RAGIONE_SOCIALE direttiva 75/363/CE, come modificata dalla direttiva 82/76/CE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o ridotto come medico specialista, iniziata prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE direttiva del 1982 (29 gennaio 1 982) e proseguita dopo che sia scaduto il termine di adeguamento (1° gennaio 1983), deve essere oggetto di una remunerazione adeguata per il periodo successivo al 1° gennaio 1983, a condizione che la formazione riguardi una specializzazione comune a tutti gli Stati membri, o a due o più di essi, e menzionata negli artt. 5 o 7 RAGIONE_SOCIALE direttiva 75/363/CE.
Di conseguenza, le Sezioni Unite, con sentenza n. 20278 del 23 giugno 2022, hanno enunciato il principio per il quale ‹‹Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento RAGIONE_SOCIALE direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassuntiva RAGIONE_SOCIALEe direttive n. 75/362/Cee e n. 75/363/Cee, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici
anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 10 gennaio 1983 e fino alla conclusione RAGIONE_SOCIALE formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 RAGIONE_SOCIALE d ir. 75/362/CEE››.
5) Deve essere esaminato, quindi, il ricorso incidentale di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, gli ultimi tre nella qualità di eredi di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Con un unico motivo essi lamentano la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme e dei principi comunitari in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie, RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di giustizi a RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea del 18 gennaio 2018 C616/16 e 617/16, degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALE legge n. 370/99 e del d.lgs. n. 257/91, nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in punto di liquidazione del danno.
I ricorrenti incidentali si dolgono del fatto che la Corte d’appello di Roma ha escluso che sull’importo risarcitorio a loro riconosciuto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALE legge n. 370 del 1999 dovessero calcolarsi la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi.
La doglianza è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., in quanto il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per mutare siffatto orientamento.
Infatti, in tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all’anno 1991, a seguito RAGIONE_SOCIALE‘intervent o con il quale il legislatore – dettando l’art. 11 RAGIONE_SOCIALE legge n. 370 del 1999 ha effettuato una aestimatio del danno,
alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive si è sostituita un’obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale – secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 c.c. – gli interessi legali p ossono essere riconosciuti solo dall’eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione RAGIONE_SOCIALE domanda giudiziale, con la conseguenza che va esclusa la spettanza RAGIONE_SOCIALE rivalutazione e dei correlati interessi compensativi, salva rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prima RAGIONE_SOCIALE maturazione RAGIONE_SOCIALEe preclusioni assertive o di merito e di quelle istruttorie (Cass., Sez. 6-3, n. 1641 del 24 gennaio 2020; Cass., Sez. 6-3, n. 34879 del 17 novembre 2021, non massimata).
Si tratta di una giurisprudenza ormai consolidata dalla quale questo Collegio non vede ragioni per discostarsi.
Per ciò che concerne la richiesta dei ricorrenti incidentali di rimessione RAGIONE_SOCIALE questione oggetto del motivo alla Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea, si rileva che questa va respinta.
Al riguardo, trova applicazione il principio enunciato dalla decisione RAGIONE_SOCIALE Grande Sezione RAGIONE_SOCIALE CGUE del 6 ottobre 2021, nella causa C561/19, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in base al quale ‘L’articolo 267 TFUE deve essere interpre tato nel senso che un giudice RAGIONE_SOCIALE avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno deve adempiere il proprio obbligo di sottoporre alla Corte una questione relativa all’interpretazione del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione sol levata dinanzi ad esso, a meno che constati che tale questione non è rilevante o che la disposizione di diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione di cui trattasi è già stata oggetto d’interpretazione da parte RAGIONE_SOCIALE Corte o che la corretta interpretazione del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione s’impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi. La configurabilità di siffatta eventualità deve essere valutata in funzione RAGIONE_SOCIALEe caratteristiche proprie del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione, RAGIONE_SOCIALEe particolari difficoltà che la sua interpretazione presenta e del rischio di
divergenze giurisprudenziali in seno all’Unione. Tale giudice non può essere esonerato da detto obbligo per il solo motivo che ha già adito la Corte in via pregiudiziale nell’ambito del medesimo procedimento RAGIONE_SOCIALE. Tuttavia, esso può astenersi dal sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte per motivi d’irricevibilità inerenti al procedimento dinanzi a detto giudice, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività’.
Si tratta di una specificazione del più RAGIONE_SOCIALE principio già enunciato dalla sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di giustizia 6 ottobre 1982, causa C-283/81, CILFIT c. RAGIONE_SOCIALE, la quale ha chiarito ormai da tempo che i giudici nazionali, le cui decisioni non possono costituire oggetto di ricorso giurisdizionale di diritto interno, ‘sono tenuti, qualora una questione di diritto comunitario si ponga dinanzi ad essi, ad adempiere il loro obbligo di rinvio, salvo che abbiano constatato che la questione non è pertinente, o che la disposizione comunitaria di cui è causa ha già costituito oggetto di interpretazione da parte RAGIONE_SOCIALE Corte, ovvero che la corretta applicazione del diritto comunitario si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi’.
In concreto, la Corte di giustizia ha enunciato, nel 1982, le tre circostanze che, ancora oggi, sollevano il giudice ‘avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno’ da un adempimento altrimenti obbligatorio (punti 12-16 RAGIONE_SOCIALE sentenza).
Tali circostanze si possono riassumere come segue:
l’identità materiale RAGIONE_SOCIALE fattispecie ad altra su cui la Corte di giustizia si sia già espressa;
la presenza di una giurisprudenza consolidata RAGIONE_SOCIALE Corte stessa sul medesimo punto di diritto all’esame del giudice RAGIONE_SOCIALE, anche in assenza di identità materiale RAGIONE_SOCIALE fattispecie (c.d. teoria RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE éclairé );
la mancanza di ogni ragionevole dubbio sull’applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme rilevanti di diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione (c.d. teoria RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE clair ).
Con riferimento alla tematica oggetto RAGIONE_SOCIALE presente controversia, si osserva che nella disciplina comunitaria non vi è una definizione di retribuzione adeguata e non sono posti i criteri per la determinazione RAGIONE_SOCIALE stessa.
Questa circostanza è confermata dalla pronuncia RAGIONE_SOCIALE Corte di giustizia, 24 gennaio 2018, C-616/16 e C-617-16, COGNOME, la quale ritiene sufficiente a garantire un risarcimento congruo del danno in questione un’applicazione retroattiva, regolare e completa RAGIONE_SOCIALEe misure di attuazione RAGIONE_SOCIALE direttiva 82/76, purché sia data agli interessati la possibilità di provare l’esistenza di perdite supplementari.
La giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE, però, riconosce proprio una tutela di questo tipo, ammettendo, altresì, che i beneficiari del detto risarcimento possano dimostrare le loro perdite ulteriori.
In tal modo è pure esclusa ogni disparità di trattamento, dato che la quantificazione in discussione è stata espressione di una scelta che rientra nelle opzioni legislative di regolare diversamente situazioni successive nel tempo.
Pertanto, deve ritenersi che, alla luce di quanto già affermato dalla Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea, non vi siano i presupposti per accogliere la richiesta di rimessione avanzata dai ricorrenti incidentali.
Il ricorso principale è accolto, limitatamente al secondo motivo, nei termini di cui in motivazione, quanto alla posizione di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, è dichiarato inammissibile per ciò che concerne la terza censura ed è rigettato per il resto.
Il ricorso incidentale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.A. è rigettato.
Il ricorso incidentale di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, gli ultimi tre nella qualità di eredi di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME è dichiarato inammissibile.
La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito anche in ordine alle spese di legittimità.
Le spese di lite del giudizio di legittimità sono compensate ex art. 92 c.p.c. fra NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, gli ultimi tre nella qualità di eredi di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, da una parte, e la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, dall ‘altra, in ragione RAGIONE_SOCIALE reciproca soccombenza.
Non sussiste l’obbligo, per la P.A. ricorrente incidentale, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto, trattandosi di Amministrazione statale non tenuta al pagamento di detto contributo.
Tale obbligo grava, invece, sui ricorrenti principali NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, la cui impugnazione è stata rigettata, e su NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, gli ultimi tre nella qualità di eredi di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in ragione RAGIONE_SOCIALE dichiarazione di inammissibilità del loro ricorso incidentale.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il secondo motivo del ricorso principale, nei termini di cui in motivazione, quanto alla posizione di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, rigettandolo per la restante parte;
rigetta il primo motivo del ricorso principale, dichiarato inammissibile il terzo;
rigetta il ricorso incidentale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, gli ultimi tre nella qualità di eredi di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
cassa la sentenza impugnata, limitatamente alla posizione di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che deciderà la causa nel