Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34656 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34656 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28856/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, ricorrente
contro
Fallimento della Societa’ RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, elettivamente domiciliato in Firenze INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME COGNOME Nicola (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende, controricorrente avverso il decreto di Tribunale Firenze in n.1812/2022 depositato il 25/10/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1 Il Giudice Delegato del Fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, con decreto che rese esecutivo lo stato passivo, escluse, in accoglimento dell’eccezione di inadempimento sollevata dalla curatela, il credito per il complessivo importo di € 60.864,09, in collocazione privilegiata ex art. 2751 bis nr. 2 c.c. per la quota relativa al biennio, e il resto, in via chirografaria, insinuato da COGNOME NOME, relativo al preteso compenso professionale per aver svolto, in favore della società fallita, attività di presidente del collegio sindacale nel periodo compreso tra l’anno 2007 fino alla data di cessazione della carica sociale (24/3/2015).
2 Sulla impugnazione di COGNOME NOMECOGNOME che lamentava la mancata ammissione dell’importo di € 19.577,18 in via privilegiata e dell’importo di € 41.286,91 in via chirografaria , il Tribunale di Firenze, con decreto ex art 99 l. fall. del 25.10.2022, ha rigettato l’opposizione allo stato passivo.
2.1 Le articolate ragioni, in fatto ed in diritto, fondanti la decisione del Tribunale fiorentino, per quel che è ancora di interesse, alla luce della scelta processuale del ricorrente di prestare acquiescenza alla statuizione che ha riconosciuto la prescrizione di una parte del credito e di far di valere la parte di credito non prescritta relativa al compenso per l’attività di Presidente del Collegio Sindacale prestata dal ricorrente negli esercizi 2014 e 2015, per un importo complessivo di Euro 10.457,61, possono così riassumersi: i) quale criterio di imputazione di responsabilità dei sindaci andava applicato il principio secondo il quale ai sindaci delle società che non esercitano gli obblighi di controllo può essere eccepito
l’inadempimento e negato il compenso ma solo per l’annualità nella quale è provato che essi non hanno correttamente eseguito la loro prestazione, mentre restano dovuti i compensi per le altre annualità pur restando ferma l’eventuale responsabilità per i danni cagionati a fronte degli eventuali inadempimenti riscontrati; ii) con riferimento all’osservanza dell’obbligo di vigilanza e controllo relativo agli esercizi 2014 e 2015, rispetto al quali il diritto alla percezione del compenso non era prescritto, risultava provata la contestazione mossa ai sindaci dalla Curatela e riguardante la sostanziale inerzia degli stessi al cospetto dell’inottemperanza degli amministratori a procedere alla riscossione dell’ingente credito vantato dalla RAGIONE_SOCIALE verso il Centro Ippico Toscano, il cui fatto costitutivo era dato dal mancato pagamento da parte del conduttore dei canoni di tre contratti di locazione aventi ad oggetto il complesso immobiliare situato in Firenze INDIRIZZO, oltre ad appezzamenti di terreno; iii) l’inerzia prolungata dell’organo amministrativo nella riscossione di crediti di un ingente importo, che costituiva in concreto l’unica fonte reddituale della società, anche a fronte delle continue sollecitazioni del collegio sindacale, nel contesto di una ben conosciuta situazione di difficoltà economico-finanziaria, avrebbero giustificato, configurandosi come gravi irregolarità nella gestione idonee ad arrecare danno alla società, sia un intervento dei sindaci ex art. 2406 c.c. che una loro denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c.; iv) la mancata attivazione da parte del collegio sindacale degli strumenti riconosciuti dalla legge per garantire la riscossione dei crediti integra i connotati del comportamento antidoveroso sotto il profilo della mancata diligenza e giustificava l’accoglimento dell’eccezione di inadempimento sollevata dalla curatela.
3 COGNOME NOME ha proposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi, il Fallimento ha svolto difese mediante controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art 380 bis.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Il primo mezzo di impugnazione è rubricato: «nullità del decreto impugnato per violazione dell’art. 99, comma 11, l. fall. (r.d. 16 marzo 1942, n. 267), dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 111, comma 6, della costituzione – error in procedendo ex art. 360, c.p.c., comma 1, n. 4».
1.1 Si sostiene che la motivazione dell’impugnato decreto sarebbe affetta da manifesta ed irriducibile contraddittorietà e un irrimediabile contrasto tra affermazioni inconciliabili nonché un’insanabile illogicità in quanto il Tribunale di Firenze, dopo aver spiegato in modo molto particolareggiato che, relativamente al diritto al compenso per l’attività svolta dai sindaci di una società, l’adempimento della prestazione di controllo, a cui sono tenuti i sindaci stessi, va considerata partitamente, tempo per tempo, e che non possono essere presi in considerazione eventuali inadempimenti del collegio sindacale ai propri obblighi avvenuti fino al 31 Dicembre 2013, ha poi affermato che al ricorrente non spettava il compenso per l’attività di Presidente del Collegio Sindacale della RAGIONE_SOCIALE da lui svolta negli esercizi 2014 e 2015 per effetto dell’asserito inadempimento del collegio sindacale ai propri obblighi consistente nel fatto che i sindaci non si sarebbero attivati negli esercizi precedenti 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 in relazione alla omessa riscossione del credito vantato da detta Società nei confronti della correlata Società RAGIONE_SOCIALE
2 Il motivo è infondato.
2.1 Il decreto impugnato, prestando ossequio al principio espresso da questa Corte della riferibilità degli inadempimenti contestabili su ciascuna singola annualità oggetto di richiesta del compenso, ha, tuttavia, accertato che la censurata condotta serbata dai sindaci di
mancata attivazione ‘a contrasto’ della situazione di inerzia degli amministratori nella riscossione del credito si è protratto anche nelle annualità 2014 e 2015 in cui si è svolta l’attività per cui è ancora giudizio.
2.2 La motivazione non è, quindi, nè contraddittoria, né illogica in quanto vi è assoluta coerenza tra le premesse argomentative in diritto, gli accertamenti compiuti e la decisione assunta.
3 Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1460 c.c. e 2403 c.c., in relazione all’art. 360, 1 comma nr. 3 c.p.c, per avere il Tribunale di Firenze negato al ricorrente il compenso per l’attività da lui svolta in qualità di Presidente del Consiglio sindacale in relazione agli esercizi 2014 e 2015 per asseriti inadempimenti verificatisi negli esercizi precedenti e non in quelli a cui si riferisce il suddetto compenso.
3.1 Il motivo, le cui argomentazioni ricalcano quelle svolte nel primo motivo sotto il diverso vizio di violazione di legge, è inammissibile in quanto non si confronta con il decisum.
3.2 Secondo la prospettazione difensiva del ricorrente il decreto farebbe riferimento esclusivamente all’attività di verifica svolta dal collegio dal 30 novembre 2007 al 5 ottobre 2012, periodo nel quale si è formato il suindicato credito così violando la segmentazione temporale imposta dall’art.2403 c.c.
3.3 In realtà il dato rilevante che il Tribunale ha utilizzato per valutare nel tempo la colpevole inerzia dei sindaci non si è esaurito nell’esame delle sole circostanze d’insorgenza del credito ma ha assunto e descritto i connotati di una condotta omissiva continuativa che si è protratta anche nel biennio non prescritto (2014-2015).
3.4 Questa Corte, infatti, ha avuto modo di chiarire che il riferimento all’unità annuale dell’inadempimento del sindaco, non toglie che gli effetti pregiudizievoli delle condotte di mala gestio degli amministratori si possano prolungare per gli esercizi
successivi creando quindi una situazione economico-finanziaria sfavorevole alla società che impone un’azione di contrasto da parte degli organi di controllo (cfr. Cass. 3922/2024).
4 Conclusivamente, il ricorso va rigettato.
5 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 3. 4 00 di cui € 200 per esborsi oltre Iva Cap e rimborso forfettario del 15%.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 6 novembre 2024.