Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20417 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 20417 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26648/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO , presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende con procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME , elettivamente domiciliato in ALBANO LAZIALE INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) con procura speciale in calce al controricorso;
-controricorrente-
nonchè contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME;
-intimati- avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE VELLETRI n. 2113/2018 depositata il 3.2.2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16.5.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto del 9.2.2018 il Giudice unico del Tribunale di Velletri nella causa di divisione promossa da COGNOME NOME nei confronti di COGNOME NOME, liquidava in favore del AVV_NOTAIO, delegato per le operazioni di vendita di un immobile sito in Anzio, aggiudicato e trasferito il 9.2.2018 al prezzo di € 88.000,00 a COGNOME NOME, l’importo di € 8.340,30 per esborsi e di € 7.254,64 oltre IVA per compensi richiesti dal professionista, ponendolo a carico dei condividenti.
Avverso tale decreto proponeva opposizione al Presidente del Tribunale di Velletri ex artt. 170 del D.P.R. n. 115/2002 e 15 del D. Lgs. n. 150/2011, il 28.3.2018, COGNOME NOME, ritualmente notificata al AVV_NOTAIO, a COGNOME NOME e COGNOME NOME, chiedendo, per quanto ancora rileva, la riduzione del rimborso delle spese liquidate alla misura effettivamente documentata di €1.634,21, IVA inclusa, e la riduzione dei compensi, lamentando che il AVV_NOTAIO aveva illegittimamente ottenuto la liquidazione per due volte per le attività comprese tra il conferimento dell’incarico e la redazione dell’avviso di vendita (€ 1.100,00 ex art. 2 comma 2 del DM n. 313/1999 -pari all’1,25% del prezzo di aggiudicazione
dell’immobile di € 88.000,00 -per l’attività svolta prima dell’entrata in vigore il 10.3.2016 del nuovo DM n. 227/2005 che aveva abolito il DM n. 313/1999 ed € 1.000,00 ex art. 2 comma 1 lettera a) n. 1 del DM n.227/2005 per l’attività svolta dopo l’entrata in vigore di quest’ultimo decreto) e che aveva, altresì, ottenuto la liquidazione del compenso di € 1.000,00 per le attività relative alla fase di distribuzione, ancorché non fosse ancora avvenuta la distribuzione del ricavato della vendita.
Si costituiva nel giudizio di opposizione il AVV_NOTAIO, che in via preliminare eccepiva la tardività ed inammissibilità dell’opposizione e, in subordine, ne chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 3.2.2019 il Presidente del Tribunale di Velletri, disattesa l’eccezione di tardività, accoglieva parzialmente l’opposizione, liquidando le spese vive documentate nella minor somma di € 1.634,21, come richiesto dal COGNOME, riconoscendo per i compensi la somma di € 1.100,00 ex art. 2 comma 2 del DM 313/1999 pari all’1,25% del prezzo di aggiudicazione dell’immobile di € 88.000,00 per l’attività svolta prima dell’entrata in vigore il 10.3.2016 del nuovo DM n. 227/2005, la somma di € 1.000,00 per le attività comprese tra la redazione dell’avviso di vendita e l’aggiudicazione, la somma di € 500,00 per le attività relative al trasferimento della piena proprietà immobiliare e la somma di € 1.000,00 per le attività relative alla fase di distribuzione, liquidando per queste ultime tre voci gli importi fissi previsti dal DM n. 227/2005, oltre a compensare le spese di lite.
L’ordinanza impugnata, in ordine all’attività svolta dal AVV_NOTAIO prima dell’entrata in vigore del DM n. 227/2005, chiariva che si trattava di attività di studio del fascicolo ai fini delle successive attività esecutive effettivamente svolte, liquidando per esse l’importo di € 1.100,00, determinato ai sensi dell’art. 2 comma 2 del DM n. 313/1999 nella misura massima dell’1,25% del prezzo di vendita dell’immobile aggiudicato di € 88.000,00, ma mantenendo
anche i compensi di € 1.000,00 per le attività comprese tra il conferimento dell’incarico e la redazione dell’avviso di vendita liquidate ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) n. 1 del DM n. 227/2005. In ordine al compenso di € 1.000,00 per le attività relative alla fase di distribuzione, l’ordinanza impugnata lo confermava, in quanto il AVV_NOTAIO aveva redatto il progetto di distribuzione del ricavato di sua competenza, mentre negava la maggiorazione di € 700,00, in precedenza riconosciuta al AVV_NOTAIO, in quanto si erano svolti tre esperimenti di vendita per disattenzione del professionista, che in fase di studio avrebbe dovuto rilevare la presenza di un’ipoteca pregiudizievole, evitando così due esperimenti d’asta inutili.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso alla Suprema Corte, notificato alle altre parti il 3.9.2019, COGNOME NOME, affidandosi a quattro motivi, cui ha resistto con controricorso COGNOME NOME.
Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 50 comma 1° del D.P.R. n. 115/2002 e dell’art. 179 bis disp. att. c.p.c. comma 1° in relazione a quanto disposto dall’art. 4 del D.M. n. 227/2015.
Si duole il COGNOME, che palesemente lamenta un error in iudicando pur non avendo menzionato l’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., che l’ordinanza impugnata abbia liquidato al AVV_NOTAIO due volte il compenso per la stessa attività compresa tra il conferimento dell’incarico e la redazione dell’avviso di vendita, una prima volta attribuendogli € 1.100,00 ai sensi dell’art. 2 comma 2 del D.M. n.313/1999 (pari all’1,25% del prezzo di aggiudicazione di €88.000,00), con applicazione di una norma già abrogata al momento della presentazione dell’istanza di liquidazione, ed una seconda volta attribuendogli € 1.000,00 ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) n. 1 del DM n. 227/2005.
Il primo motivo è fondato e merita accoglimento, in quanto l’art. 2 comma 2 del D.M. n. 313/1999 (che prevedeva l’applicabilità dell’aliquota massima dell’1,25% sul prezzo di aggiudicazione nella specie di € 88.000,00), nel momento in cui è stata presentata l’istanza di liquidazione del compenso da parte del AVV_NOTAIO, delegato alla vendita immobiliare nell’ambito del giudizio di divisione del Tribunale di Velletri, era già stato espressamente abrogato a decorrere dal 10.3.2016 dall’art. 4 del D.M. n. 227/2005, e non poteva quindi trovare applicazione per la liquidazione del compenso delle attività del AVV_NOTAIO delegato comprese tra il conferimento dell’incarico e la redazione dell’avviso di vendita. L’attività di tale professionista, del resto, si è esaurita con la vendita dell’immobile il 9.2.2018, già sotto la vigenza del D.M. n. 227/2005, che per l’attività in questione prevede, all’art. 2 comma 1 lettera a) n. 1, il compenso in misura fissa di € 1.000,00, che era quindi il solo liquidabile per l’attività in questione (vedi in tal senso, sia pure con riferimento al mutamento delle tariffe forensi, ma con enunciazione di un principio di carattere generale valevole per tutte le attività di professionisti chiamati a prestare la loro opera nei giudizi quando si verifichi un mutamento delle tariffe regolanti la liquidazione dei loro compensi Cass. sez. un. 12.10.2012 n.17405, e vedi con specifico riferimento ad altre attività soggette a tariffa professionale Cass. 23.3.2017 n. 56441; Cass. 12.5.2010 n. 11482; Cass. 11.3.2005 n.5426). D’altra parte l’art. 2 comma 1° lettera a) del D.M. n. 313/1999 stabiliva che l’onorario era dovuto una sola volta e l’art. 2 comma 1 lettera a) n.1) del D.M. n. 227/2015 prevede un compenso a misura fissa per tutte le attività comprese tra il conferimento dell’incarico e la redazione dell’avviso di vendita, quindi anche se in parte svolte prima dell’entrata in vigore del D.M. n.227/2005, ma concluse dopo la stessa, non potevano certo essere liquidati due compensi per la stessa attività dell’ausiliario del giudice solo per la casuale
circostanza che le stesse erano state in parte svolte prima, ed in parte dopo l’abrogazione del D.M. n. 313/1999. Va aggiunto che l’art. 2 comma 3° del D.M. n. 227/2005 prevede espressamente la possibilità del giudice di aumentare o ridurre fino al 60% il compenso del AVV_NOTAIO delegato sulla base della complessità delle attività complessivamente svolte, e ciò dimostra l’unitarietà della prestazione dell’ausiliario, che non può essere frazionata ai fini della liquidazione del compenso tra diverse tabelle senza compromettere l’applicabilità della disciplina vigente.
Il secondo motivo (falsa applicazione dell’art. 2 comma 2 del D.M. n.313/1999) prospettato in via subordinata, per la sola ipotesi di non accoglimento del primo motivo, ed il terzo motivo (violazione dell’art. 134 c.p.c. per anomalia motivazionale consistente nell’inesistenza, o mera apparenza della motivazione relativa al compenso di € 1.100,00 per le attività svolte in data antecedente al 10.3.2016), devono ritenersi assorbiti per effetto dell’accoglimento del primo motivo di ricorso.
Col quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 50 comma primo del D.P.R. n. 115/2002 e dell’art. 179 bis disp. att. c.p.c. comma 1°, in relazione all’art. 2 comma 1 lettera a) n. 4) del D.M. n. 227/2015.
Si duole il COGNOME, che l’ordinanza impugnata, abbia riconosciuto al AVV_NOTAIO il compenso di € 1.000,00, per attività relative alla fase di distribuzione ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) n. 4) del D.M. n. 227/2015, sulla base dell’attività dal medesimo svolta di redazione del progetto di distribuzione del ricavato di sua competenza, pur essendo pacifico che nella specie non vi fosse stata ancora alcuna attività di distribuzione del ricavato della vendita immobiliare tra i condividenti.
Il quarto motivo è infondato, in quanto l’attività di redazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita, che il AVV_NOTAIO pacificamente ha svolto, e che è funzionale a stabilire le
spese processuali che vanno detratte al ricavato della vendita che potrà essere poi diviso fra le parti del giudizio di divisione dal giudice, certamente rientrano nella generica nozione di attività relative alla fase di distribuzione utilizzata dall’art. 2 comma 1 lettera a) n. 4) del D.M. n. 227/2015, e giustificano quindi la liquidazione della voce fissa di compenso di € 1.000,00 anche ove la distribuzione del ricavato non sia ancora avvenuta nel giudizio di divisione, avendo il AVV_NOTAIO delegato esaurito i compiti a lui demandati nell’incarico ricevuto.
Ne deriva conclusivamente, che in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo, rigettato il quarto, il provvedimento impugnato va cassato in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito ex art. 384 comma 2° c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, il compenso spettante al AVV_NOTAIO va rideterminato in € 1.634,21 per rimborso spese e in € 2.500,00 per compensi, e quindi in complessivi € 4.134,21.
Quanto alle spese processuali, la reciproca soccombenza delle parti nel giudizio di opposizione ne giustificava la già disposta compensazione, mentre per il giudizio di legittimità, essendo prevalentemente soccombente il AVV_NOTAIO, lo stesso va condannato al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese processuali, liquidate in € 200,00 per spese ed € 1.800,00 per compensi, oltre accessori.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo ed infondato il quarto, cassa l’impugnata ordinanza in relazione al motivo accolto e decidendo il merito, ridetermina il compenso spettante al AVV_NOTAIO
COGNOME in € 1.634,21 per rimborso spese e in € 2.500,00 per compensi, e quindi in complessivi € 4.134,21;
dichiara compensate le spese del giudizio di opposizione e condanna COGNOME NOME al pagamento in favore di COGNOME NOME delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per spese ed € 1.800,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%.
sì deciso nella camera di consiglio del 16.5.2024
Il Presidente NOME COGNOME