Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 25285 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 25285 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8610/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e NOME (CODICE_FISCALE),
-ricorrente-
contro
Fallimento RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso il decreto del Tribunale di Siracusa n. 232/2022 depositato il 06/12/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1 Il Tribunale di Siracusa, con decreto depositato in data 6/12/2022, rigettava il ricorso proposto avverso il decreto del Giudice Delegato del Fallimento RAGIONE_SOCIALE che aveva liquidato in € 275,48 , oltre IVA e CPA, i compensi maturati da COGNOME NOME per prestazioni di assistenza al Fallimento nel procedimento cautelare pendente dinanzi Commissione Tributaria Provinciale (di seguito per brevità CTP) di Siracusa e definito con ordinanza di inammissibilità del 26/3/2018.
1.1 Il Tribunale, in particolare, riteneva di dover confermare il decreto di liquidazione del Giudice Delegato in quanto l’attività del legale si era limitata al deposito di una istanza di inefficacia e/o estinzione del provvedimento di sequestro conservativo emesso dalla CTP con sentenza n. 1537/2017.
1.2 Tale istanza, composta da due pagine e stringatamente motivata con il richiamo al disposto di cui all’art. 51 l. fall. (a mente del quale dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento), veniva dichiarata inammissibile dalla CTP in quanto l’improcedibilità della misura cautelare a seguito di fallimento del contribuente era un effetto automatico che non richiedeva alcuna statuizione, come peraltro già da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
1.3 Il Tribunale, alla luce di questa circostanza, non reputava applicabile al caso di specie la disciplina di cui all’art. 28 del D.M. n. 140/2012, poiché era pacifico che oggetto del giudizio non erano ‘ imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell’atto impugnato o in contestazione oppure dei quali e richiesto il rimborso ‘, bensì gli effetti di un sequestro conservativo (peraltro da ritenersi già inefficace ex lege, senza che vi fosse alcuna necessità di ricorso).
1.4 Appariva, altresì, corretta, a giudizio dei giudici circondariali, la scelta del Giudice Delegato di liquidare il compenso del consulente a vacazioni, non rientrando la prestazione svolta in alcuna delle tipologie previste espressamente dal D.M. 140/2012.
COGNOME NOME ha proposto ricorso per la cassazione di questo decreto, formulando un unico motivo; il Fallimento non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il mezzo di impugnazione denuncia la «violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento all’art. 2233 c.c. e agli artt. 15,17,18, 28 e tabella C allegata del D.M. n. 140/2012, e vizio di motivazione»: si sostiene che il Tribunale Fallimentare abbia errato nell’assimilare la prestazione di assistenza tecnica e difesa in giudizio del dottore commercialista, nominato nell’ambito di un processo di cognizione, all’opera dell’ausiliare del giudice , non liquidando così il compenso sulla base delle relative tariffe professionali ed in particolare quelle per i dottori commercialisti e gli esperti contabili, secondo quanto previsto dagli artt. 17, 18 e 28 del D.M. 140/2012 e dalla tabella C allegata (riquadro 10.3).
2. Il motivo è fondato.
2.1 Secondo quanto risulta dall’impugnato decreto, allo COGNOME è stato conferito dagli organi della procedura l’incarico professionale, regolarmente espletato, di richiedere l’inefficacia e/o l’estinzione del sequestro conservativo disposto dalla CTP di Siracusa con sentenza n. 1537/2017.
2.2 Ora, è di tutta evidenza che il sequestro conservativo tributario è una misura cautelare che l’Agenzia delle Entrate richiede per tutelare un proprio credito fiscale nel caso in cui vi sia fondato timore che il debitore possa sottrarre il suo patrimonio alla garanzia fiscale.
2.3 Ha, quindi, errato il Tribunale nel ritenere che l’attività professionale profusa dal ricorrente non sia ricompresa tra quelle di cui all’art. 28 del D.M. n. 140/2012, poiché oggetto del giudizio non erano « imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell’atto impugnato o in contestazione oppure dei quali è richiesto il rimborso ».
2.4 Il professionista ha assistito e rappresentato la curatela con la richiesta di rimozione di un provvedimento cautelare emesso sulla scorta della delibazione della sussistenza di una pretesa fiscale ed ha, quindi, diritto a un compenso da determinare non a vacazione, ma secondo i criteri previsti dal D.M. 140/2012.
2.5 Al riguardo questa Corte ha precisato che l’opera prestata dal professionista su incarico del curatore fallimentare nella qualità di difensore della procedura esula da quella pertinente alla figura del coadiutore di cui all’art. 32, comma 2°, l. fall. e s’inquadra, piuttosto, in quella relativa alla vera e propria prestazione d’opera professionale; ne discende che il suo compenso deve essere determinato avendo riguardo, in ragione della qualità dell’opera prestata, alle relative tariffe professionali e, nei limiti dell’importo domandato, al valore della pratica ivi previsto, mentre non è possibile ricorrere ai criteri seguiti per la determinazione delle spettanze del consulente tecnico d’ufficio (cfr. Cass. 18116/2024).
2.6 La natura e la complessità della prestazione professionale ed i risultati conseguiti saranno, semmai, oggetto di valutazione da parte del giudice di merito ai fini della commisurazione dell’ammontare del compenso.
In accoglimento del ricorso l’impugnato decreto va cassato con rinvio della causa al Tribunale di Siracusa, in diversa composizione, per un nuovo esame e anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Siracusa, in diversa composizione, cui demanda anche la liquidazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 9 luglio 2025.
Il Presidente NOME COGNOME