Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 18124 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 18124 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 11698/2019 proposto da:
COGNOME NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all ‘ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
– Ricorrente, controricorrente incidentale –
Contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO , presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa d all’avvocato NOME COGNOME e dall’avvocato NOME COGNOME .
Controricorrente, ricorrente incidentale –
Avverso l ‘ordinanza del Tribunale di Verona R.G. n. 176/2018 depositata il 19/02/2019.
LIQUIDAZIONE COMPENSO AUSILIARIO
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
1. con ricorso ex artt. 15, d.lgs. n. 150 del 2011 e 170, d.P.R. n. 115 del 2002, NOME COGNOME, debitrice esecutata, ha impugnato il decreto emesso dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di Verona, nell’ àmbito di un procedimento di esecuzione immobiliare, che liquidava a favore della AVV_NOTAIO delegata alla vendita NOME COGNOME il compenso di € 29.195,45, oltre Iva.
Il Tribunale di Verona, nel contraddittorio della AVV_NOTAIO delegata, con ordinanza depositata il 19/02/2019, ha rideterminato il compenso nella minor somma di € 16.400 ,00.
L’ordinanza premette che quando, come nella specie, la delega ha ad oggetto più lotti, il giudice, in presenza di giusti motivi, può liquidare, per ciascun lotto, il compenso determinato secondo i criteri previsti dall’art. 2, d. m. 227 del 2015, e che, inoltre, qualora le attività siano complesse o particolarmente semplici, è possibile aumentare o ridurre il compenso del 60%.
Ravvisa, quindi, la sussistenza di giusti motivi per liquidare il compenso per ciascun lotto, dato che (pag. 2 dell’ordinanza ) «la redazione dell’avviso di vendita ha richiesto il preliminare controllo della proprietà e la predisposizione della pratica catastale per ciascun lotto, il successivo stralcio di alcuni lotti per i quali è intervenuta l’estinzione parziale della procedura ». Reputa, inoltre, che, ai sensi del terzo comma dell’art. 2, debba farsi luogo alla decurtazione massima del 60 per cento dato che i lotti (in tutto sedici) appartenevano al medesimo fabbricato condominiale, con conseguenti ‘ ipotizzabili economie lavorative ‘ , tenuto conto anche
della ridotta attività, consistita nella sola pubblicazione dell’avviso di vendita, posto che la procedura è stata sospesa e poi estinta;
AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un motivo.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso, nel quale ha svolto ricorso incidentale condizionato, con un motivo, al quale la ricorrente ha replicato con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Considerato che:
l’unico motivo di ricorso principale, suddiviso in due sottomotivi , lamenta la violazione dell’art. 2, comma 3, d.m. n. 227 del 2015, e l’omesso esame circa un fatto decisivo.
Dal primo punto di vista, la parte stigmatizza l’errore di diritto commesso dal Tribunale che, dopo avere giustamente riconosciuto la liquidazione di un compenso per ciascun lotto oggetto di vendita forzata, tuttavia, non ha considerato che il giudice dell’esecuzione aveva già valutato nel merito il compenso richiesto dalla stessa ausiliaria, non ha correttamente apprezzato le attività svolte dalla AVV_NOTAIO delegata, e, infine, con motivazione illogica, contraddittoria e irragionevole, ha operato la massima riduzione dei compensi nella misura del 60%;
con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato, per il caso in cui questa Corte intendesse accogliere il ricorso principale, NOME COGNOME censura l’ordinanza del Tribunale di Verona nella parte in cui ha ravvisato la sussistenza di giusti motivi ex art. 2, comma 2, d.m. n. 227 del 2015, per l’applicazione del criterio di liquidazione del compenso per singoli lotti;
le censure di cui all’unico motivo di ricorso principale sono prive di pregio , il che comporta l’assorbimento (improprio) del ricorso incidentale condizionato;
3.1. sotto le sembianze dei vizi di cui ai nn. 3 e 5, dell’art. 360 c.p.c., che riguardano, il primo, la violazione di legge, il secondo, l’omesso esame circa un fatto decisivo, la ricorrente si duole, in realtà, dell’erronea affermazione, da parte del Tribunale di Verona, della sussistenza di presupposti per l’abbattimento dei compensi nella misura del 60%, nonché della carenza strutturale della motivazione dell’ordinanza impugnata, prospettandone la contraddittorietà e illogicità.
In relazione a tale ultimo aspetto, a giudizio del Collegio, la motivazione del l’ordinanza impugnata soddisfa il requisito del ‘minimo costituzionale’, come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte ( ex multis , Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Sez. U. 18/04/2018, n. 9558; Sez. U. 31/12/2018, n. 33679), per la quale «nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione».
Nella specie, il Tribunale di Verona espone le ragioni per le quali ha riconosciuto tanti compensi quanti sono i lotti oggetto di vendita forzata e, quindi, in relazione a ogni compenso, la decurtazione del 60%.
Escluso il deficit dell’intelaiatura argomentativa dell’ordinanza impugnata, quanto all’altro pro filo di critica, rileva la Corte che spetta al giudice di merito, e non rientra nel sindacato di legittimità rimesso alla Cassazione, la valutazione del livello di complessità dell’attività demandata al notaio da parte del giudice dell’esecuzione, quale presupposto dell’eventuale riduzione del compenso, entro il limite massimo del 60%, al quale il giudice di merito si è attenuto;
in conclusione, il ricorso principale va rigettato, mentre quello incidentale condizionato è assorbito;
le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
a i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato.
Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione , che liquida in € 4.700,00, di cui € 200,00, per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda