Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 34146 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 34146 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 38238/2019 R.G. proposto da:
DI COGNOME (CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso da sé medesimo;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE;
-controricorrente-
nonché contro
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME, COGNOME;
-intimati-
avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE n. 2238/2019, depositata il 10/10/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024
dal Consigliere NOME COGNOME
PREMESSO CHE
Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Nocera Inferiore ha liquidato in euro 24.534,48 la somma dovuta all’avvocato NOME COGNOME quale delegato alle vendite di una serie di immobili pignorati dalla curatela del RAGIONE_SOCIALE, e in euro 8.497,95 la somma dovuta per la custodia dei medesimi immobili.
Il Fallimento COGNOME ha proposto opposizione, chiedendo al Tribunale di Nocera Inferiore di revocare i provvedimenti di liquidazione ‘in quanto gli importi liquidati erano esorbitanti e sproporzionati rispetto alle attività svolte, nonché, in via subordinata, di rideterminare il compenso dovuto’. Con ordinanza n. 2238/2019, il Tribunale ha accolto parzialmente l’opposizione e ha condannato il Fallimento a pagare in favore di COGNOME euro 1.763,52 per l’attività di delegato alle vendite ed euro 2.032,45 per l’attività di custodia giudiziaria.
Avverso l’ordinanza NOME COGNOME ricorre per cassazione.
Resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE che anzitutto del eccepisce l’inammissibilità del ricorso per violazione contraddittorio.
Gli intimati indicati in epigrafe non hanno proposto difese.
Memoria è stata depositata sia dal ricorrente che dal controricorrente.
CONSIDERATO CHE
Va pregiudizialmente esaminata l’eccezione di difetto di contraddittorio dedotta da RAGIONE_SOCIALE secondo cui il ricorso andava notificato ai debitori esecutati, litisconsorti necessari, presso il domicilio da loro eletto nel processo esecutivo,
così che l’avvenuta notificazione presso il loro luogo di residenza è da considerarsi tamquam non esset .
L’eccezione non può essere accolta. Il giudizio di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi si caratterizza per una propria autonomia e non costituisce una mera fase del giudizio che ha dato occasione alla liquidazione del compenso, sicché correttamente la notificazione del ricorso per cassazione è avvenuta personalmente nei confronti dei debitori esecutati (cfr. al riguardo la pronuncia di questa Corte n. 12572/1997).
Il ricorso è articolato in tre motivi.
Il primo motivo contesta ‘violazione dell’art. 112 c.p.c., nullità della sentenza per ultra e/o extra petizione’: come si evince dalle conclusioni rassegnate dalla curatela, la domanda di opposizione era volta a ottenere unicamente l’annullamento o la riforma del decreto di liquidazione del compenso per l’attività del delegato alla vendita, il giudice invece ha annullato anche il provvedimento di liquidazione del compenso per la custodia giudiziaria; il giudice dell’opposizione ha quindi deciso su domande diverse da quelle proposte dall’opponente, incorrendo così nel vizio di ultra e/o extra petizione.
Il motivo non può essere accolto. Come puntualizzato dalla giurisprudenza di questa Corte, l’atto che introduce il procedimento di opposizione di cui all’art. 170 del d.P.R, n. 115 del 2002 non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza di detta liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell’istante, trattandosi ‘di un procedimento a carattere interamente devolutivo che impone quindi un’integrale rivisitazione della liquidazione, con la necessità di una nuova valutazione e il solo limite della non eccedenza della decisione rispetto a quanto richiesto dall’ausiliario (cfr. Cass. n.
1470/2018, richiamata dallo stesso ricorrente in relazione al secondo motivo).
Il secondo motivo lamenta ‘violazione degli artt. 132 e 118 c.p.c., nullità della sentenza, motivazione apparente’: il giudice dell’opposizione ha annullato il provvedimento motivato del giudice dell’esecuzione e ha rideterminato il compenso senza fornire alcuna motivazione in ordine alle ragioni che hanno determinato tale conclusione, così che ne rimane assolutamente impedita la ricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito per giungere alla decisione; il provvedimento impugnato è quindi affetto da motivazione apparente.
Il motivo non può essere accolto. Il Tribunale ha motivato la rideterminazione del compenso, sottolineando come esso vada parametrato, ai sensi del d.m. n. 227/2015, al valore dei beni ed evidenziando come il giudizio di esecuzione si sia estinto prima dell’aggiudicazione dei beni, così che andavano liquidate sol tanto le attività preliminari espletate dal delegato, e ha richiamato i parametri da utilizzare per l’attività di custode giudiziario. Si tratta di una motivazione esistente e non meramente apparente e va sottolineato come, a seguito della modifica del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., non è più denunciabile di fronte a questa Corte la mera insufficienza della motivazione (sui limiti del sindacato sulla motivazione da parte della Corte di cassazione v., per tutte, Cass., sez. un., n. 8038/2018).
Il terzo motivo contesta ‘violazione dell’art. 112 c.p.c., nullità della sentenza per omessa pronuncia’: il Tribunale, nel procedere alla liquidazione, ha omesso di provvedere sulle spese non imponibili anticipate dal professionista delegato, pur richieste e documentate nell’istanza di liquidazione e riconosciute dal giudice dell’esecuzione.
Il motivo è fondato. Nel provvedimento impugnato, che ha annullato i decreti di liquidazione, non si fa parola delle spese
anticipate dal professionista delegato, che erano state riconosciute dal giudice dell’esecuzione e il cui rimborso spettava al professionista (ai sensi dell’art. 56 del d.P.R. n. 115/2002, gli ausiliari del magistrato ‘devono dare una nota specifica delle spese sostenute per l’adempimento dell’incarico e allegare la corrispondente documentazione; il magistrato accerta le spese sostenute ed esclude dal rimborso quelle non necessarie’).
III . L’ordinanza impugnata va pertanto cassata in relazione al terzo motivo accolto, rigettati i primi due, e la causa va rinviata al Tribunale di Nocera Inferiore, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo, rigettati i primi due motivi di ricorso; cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Nocera Inferiore, in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione