Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 25718 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 25718 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/09/2025
OGGETTO: contratto di prestazione d’opera professionale – art.92 co.1 d.lgs. 163/2006 RG. 13586/2019 C.C. 7-5-2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 13586/2019 R.G. proposto da: COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa
dall’avv.
NOME COGNOME;
ricorrente contro
COMUNE DI LATERA;
RAGIONE_SOCIALE;
intimati avverso la sentenza n.6624/2018 RAGIONE_SOCIALE Corte d’ appello di Roma, depositata il 18-10-2018,
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 7-52025 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale di Viterbo lo aveva condannato al pagamento di Euro 18.995,00 oltre spese a favore dell’AVV_NOTAIO COGNOME, a titolo di compensi professionali relativi alla progettazione per la ristrutturazione di un plesso scolastico; il RAGIONE_SOCIALE ha sostenuto
l’inesigibilità del credito, in quanto il pagamento del compenso era stato subordinato alla condizione, non avveratasi, dell’erogazione del relativo finanziamento da parte RAGIONE_SOCIALE Regione Lazio e in via riconvenzionale ha chiesto anche il risarcimento del danno per la revoca del finanziamento, in quanto determinata dalla mancata consegna degli elaborati progettuali da parte dell’ingegnere. L’opposta NOME COGNOME ha contestato le deduzioni avversarie e ha chiesto l’autorizzazione alla chiamata in causa RAGIONE_SOCIALE sua compagnia di assicurazione RAGIONE_SOCIALE , la quale si è costituita eccependo l’inoperatività RAGIONE_SOCIALE polizza.
Con sentenza n. 3232/2016 depositata il 15-12-2016 il Tribunale di Viterbo, accogliendo parzialmente l’opposizione del RAGIONE_SOCIALE, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e ha rigettato la domanda riconvenzionale del RAGIONE_SOCIALE volta a ottenere il risarcimento del danno. La sentenza ha dichiarato che l’art. 7 RAGIONE_SOCIALE convenzione tra il RAGIONE_SOCIALE e la professionista subordinava il pagamento di quanto di spettanza all’ingegnere non solo alla concessione del finanziamento, ma anche alla sua effettiva erogazione da parte RAGIONE_SOCIALE Regione, che non era avvenuta; ha escluso la responsabilità RAGIONE_SOCIALE professionista sostenuta dal RAGIONE_SOCIALE, rilevando che la determina A6639 del 01-122012 RAGIONE_SOCIALE Regione Lazio enunciava quale causa RAGIONE_SOCIALE revoca del finanziamento la soppressione dei cicli scolastici all’interno del plesso, a sua volta derivata dalla diminuzione degli studenti iscritti.
Avverso la sentenza NOME COGNOME ha proposto appello, che la Corte d’appello di Roma ha integralmente rigettato con sentenza n. 6624/2018 depositata il 18-10-2018.
La sentenza ha dichiarato che dalla lettura del testo RAGIONE_SOCIALE convenzione risultava evidente che la condizione relativa alla ‘concessione del finanziamento’ si riferiva all’effettivo accreditamento delle somme, per cui condizione necessaria e sufficiente affinché il RAGIONE_SOCIALE potesse provvedere al pagamento dei compensi professionali
all’ingegnere era la concessione dei fondi pubblici e l’accredito delle somme; ha aggiunto che la convenzione prevedeva il pagamento del compenso al professionista incaricato solo a seguito RAGIONE_SOCIALE completa realizzazione di distinte attività che, al momento RAGIONE_SOCIALE domanda, non erano state eseguite. Ha altresì rilevato che era in capo al creditore l’onere di provare che il mancato avveramento RAGIONE_SOCIALE condizione era imputabile al debitore e tale prova non era stata fornita, perché la professionista non aveva provato il nesso causale tra il comportamento del RAGIONE_SOCIALE e la mancata concessione del finanziamento, sopravvenuta a seguito RAGIONE_SOCIALE cessazione dei cicli didattici delle scuole elementari e medie disposta dal RAGIONE_SOCIALE e dalla Regione Lazio , essendo le affermazioni dell’appellante generiche .
2.Avverso la sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
Sono rimasti intimati il RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, ai quali la notificazione è stata eseguita a mezzo pec con consegna del messaggio il 18-42019 all’indirizzo dei difensori, rispettivamente EMAIL per il RAGIONE_SOCIALE e EMAIL per la compagnia di assicurazione.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
All’esito RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio del 7-5-2025 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. dell’art. 92 d.lgs. 163/2006, sostenendo che la Corte d’appello, stante la natura imperativa RAGIONE_SOCIALE disposizione, avrebbe dovuto rilevare d’ufficio la
nullità RAGIONE_SOCIALE clausola secondo la quale il compenso spettava al professionista solo in caso di erogazione del finanziamento; evidenzia che non si era formato alcun giudicato implicito sulla validità del contratto e RAGIONE_SOCIALE clausola e aggiunge che la clausola era irrilevante in quanto gli artt. 9 e 10 legge n. 143/1949 prevedevano che il professionista fosse pagato per l’attività effettivamente prestata anche in caso di sospensione dei lavori.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1358, 1359, 1362 e 1370 cod. civ. e sostiene che la clausola sia stata erroneamente interpretata, in quanto la condizione sospensiva era legata alla concessione del finanziamento da parte RAGIONE_SOCIALE Regione Lazio, mentre il materiale pagamento riguardava la modalità di estinzione dell’obbligazione; evidenzia che le clausole devono essere interpretate nel dubbio a favore del contraente debole e lamenta che la sentenza, dichiarando che le opere non erano state eseguite, sia incorsa anche nella violazione dell’art.112 cod. proc. civ., perché il RAGIONE_SOCIALE non aveva dedotto che le fasi richieste in pagamento non fossero state completate. Aggiunge altresì che la condizione era mista, in quanto la sua realizzazione dipendeva in parte dalla volontà RAGIONE_SOCIALE terza Regione Lazio e in parte dalla volontà del contraente RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e quindi la condizione si doveva considerare avverata ex art. 1359 cod. civ. per fatto imputabile al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE o comunque per sua colpa, in quanto il RAGIONE_SOCIALE aveva conoscenza RAGIONE_SOCIALE cessazione dei cicli scolastici quando aveva conferito l’incarico alla professionista.
Con il terzo motivo, proposto ex art. 360 co. 1 n.5 cod. proc. civ., la ricorrente rileva di avere dato la prova documentale dell’avveramento RAGIONE_SOCIALE condizione con i propri documenti 2, 4 e 12, relativi alla concessione del finanziamento da parte RAGIONE_SOCIALE Regione al RAGIONE_SOCIALE il 16-1-2008, alla stipulazione RAGIONE_SOCIALE convenzione tra il RAGIONE_SOCIALE
e l’AVV_NOTAIO COGNOME il 22-4-2008, alla delibera del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 242009 di approvazione del progetto consegnato dall’ingegnere, alla determinazione RAGIONE_SOCIALE Regione Lazio del 01-12-2010 di revoca del finanziamento con indicazione del formale provvedimento del NUMERO_DOCUMENTO del RAGIONE_SOCIALE di soppressione del plesso scolastico con decorrenza settembre 2009. Aggiunge che, diversamente da quanto dichiarato dalla sentenza impugnata, il suo appello non era generico.
Con il quarto motivo, proposto ex art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ., la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata, ritenendo non assolto dalla creditrice l’onere RAGIONE_SOCIALE prova sull’avveramento RAGIONE_SOCIALE condizione, le abbia erroneamente addossato l’ onere RAGIONE_SOCIALE prova e non abbia esaminato la determinazione RAGIONE_SOCIALE Regione Lazio, nonché le delibere e determine comunali, dalle quali risultava che il progetto dell’ingAVV_NOTAIO COGNOME era stato approvato e il finanziamento era stato concesso e poi revocato a causa del fatto che il RAGIONE_SOCIALE e gli uffici scolastici avevano soppresso i cicli scolastici con decorrenza settembre 2009.
Il primo motivo è fondato, in quanto censura la sentenza impugnata per non avere rilevato di ufficio la nullità RAGIONE_SOCIALE clausola contrattuale. Infatti, in caso di omessa proposizione in appello di una eccezione di nullità contrattuale, il mancato rilievo da parte del giudice non integra il vizio di omessa pronuncia, ma è denunciabile in cassazione ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ., per v iolazione delle norme che prevedono la rilevabilità d’ufficio RAGIONE_SOCIALE questione (Cass. Sez. 3, 9-5-2019 n. 12259, Rv. 653780-01; Cass. Sez. L, 8-12-2024 n. 31517, Rv. 673152-02).
Nell’interpretare la clausola 7 RAGIONE_SOCIALE convenzione tra il RAGIONE_SOCIALE e il professionista nel senso che il diritto al compenso per l’attività svolta sarebbe spettato all’ingegnere solo nel caso di effettiva erogazione del finanziamento, la Corte d’appello non ha considerato che con tale
significato la clausola risultava contraria alla disposizione imperativa dell’art. 92 co. 1 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163. L’art. 92 co.1 d.lgs. 163/2006, abrogato dal d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ma vigente allorché era stato conferito dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE all’AVV_NOTAIO l’incarico di progettazione e direzione dei lavori per la ristrutturazione del plesso scolastico e allorché l’incarico era stato svolto , disponeva: «Le amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata. Nella convenzione stipulata fra amministrazione aggiudicatrice e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 RAGIONE_SOCIALE legge 2 marzo 1949, n.143 e successive modificazioni. Ai fini dell’individuazione dell’importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno» . L’art. 10 legge n. 143/1949 a sua volta prevede: «La sospensione per qualsiasi motivo dell’incarico dato al professionista non esime il committente dall’obbligo di corrispondere l’onorario relativo al lavoro fatto e predisposto come precisato al seguente articolo 18».
L’art. 92 co. 1 è disposizione imperativa in base al suo contenuto letterale, in quanto vieta alle amministrazioni appaltanti («non possono») di subordinare la corresponsione dei compensi relativi alla progettazione e alle attività tecnicoamministrative all’ottenimento del finanziamento. Il divieto, indirizzato alle amministrazioni, evidentemente comprende anche le clausole contrattuali aventi il medesimo contenuto; diversamente, laddove si ritenesse la disposizione derogabile sulla base del l’accordo tra amministrazione e professionista , l’accordo costituirebbe il meccanismo finalizzato a
eludere illegittimamente l’applicazione RAGIONE_SOCIALE disposizione , finalizzata a garantire al professionista incaricato RAGIONE_SOCIALE progettazione l’ottenimento del compenso per l’attività effettivamente svolta anche nel caso in cui la mancata erogazione del finanziamento per qualsiasi ragione impedisca l’attuazione del progetto. Infatti, l’accordo sarebbe concluso dall’amministrazione solo con il professionista disposto ad accettare la clausola che sottopone il sorgere del suo diritto al compenso all’ottenimento del fin anziamento.
Nella fattispecie non si è posta nel giudizio di merito la questione dell’applicazione dell’art. 92 co. 1 d.lgs. n. 163/2006, in quanto il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda RAGIONE_SOCIALE professionista sulla base dell’assunto che la clausola 7 RAGIONE_SOCIALE convenzione dalla stessa conclusa con il RAGIONE_SOCIALE comportava il sorgere del diritto al compenso solo in caso di effettiva erogazione de l finanziamento dell’opera per la quale era stata svolta l’attività di progettazione ; la Corte d’appello ha confermato tale conclusione, rigettando i motivi di appello RAGIONE_SOCIALE professionista, che contestava l’interpretazione RAGIONE_SOCIALE clausola e negava che la clausola ostasse al riconoscimento del diritto al compenso. Diversamente, la rilevazione ex officio delle nullità negoziali è sempre obbligatoria, purché la pretesa azionata non venga rigettata in base a una individuata ‘ragione più liquida’ , e va intesa come indicazione alle parti di tale vizio (Cass., Sez. Un., 12-12-2014 n. 26242, Rv. 63350201). Nella fattispecie sulla validità RAGIONE_SOCIALE clausola , all’esito del giudizio di primo grado non si era formato il giudicato interno, per il fatto che la questione dell’applicazione RAGIONE_SOCIALE clausola al rapporto contrattuale era stata devoluta alla cognizione del giudice di appello e la nullità RAGIONE_SOCIALE clausola non aveva neppure formato oggetto di domanda ed eccezione in primo grado, così da potersi ritenere una decisione implicita su tale questione che dovesse formare oggetto di un motivo di impugnazione (cfr. Cass. Sez. 3, 3-1-2023 n. 50, Rv. 666944-01).
Ne consegue che la Corte d’appello avrebbe dovuto considerare che l’interpretazione data alla clausola ne comportava la contrarietà a norma imperativa ai sensi dell’art. 1418 co. 1 cod. civ. , in quanto collegava il sorgere del diritto del professionista al compenso per l’attività di progettazione già svolta all’ ottenimento del finanziamento, in violazione del l’art. 92 co.1 d.lgs. 163/2006 . Quindi, dovendo rilevare d’ufficio ex art. 1421 cod. civ. la nullità RAGIONE_SOCIALE clausola per violazione RAGIONE_SOCIALE disposizione imperativa in mancanza di giudicato sulla validità RAGIONE_SOCIALE clausola, il giudicante avrebbe dovuto sottoporre alle parti ex art. 101 co. 2 cod. proc. civ. la questione; nel caso in cui, all’esito del contraddittorio sollecitato sul punto, fosse stata confermata la nullità RAGIONE_SOCIALE clausola, avrebbe dovuto rilevarla e procedere all’accertamento del diritto RAGIONE_SOCIALE professionista al pagamento del compenso per l’attività effettivamente svolta ex art. 10 legge n. 143/1949, in quanto la circostanza che l’incarico fosse stato sospeso in ragione RAGIONE_SOCIALE mancata erogazione del finanziamento non escludeva il diritto al compenso per l’attività svolta.
L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento dei successivi motivi, in quanto tutte le questioni poste dai motivi presuppongono la validità RAGIONE_SOCIALE clausola; si impone la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che deciderà facendo applicazione dei principi enunciati e attenendosi a quanto sopra esposto, regolamentando anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la
causa alla Corte d’appello di Roma , in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE seconda sezione civile RAGIONE_SOCIALE Corte suprema di cassazione il 7-5-2025.
La Presidente NOME COGNOME