Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 717 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 2 Num. 717 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/01/2023
SENTENZA
sul ricorso 5717/2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
COGNOME, in proprio;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA n. 23944/2018 del TRIBUNALE DI ROMA, depositata il 13/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nell ‘ udienza pubblica del 6/12/2022 dal Consigliere NOME COGNOME;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica NOME COGNOME, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito, per la ricorrente, l ‘ AVV_NOTAIO COGNOME; sentito, per il controricorrente, l ‘ AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. 1. Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, ha rigettato l ‘ appello della RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza con la quale il giudice di pace, respingendo l ‘ opposizione proposta dalla stessa al decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto dall ‘ AVV_NOTAIO, l ‘ aveva condannata al pagamento del compenso professionale maturato da quest ‘ ultimo per averla rappresentata e difesa nell ‘ azione esecutiva promossa nei confronti di debitori della stessa, accogliendo, invece, l ‘ appello incidentale proposto dall ‘ opposto.
1.2. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto: – quanto al primo motivo di appello principale (che aveva censurato l ‘ errata statuizione d ‘ inapplicabilità della convenzione per la determinazione del compenso professionale sul rilievo che la stessa era stata redatta in forma scritta e che alla formazione della stessa aveva concorso l ‘ AVV_NOTAIO, che non l ‘ aveva approvata per ragioni di conflitto di interessi, e, peraltro, con riferimento ai rapporti pregressi, sempre applicata senza contestazioni di sorta), che ‘ la deliberazione assembleare recante la convenzione per la determinazione del compenso configura un atto volitivo di natura interna ‘ della compagine societaria e può assumere, dunque, la veste di una proposta contrattuale che, in quanto avente la forma scritta, ‘ dev ‘ essere accettata con le medesime modalità ‘ , il che non è avvenuto nel caso in esame, ‘ non potendo ritenersi che tale profilo possa essere surrogato da condotte concludenti quali la circostanza che il professionista in epoca pregressa avesse invocato l ‘ applicazione del contenuto precettivo di una convenzione ‘ ; -quanto al secondo motivo di appello principale (che aveva censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui, a fronte della contestazione della spettanza del compenso richiesto, aveva posto a fondamento della decisione, l ‘ opinamento
consiliare), che, in difetto di applicazione della convenzione per la determinazione del compenso, deve trovare applicazione il regime tariffario vigente al momento della conclusione dell ‘ incarico di natura professionale e cioè, a fronte della rinuncia al mandato del 12/3/2014, quello previsto dal d.m. n. 140/2012, sicché, in ragione di una esposizione debitoria pari ad €. 74.215,47, il compenso medio è pari ad €. 2.900,00, apparendo, quind i, dovuto quanto richiesto (€. 2.550,00) a prescindere dall ‘ opinamento consiliare; – quanto all ‘ ultimo motivo di appello principale (che aveva denunciato il rigetto della domanda di risarcimento dei danni sull ‘ assunto che la stessa era stata genericamente formulata pur essendo stati forniti riscontri circa l ‘ attivazione di un pignoramento immobiliare del tutto inutile per l ‘importo di €. 2.165,35, attesa la presenza di un creditore privilegiato il cui credito eccedeva l ‘ esiguo valore del bene pignorato), che tale motivo, peraltro abbandonato in corso di causa, era infondato posto che, pur a voler ipotizzare che il professionista abbia in forma autonoma deciso di agire in via esecutiva, le spese di esecuzione, a norma dell ‘ art. 2770 c.c., hanno il privilegio generale su quanto ricavato dalla procedura per cui è priva di fondamento la contestazione in ordine all ‘ utilitas dell ‘ attività processuale svolta in sede esecutiva; quanto all ‘ appello incidentale (con il quale l ‘ AVV_NOTAIO aveva chiesto che la società appellante fosse condannata al risarcimento dei danni ai sensi dell ‘ art. 96 c.p.c. in ragione del danno ingiusto ricollegabile alla proposizione da parte della stessa della domanda di risarcimento dei danni per responsabilità di natura professionale), che la richiesta di addebito della responsabilità aggravata è fondata non potendo la RAGIONE_SOCIALE ignorare che l ‘ iniziativa dell ‘ AVV_NOTAIO in sede di esecuzione immobiliare, pur se non concordata con la società
assistita, non sarebbe stata dannosa in ragione della norma prevista dall ‘ art. 2770 c.c., né rilevando la rinuncia al risarcimento dei danni ad opera della RAGIONE_SOCIALE nel corso del giudizio d ‘ appello a lenire ‘ i pregiudizi sofferti dall ‘ appellato per essere stato ingiustamente accusato di una condotta non conforme alla deontologia professionale ‘.
1.3. La RAGIONE_SOCIALE, con ricorso notificato il 12/2/2019, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della indicata sentenza, dichiaratamente notificata, come da relazione agli atti, in data 14/12/2018.
1.4. L ‘ AVV_NOTAIO ha resistito con controricorso nel quale ha eccepito l ‘ inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire.
1.5. La ricorrente ha depositato una memoria e documentazione attestante la pendenza di un altro ricorso per cassazione contrassegnato dal n.r.g. 1325/2020.
1.6. Il controricorrente ha depositato breve memoria.
1.7. Rimesso il ricorso alla pubblica udienza, le parti hanno depositato memorie.
1.8. Il controricorrente, in particolare, ha chiesto il differimento dell ‘ udienza in ragione della pendenza tra le stesse parti, oltre che del ricorso n. 7135/2019, anche del ricorso n. 15571/2018 e la condanna della ricorrente per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 3°, c.p.c. .
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso, intanto, è ammissibile. L ‘ interesse all ‘ impugnazione può, in effetti, scaturire anche dall ‘ interesse ad evitare che le statuizioni contenute nella sentenza impugnata possano passare in giudicato e pregiudicare le ragioni del ricorrente in altri giudizi tra le stesse parti che abbiano in comune, rispetto a quello così definito, questioni di merito, come
l ‘ effettiva stipulazione di un contratto invocato tanto nell ‘ uno quanto negli altri, la cui soluzione, come l ‘ affermata insussistenza di tale contratto, possa essere coperta dal giudicato esterno e, di conseguenza, pregiudicare, nella misura in cui preclude una diversa soluzione anche negli altri giudizi pendenti tra le stesse parti, l ‘ interesse di quella (come la società ricorrente) che la sussistenza di quel contratto tra loro aveva, al contrario, invocato (cfr. Cass. n. 26921 del 2008; Cass. n. 17193 del 2012; Cass. n. 722 del 2018).
3.1. Con il primo motivo, la società ricorrente, denunciando la violazione dell ‘ art. 2233 c.c., in comb.disp. degli artt. 1326 e 1350 c.c. e l ‘ omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione agli artt. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che la delibera assembleare del 18/2/2009, recante la convenzione per la determinazione del compenso, configurava un atto volitivo di natura interna della compagine e che poteva, come tale, assumere la veste di una proposta contrattuale, la quale, però, avendo la forma scritta, doveva essere accettata con le medesime modalità, escludendo, tuttavia, che, nel caso in esame, ciò fosse avvenuto sul rilevo che tale profilo potesse essere surrogato da condotte concludenti come il fatto che il professionista in epoca pregressa ne avesse invocato l ‘ applicazione.
3.2. Il tribunale, infatti, ha osservato la società ricorrente, così opinando, ha omesso di considerare che, come dedotto dalla stessa con l ‘ atto d ‘ opposizione al decreto ingiuntivo: – il compenso spettante all ‘ AVV_NOTAIO per il recupero del credito vantato nei confronti dei debitori esecutati era stato previsto e determinato con delibera assunta dall ‘ assemblea dei soci in data 18/2/2009; – tale delibera, come
emerge dal relativo verbale, era stata proposta dallo stesso AVV_NOTAIO il quale, presente all ‘ assemblea quale consigliere di amministrazione della società, aveva temporaneamente abbandonato la seduta al momento della discussione in quanto destinatario dei relativi incarichi; -l ‘ AVV_NOTAIO aveva pacificamente aderito a tale convenzione, avendo dato esecuzione alla stessa apponendo nelle fatture emesse per i compensi professionali maturati, come la fattura n. 11 del 14/6/2010, l ‘espressione ‘ come da convenzione ‘ .
3.3. Il tribunale, quindi, ha proseguito la ricorrente, a fronte della delibera del 18/2/2009 e della indicata fattura, avrebbe dovuto ritenere che tra la società e l ‘ AVV_NOTAIO, informato dai soci in merito al contenuto della delibera assunta, era stato stipulato, in forma scritta, il contratto di prestazione d ‘ opera professionale, a prescindere dalla sua formale sottoscrizione, la quale, in effetti, può essere apposta anche su documenti diversi, non necessariamente contestuali, come la fattura n. 11 del 4/6/2010, la quale reca la sottoscrizione dell ‘AVV_NOTAIO e indica le somme richieste ‘ come da convenzione ‘ .
3.4. Con il secondo motivo, la società ricorrente, denunciando la violazione degli artt. 4, commi 2 e 3, e 11, comma 7, del d.m. n. 140/2012, in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., e l ‘ omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione agli artt. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha riconosciuto all ‘ AVV_NOTAIO il rimborso delle spese forfettarie senza, tuttavia, considerare che, a norma del d.m. n. 140/2012, le stesse non sono liquidabili, nonché il rimborso di spese per €. 413,55 pur se non supportate da idonea documentazione.
3.5. L ‘ onorario, inoltre, ha proseguito la ricorrente, è stato riconosciuto per intero laddove l ‘ attività dell ‘ AVV_NOTAIO si è limitata all ‘ iscrizione a ruolo del pignoramento immobiliare.
3.6. Il primo ed il secondo motivo, da trattare congiuntamente, sono infondati. Escluso, invero, ogni rilievo ai documenti allegati al ricorso ma non prodotti nei precedenti gradi di giudizio, poiché non riguardano l ‘ ammissibilità del ricorso o del controricorso o la nullità della sentenza impugnata per vizi propri (Cass. n. 24942 del 2021; Cass. n. 4415 del 2020), rileva la Corte che, a norma dell ‘ art. 2233, ult. comma, c.c., nel testo introdotto dall ‘ art. 2 del d.l. n. 223/2006, convertito con modif. dalla l. n. 248/2006, l ‘ accordo di determinazione del compenso professionale tra l ‘ avvocato e il suo cliente deve rivestire la forma scritta e che tale accordo, se non riveste tale forma, è nullo.
3.7. La norma indicata (che non può ritenersi abrogata con l ‘ entrata in vigore dell ‘ art. 13, comma 2, della l. n. 247/2012, lì dove ha stabilito che ‘ il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all ‘ atto del conferimento dell ‘ incarico professionale ‘, poiché la novità legislativa, lasciando impregiudicata la prescrizione contenuta nell ‘ art. 2233, ult. comma, c.c., ha inteso disciplinare non la forma del patto, che resta quella scritta a pena di nullità, ma solo il momento in cui stipularlo, che di regola è quello del conferimento dell ‘ incarico professionale: cfr. Cass. n. 11597 del 2015; Cass. n. 24213 del 2021; Cass. n. 15563 del 2022), in effetti, ha espressamente disposto che il contratto con il quale l ‘ avvocato e il cliente stabiliscono il compenso professionale spettante al primo, dev ‘ essere redatto, a pena di nullit à , in forma scritta.
3.8. Ciò comporta: – in primo luogo, che la formazione di tale accordo, se non postula che la volontà negoziale sia indefettibilmente espressa in un unico documento recante la contestuale sottoscrizione di entrambe le parti, potendosi per contro realizzarsi quando la seconda sottoscrizione sia contenuta in un documento separato, richiede, tuttavia, che la proposta di una delle parti, redatta in forma solenne, sia necessariamente seguita da un ‘ accettazione conforme che sia rivestita della medesima forma richiesta dalla legge (Cass. n. 15563 del 2022, in motiv., la quale, con riguardo al contratto di prestazione professionale tra cliente e avvocato, ha ritenuto che, a fronte di una proposta dotata della forma scritta, la stipulazione dell ‘ accordo richiedeva un ” accettazione nella medesima forma ‘): la quale, in effetti, non può discendere dal mero comportamento, precedente o successivo alla presunta conclusione del contratto (anche se adesivo o attuativo o preparatorio dell ‘ accordo, come la predisposizione della relativa bozza), assunto dalle parti, utilizzabile non per attestare la formazione di un consenso contrattuale che non sia stato incorporato in un documento scritto ma solo per interpretare la volontà dei contraenti per come espressa nel relativo testo (cfr. Cass. n. 12297 del 2011; Cass. n. 11828 del 2018); – in secondo luogo, che trovano applicazione le norme che in generale disciplinano la prova dei contratti per i quali la forma scritta è richiesta ad substantiam (Cass. n. 24213 del 2021, in motiv.), e cioè, tra l ‘ altro, che: a) la scrittura non pu ò essere sostituita da mezzi probatori diversi (Cass. n. 1452 del 2019), come una dichiarazione di quietanza (Cass. n. 12673 del 1997; Cass. n. 5158 del 2012; Cass. n. 10846 del 2019) ovvero una fattura (Cass. n. 1614 del 2009; Cass. n. 5263 del 2015); b) la prova per presunzioni semplici (art. 2729 c.c.) è ammissibile, al pari
della testimonianza (Cass. n. 13459 del 2006; Cass. n. 13857 del 2016), soltanto nell ‘ ipotesi, prevista dagli artt. 2725 e 2724 n. 3 c.c., di perdita incolpevole del documento (Cass. n. 24213 del 2021, in motiv., che ha cassato la pronuncia con la quale il giudice di merito aveva ritenuto ‘ raggiunta la prova dell ‘ accordo per la determinazione del compenso sulla base di una presunzione, non tenendo conto che l ‘ esistenza del requisito di forma non pu ò essere sostituito da mezzi probatori diversi ‘).
3.9. La sentenza impugnata, lì dove ha ritenuto che: a) il compenso vantato dall ‘ AVV_NOTAIO non poteva essere liquidato in forza della convenzione invocata dalla RAGIONE_SOCIALE sul rilievo che la delibera con la quale la società l ‘ aveva approvata, assunta la veste di proposta contrattuale, avrebbe dovuto essere ‘ accettata con le medesime modalità’ , e cioè in forma scritta; b) la prova di tale accordo non poteva essere ricavata ‘ da condotte concludenti quali la circostanza che il professionista in epoca pregressa avesse invocato l ‘ applicazione del contenuto precettivo di una convenzione ‘ ; si è, pertanto, senz ‘ altro attenuta ai principi esposti e, come tale, si sottrae ai rilievi critici svolti sul punto dalla società ricorrente.
3.10. La Corte, d ‘ altra parte, osserva che la convenzione che l ‘ assemblea della RAGIONE_SOCIALE aveva approvato, per come riprodotta in ricorso (p. 12 e 13), anziché costituire una proposta contrattuale o l ‘ accettazione di una precedente proposta dell ‘ AVV_NOTAIO, ha dato luogo, in effetti, ad un atto meramente interno alla società stessa. L ‘ assemblea, infatti, si è limitata ad approvare ‘ un prospetto riepilogativo delle condizioni economiche ‘ alle quali gli avvocati presenti in società ‘ tra i soci e gli amministratori ‘ a tal fine interpellati, si erano dichiarati disponibili ‘ a prestare assistenza alla società in relazione alla attività di recupero dei crediti ‘, con l’ espresso invito al
presidente del consiglio di amministrazione di ‘ conferire gli incarichi giudiziali preliminarmente in favore dei Soci o degli Amministratori ‘, come l’ AVV_NOTAIO, e ‘ in difetto di loro accettazione, ai legali esterni che dovranno conformarsi alla tabella ‘ approvata. Risulta, dunque, evidente, anche per il chiaro tenore letterale della delibera, che il perfezionamento del patto sul compenso, essendo rinviato ad un successivo scambio tra la proposta (proveniente dal presidente del consiglio di amministrazione della RAGIONE_SOCIALE) e la successiva accettazione dei professionisti (di volta in volta selezionati dallo stesso), non poteva comunque conseguire dalla sola approvazione della delibera e, tanto meno, dal fatto che l ‘ AVV_NOTAIO avesse collaborato alla sua redazione e si fosse allontanato dall ‘ assemblea al momento della discussione circa la sua approvazione.
3.11. Il giudizio con il quale il giudice di merito ritiene che un determinato documento (come la descritta delibera assembleare o le fatture emesse con riguardo a pregressi incarichi) non contenga gli estremi costitutivi del contratto ( ‘ non potendo ritenersi che tale profilo ‘ , e cioè la necessità di un ‘ accettazione in forma scritta, ‘ possa essere surrogato da condotte concludenti quali la circostanza che il professionista in epoca pregressa avesse invocato l ‘ applicazione del contenuto precettivo di una convenzione ‘) costituisce, del resto, un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimit à salvo che per i vizi (nel caso in esame neppure invocati con la dovuta specificità) della motivazione (Cass. n. 10846 del 2019, in motiv.), e cioè, a norma dell ‘ art. 360 n. 5 c.p.c., solo per mancanza assoluta di motivazione o per motivazione apparente, perplessa o contraddittoria ovvero per omesso esame di fatti controversi e decisivi, dei quali sia chiaramente riprodotta in
ricorso l ‘ emergenza dagli atti del giudizio (Cass. SU n. 8053 del 2014).
3.12. Quanto al resto, la Corte si lita a osservare che: – il superamento, da parte del giudice, dei limiti minimi e massimi della tariffa forense nella liquidazione degli onorari spettanti al difensore richiede, ai fini della specificità del motivo, che nel ricorso per cassazione siano specificati i singoli conteggi contestati e le corrispondenti voci della tariffa professionale violate, laddove, al contrario, nel caso di specie, la ricorrente non ha specificamente indicato, in ricorso, le voci della tariffa professionale, con la relativa misura massima, che la determinazione del compenso complessivamente svolta dal giudice di merito avrebbe violato; – in tema di liquidazione delle spese giudiziali ai sensi del d.m. n. 140/2012, la disciplina secondo cui i parametri specifici per la determinazione del compenso sono, ‘ di regola ‘ , quelli di cui alla allegata tabella A, la quale contiene tre importi pari, rispettivamente, ai valori minimi, medi e massimi liquidabili, con possibilità per il giudice di diminuire o aumentare ‘ ulteriormente ‘ il compenso in considerazione delle circostanze concrete, va intesa nel senso che l ‘ esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella; – le censure relative al riconoscimento del rimborso delle spese pur se (a dire della ricorrente) non documentate riguardano un accertamento in fatto svolto dal giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità.
3.13. Il rimborso c.d. forfetario delle spese generali (ai sensi dell ‘ art. 1, comma 2, del d.m. n. 140/2012) costituisce, infine, una componente delle spese giudiziali, la cui misura è predeterminata dalla legge e compete automaticamente al
difensore, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza, che deve ritenersi implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali che incombe sulla parte soccombente (Cass. n. 13693 del 2018).
4.1. Con il terzo motivo, la società ricorrente, denunciando la falsa applicazione dell ‘ art. 2770 c.c. e la violazione dell ‘ art. 96 c.p.c., in comb.disp. con gli artt. 2043 e 2697 c.c., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale, a norma dell ‘ art. 96 c.p.c., l ‘ ha condannata al risarcimento dei danni in favore dell ‘ AVV_NOTAIO senza considerare che tali danni non erano stati neppure allegati da quest ‘ ultimo, né erano desumibili dagli atti di causa.
4.2. Il motivo è infondato. Il tribunale, infatti, ha accertato i ‘ pregiudizi sofferti dall ‘ appellato per essere stato ingiustamente accusato di una condotta non conforme alla deontologia professionale ‘ e, sul fondamento di tale (insindacabile) accertamento in fatto, ha condannato la società appellante al risarcimento del danno ai sensi dell ‘ art. 96 c.p.c.: ponendosi, così facendo, in perfetta coerenza con il principio affermato da questa Corte secondo il quale la responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, richiede, appunto, la prova, incombente sulla parte istante, sia dell ‘ an e sia del quantum debeatur (Cass. n. 9080 del 2013).
Il ricorso dev ‘essere , quindi, rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza della società ricorrente e sono liquidate in dispositivo. Non sussistono le condizioni per la condanna della società ricorrente a titolo di responsabilità processuale aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 3°, c.p.c..
7. La Corte, infine, dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di lite, che liquida in €. 2.269,50, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%; la Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Sezione