Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 7128 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 7128 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 24002/2020 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, come da procura in calce al ricorso;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO, come da procura in calce al controricorso;
-controricorrente –
-avverso la sentenza n. 2077/2019 emessa dal la Corte d’appello di L’Aquila in data 17/12/2019 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
A seguito dell’ordinanza di questa Corte n. 15787 del 10.7.2014, con la quale, nel decidere sul regolamento necessario di competenza proposto da COGNOME NOME, veniva individuato, come giudice competente, il Tribunale di Pescara, riassunta la causa dinanzi a quest’ultimo, quell’Ufficio
Compenso per instaurazione pratiche finanziamento bancario -Necessità qualifica commercialista -Iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE
rigettava la domanda di pagamento per l’attività professionale espletata proposta dal RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, per mancanza dell’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE.
Sull’impugnazione del COGNOME, la Corte d’appello di L’Aquila rigettava il gravame, affermando che l’unico documento tempestivamente depositato dall’appellante per attestare la sua iscrizione in albi abilitanti era quello relativo alla iscrizione nel RAGIONE_SOCIALE, la quale tuttavia era successiva alla conclusione dell’asserito incarico ; che difettava, invece, l’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE, laddove la documentazione attestante l’iscrizione al ruolo dei periti ed esperti era stata tardivamente prodotta; che, avendo l’appellante inizialmente speso la qualità di commercialista, era nuova, e quindi inammissibile in appello, la domanda volta ad ottenere il compenso in applicazione del principio di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa e di servizi per non essere le prestazioni rese ‘riservate’.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME sulla base di sette motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 345 e 437 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver e la C orte territoriale ritenuto che l’aver con l’atto di appello affermato che l’attività di instaurazione e conduzione di due pratiche di finanziamento bancario non rientrava tra quelle per le quali, ai sensi dell’art. 1 del d.P.R. n. 1067/1953, è richiesta un a previa iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE, dopo aver in primo grado chiesto il pagamento del compenso sulla base di un’attività prestata in qualità di commercialista, integrasse gli estremi di una mutatio libelli , come tale inammissibile.
1.1. Il motivo è fondato.
Si ha mutatio libelli quando la parte immuti l’oggetto della pretesa ovvero quando introduca nel processo, attraverso la modificazione dei fatti giuridici posti a fondamento dell’azione, un tema di indagine e di decisione
completamente nuovo, fondato su presupposti totalmente diversi da quelli prospettati nell’atto introduttivo e tale da disorientare la difesa della controparte e da alterare il regolare svolgimento del contraddittorio (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1585 del 28/01/2015; conf. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 20716 del 13/08/2018).
Di recente, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 19750 del 16/07/2025) hanno chiarito che, a norma dell’art. 345 c.p.c., si ha domanda nuova, inammissibile in appello, quando la modifica della domanda originale si risolva in una pretesa sostanzialmente e formalmente diversa da quella fatta valere in primo grado, mentre si è in presenza di una mera e consentita emendatio libelli allorché la modifica della domanda venga ad incidere sul petitum solo nel senso di adeguarlo in una direzione più idonea a legittimare la concreta attribuzione del bene materiale oggetto dell’originaria domanda.
Questa statuizione si pone in linea con Cass., Sez. U, Sentenza n. 12310 del 15/06/2015, a mente della quale la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ( petitum e causa petendi ), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali.
In quest’ottica, l’aver e, con l’atto d’appello, dopo aver speso in primo grado la qualità di commercialista, precisato che l’attività svolta in concreto (di assistenza nella instaurazione/conduzione di due pratiche di finanziamento a fondo perduto ed a tasso agevolato) non rientrava in quella di consulenza tecnica prevista dall’art. 1 del d.P.R. n. 1067/1953 non integra, all’evidenza, una domanda nuova vietata dall’art. 345 c.p.c., a tacer del fatto che la qualificazione giuridica del rapporto intercorso tra le parti (con la individuazione della relativa disciplina applicabile) è, come noto, riservata al giudice.
Invero, non costituisce domanda nuova, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., la
prospettazione, in appello, di una diversa qualificazione giuridica del contratto oggetto di causa, ove basata sui medesimi fatti (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 15470 del 03/06/2024).
Nella specie, sono rimasti inalterati il fatto costitutivo (rappresentato dall’assistenza prestata alla RAGIONE_SOCIALE nella instaurazione di due pratiche di finanziamento, e non già dalla qualifica di commercialista inizialmente spesa) ed il petitum , sia diretto (la condanna al pagamento del compenso ancora dovuto) che indiretto, inteso come bene della vita perseguito.
1.2. Residua da scrutinare se, per lo svolgimento dell’attività realizzata dal COGNOME, fosse necessaria l’iscrizione in un apposito RAGIONE_SOCIALE, in particolare quello dei RAGIONE_SOCIALE.
Il d.P.R. n. 1067/1953 disciplina l’ordinamento della professione di dottore commercialista, non l’attività di intermediazione finanziaria. L’art. 1 definisce le competenze dei RAGIONE_SOCIALE (consulenze, perizie, revisione contabile, ecc.), ma non prevede alcun RAGIONE_SOCIALE per chi segue pratiche di finanziamento presso banche. Quindi questo decreto non si applica alla mediazione creditizia.
L’attività di mediazione creditizia (cioè mettere in contatto banche e clienti per ottenere finanziamenti) è regolata dal d.lgs. n. 141/2010 e dal Testo Unico Bancario (artt. 128-sexies e 128-septies).
Chi svolge questa attività deve essere, semmai, iscritto nell’Elenco dei RAGIONE_SOCIALE Creditizi tenuto dall’RAGIONE_SOCIALE.
Tuttavia, se un soggetto si limita a seguire pratiche per conto di un cliente senza svolgere attività di mediazione (cioè senza mettere in contatto cliente e banca in modo professionale e indipendente), non rientra nella disciplina dei mediatori creditizi, essendo obbligatoria l’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE OAM solo se si svolge attività di mediazione creditizia in senso tecnico.
Pertanto, il semplice presentare una domanda per ottenere un finanziamento non costituisce di per sé attività di intermediazione finanziaria. L’attività di intermediazione finanziaria implica un’attività più complessa e qualificata, come la promozione, l’assunzione o la concessione
di finanziamenti in maniera professionale e continuativa, da parte di soggetti autorizzati iscritti in appositi albi o elenchi.
La presentazione di una domanda di finanziamento può essere parte di un procedimento più ampio gestito da intermediari finanziari autorizzati, ma il singolo atto formale di presentare una domanda non configura automaticamente un’attività riservata. Solo se la presentazione della domanda è effettuata nell’ambito di un’attività organizzata e professionale finalizzata alla concessione o mediazione di finanziamenti, allora rientra nell’attività regolamentata di intermediazione finanziaria.
In definitiva, la domanda di finanziamento in sé è un semplice atto amministrativo, mentre l’attività di intermediazione finanziaria riguarda la gestione e la conduzione continuativa di operazioni di finanziamento, che richiedono autorizzazioni specifiche e l’iscrizione agli albi regolamentati.
Né è stato sostenuto che il COGNOME svolgesse l’attività per la quale ha rivendicato il compenso con continuità ed organizzazione, sia pure rudimentale (per la distinzione tra un mandato una c.d. mediazione atipica unilaterale – riguardante una soltanto delle parti interessate – o a una mediazione creditizia, si segnala Cass., Sez. 2, Sentenza n. 482 del 10/01/2019).
Al di fuori delle attività che sono riservate in via esclusiva a una determinata categoria professionale, essendo l’esercizio della professione subordinato per legge all’iscrizione in apposito RAGIONE_SOCIALE o ad abilitazione, vige il principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi, a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione, salvi gli oneri amministrativi o tributari (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14085 del 11/06/2010; conf. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 13342 del 28/05/2018).
Ne deriva che, al di là del richiamo inconferente operato all’art. 437 c.p.c., la tardività con la quale l’odierno ricorrente si è iscritto nel registro dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è irrilevante, al pari della mancata sua iscrizione nell’RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE e della tardività con la quale ha attestato la sua iscrizione al ruolo dei periti ed esperti (cfr., in senso contrario, pag. 4 della sentenza qui impugnata).
Gli ulteriori motivi, dal secondo al settimo, restano assorbiti in conseguenza d ell’accoglimento del primo.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento del primo motivo, la sentenza impugnata va cassata, con conseguente rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di L’Aquila , in diversa composizione, la quale esamin erà, tra l’altro, in applicazione dell’art. 1709 c.c., la fondatezza nel merito del diritto al compenso in concreto fatto valere dal professionista.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di L’Aquila in differente composizione personale.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 10.3.2026.
Il Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME