Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 34099 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 34099 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9387/2020 R.G. proposto da:
NOME, rappresentato e difeso in proprio, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO COGNOME.
-RICORRENTE- contro
COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME , che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME.
-CONTRORICORRENTE- avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE di PALERMO n. 3993/2018, depositata il 23/11/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE
AVV_NOTAIO ricorre con cinque motivi avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Palermo ha parzialmente accolto la domanda di
pagamento del compenso per la difesa di NOME COGNOME in taluni giudizi civili e ha condannato la convenuta al pagamento dell’indennità di trasferta .
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
Il Consigliere delegato ha formulato una proposta di definizione anticipata, ritenendo il ricorso manifestamente infondato; il ricorrente ha chiesto la decisione.
1.1 Il giudice distrettuale ha ritenuto che la difesa fosse stata prestata a titolo gratuito, evidenziando che le parti avevano intrattenuto una relazione sentimentale durata anni ed interrottasi bruscamente e che mai l’AVV_NOTAIO, cui, a conferma della solidità dei rapporti, era stata rilasciata una procura generale alle liti, aveva avanzato pretese economiche prima della rottura dei rapporti nonostante la notevolissima attività professionale espletata nell’interesse dell’assistita entro un lungo arco temporale.
2. Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 1709, 2233, 2697 c.c., 132, 156 c.p.c. e 13 L. 247/2012, lamentando che la pronuncia abbia ritenuto il rapporto a titolo gratuito pur essendo l’onerosità oggetto di una presunzione che necessita della dimostrazione di un vero e proprio accordo espresso, la cui esistenza sarebbe contraddetta da plurimi elementi documentali (revoca del mandato e della procura generale alle liti conferita al difensore, assenza di coabitazione tra le parti), non essendo decisive né la relazione sentimentale tra le parti, peraltro contestata, né l’assenza di richieste di pagamento, data l’unicità della prestazione professionale, non frazionabile in relazione alla pluralità di incarichi.
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 2729 c.c. , per aver il tribunale omesso di considerare una pluralità di elementi presuntivi che deponevano per l’onerosità del rapporto (denuncia penale dell’assistita del 2016; email e PEC dei difensori con cui quest’ultima aveva manifestato la volontà di pagare, deposizioni testimoniali), asserendo che la pronuncia avrebbe valorizzato una inesistente presunzione di gratuità, disattendendo
le confessioni stragiudiziali con cui la resistente aveva ammesso di dover pagare.
Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 1988, 2735 e 2697 c.c., sostenendo che la resistente aveva dichiarato nella denuncia penale di aver assunto informazioni per stabilire il giusto compenso da pagare, rendendo una confessione stragiudiziale o un riconoscimento del debito da valutare unitamente alle PEC del difensore della resistente, da cui emergeva la disponibilità dell’assistita a versare il giusto compenso.
I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, non meritano di essere accolti.
2.1. Le dedotte violazioni di legge sostanziale sono inammissibili: il vizio denunciato consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa qui introdotta è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 7871/2025; Cass. 3340/2019; Cass. 3340/2019).
2.2. Le censure del ricorrente investono profili di merito ed eccedono dai limiti del controllo di legittimità sul corretto uso delle presunzioni e dal sindacato sulla motivazione che, per effetto dell’attuale formulazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., è ridotto a l “minimo costituzionale”, essendo denunciabile in cassazione solo la violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sé, ipotesi che si configura in caso di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, “motivazione apparente”, “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di
“sufficienza” della motivazione stessa (Cass. 7090/2022; Cass. 22598/2018; Cass. 16502/2017; Cass. SU 8053/2014).
Il carattere oneroso del rapporto professionale (che ne è connotazione normale ma che non determina alcuna presunzione: Cass. 2769/2014; Cass. 5472/1999, pur essendo richiesta una dimostrazione rigorosa della gratuità che è a carico dell’assistito: Cass. 2 9617/2024; Cass. 13211/2025; Cass. 23893/2016), è stato motivatamente superato, valorizzando elementi indiziari plurimi, significativi e convergenti consistenti nella esistenza di un consolidato rapporto sentimentale tra le parti durato quasi un decennio, nella notevole mole di prestazioni professionali svolte dal ricorrente senza che per anni fosse stata avanzata alcuna richiesta di pagamento, nel conferimento di una procura speciale nel 2012 a conferma della solidità dei legami, nel fatto che solo con la rottura dei rapporti è stato chiesto il pagamento dei compensi, elementi dai quali il giudice di merito ha desunto l’esistenza di un patto di gratuità.
La prestazione d’opera del difensore può pure essere gratuita – in tutto o in parte – per ragioni varie, oltre che di amicizia e parentela, per i rapporti personali o anche per motivi di semplice convenienza.
La retribuzione costituisce oggetto di un diritto disponibile cui il titolare può liberamente rinunciare (Cass. 20269/2010; Cass. 8539/2018). La prova della gratuità non esige necessariamente (anche per la validità del patto), la produzione di accordo scri tto che la contempli, posto che l’onere di forma scritta ad substantiam di cui all’ultimo comma dell’art. 2233 c.c. riguarda i rapporti di patrocinio di cui sia accertata l’onerosità e si applica alle ipotesi in cui sia dedotto il perfezionamento di un accordo sul compenso quale fonte primaria di regolazione economica del rapporto (art. 2333, comma primo, c.c.), non se il mandato è a titolo gratuito.
2.3. Il sindacato di legittimità sul corretto utilizzo delle presunzioni è volto a controllare se il giudice abbia valorizzato elementi certi ma privi di gravità, concordanza e significatività, per dedurre dal fatto noto un fatto ignoto da
dimostrare, dovendosi verificare la plausibilità del percorso che lega la verosimiglianza delle premesse alla probabilità delle conseguenze (Cass. SU 8053/2014).
In tale verifica non è consentito accertare nuovamente i fatti posti a base dell’inferenza (fatti noti), né sostituire una diversa massima di esperienza a quella utilizzata dal giudice, che può essere disattesa non già quando l’interferenza probatoria non sia da essa “necessitata “, ma solo quando non sia da essa neppure minimamente sorretta o sia addirittura smentita (avendosi, in tal caso, una mera apparenza del discorso giustificativo; Cass. SU 8053/2014).
E’ infine precluso il confronto tra la sentenza impugnata e le risultanze istruttorie o l’apprezzamento di un fatto probatorio diverso o ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice del merito a fondamento della decisione (Cass. SU 8053/2014).
Spetta al giudice di merito non solo la valutazione dell’opportunità di fare ricorso alla prova presuntiva, ma anche l’individuazione dei fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e l’accertamento della rispondenza degli stessi ai prescritti requisiti di gravità, precisione e concordanza: il relativo apprezzamento costituisce un giudizio di fatto, censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione, la cui denuncia non può risolversi, peraltro, nella mera prospettazione di un convincimento diverso da quello espresso nel provvedimento impugnato, ma deve far emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (cfr. Cass. 27070/2022; Cass. n. 20421/2022; Cass. n. 5279/2020; Cass. 1234/2019).
2.4. Quanto all’accertamento dei fatti noti da cui è stata desunta la gratuità dell’incarico, la pronuncia ha affermato che l’esistenza di una lunga relazione sentimentale tra le parti era stata riconosciuta dallo stesso
ricorrente ed emergeva dalle prove, con convincimento motivato, che attiene al merito.
Riguardo al rilievo della condanna al pagamento della sola indennità di trasferta, il Tribunale ha ritenuto che detta indennità costituisse una spesa rimborsabile, sicché, una volta riconosciuta la gratuità del mandato, la diversa qualificazione di detta voce come vero e proprio compenso, proposta dal ricorrente, inficerebbe non l’intera pronuncia ma la sola condanna al rimborso.
2.5. Compete al giudice di merito accertare se una data dichiarazione abbia valore confessorio (Cass. 3698/2020; Cass. 5330/2003), e comunque le denunce penali, essendo dirette agli organi di polizia, potevano al più integrare una confessione a terzi, liberamente valutabile (Cass. 3689/2021).
Non può censurarsi l’omessa valutazione di elementi che, secondo la tesi del ricorrente, avrebbero condotto a riconoscere la spettanza del compenso (contenuto della denuncia querela, carteggio tra i difensori, prove per testi), poiché la natura onerosa del rapporto è stata esclusa con argomentazione del tutto logica, non dovendo il giudice dar conto di tutte le risultanze processuali.
La censura si traduce nella richiesta di una diversa valutazione delle prove, inammissibile in cassazione.
Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 96 c.p.c. per aver il tribunale respinto la richiesta di condannare la cliente al risarcimento del responsabilità processuale aggravata.
Il motivo è infondato poiché la domanda è stata solo parzialmente accolta (Cass. 15232/2024) in accoglimento delle contestazioni della convenuta, il che rende del tutto giustificata la resistenza in giudizio.
Il quinto motivo denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c. , per non aver il tribunale liquidato le spese a carico della cliente nella misura congrua rispetto alle somme spettanti.
Il motivo è inammissibile, posta l’infondatezza della premessa posta a base della censura circa la spettanza dell’intero importo richiesto.
Il ricorso è respinto con aggravio delle spese processuali.
Poiché l’impugnazione è stata definita in senso conforme alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380 -bis, c.p.c., vanno applicati -come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis, cod. proc. civ. -il terzo e il quarto comma dell ‘art. 96, c. p.c.., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro nei limiti di legge (non inferiore ad € 500 e non superiore a € 5.000; cfr. Cass. SU 27433/2023; Cass. SU 27195/2023; Cass. SU 27947/2023).
Si dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad € 1.200,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, nonché di € 600 ,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. e dell’ulteriore importo di € 600,00 in favore della Cassa delle ammende.
Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, del giorno 4.12.2025.
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME