SENTENZA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA N. 45 2026 – N. R.G. 00000732 2023 DEPOSITO MINUTA 26 01 2026 PUBBLICAZIONE 26 01 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D’APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE UNICA CIVILE
La Corte di Appello di Perugia – sezione civile composta dai seguenti magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO
Giudice Ausiliario relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. rNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO. COGNOME NOME e dell’AVV_NOTAIO. COGNOME NOME ( ) con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia C.F. C.F.
Appellante
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO e dell’AVV_NOTAIO. COGNOME NOME ( ; con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia C.F. C.F.
Appellato
Oggetto: Prestazione d’opera intellettuale
CONCLUSIONI
Il Consigliere istruttore, con ordinanza del 7.8.24, ritenuta la causa matura per la decisione ha fissato l’udienza del 17.12.25 destinata alla remissione della causa a decisione da tenersi con le modalità di cui all’art 127 ter c.p.c. assegnando nel contempo i termini di cui all’art 352 c.p.c.
Con provvedimento del 17.12.23 il Magistrato coordinatore della sezione ha disposto la sostituzione del Consiglieri istruttore AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME con il AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Svolgimento del processo
Il sig. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Spoleto (R.G. n. 1269/2018), il NOME chiedendo di accertare e dichiarare che la somma dovuta a saldo delle competenze professionali maturate in relazione agli incarichi conferiti non fosse superiore ad euro 5.203,12, con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese.
L’attore deduceva di avere conferito al convenuto, a partire dall’anno 2015, incarichi professionali inerenti a progettazione e attività tecniche connesse ad opere da eseguirsi presso l’agriturismo di sua proprietà (tra le quali, in sintesi, interventi su scuderia per cavalli e recinzione, nonché ulteriori prestazioni indicate in citazione), e di avere già corrisposto al professionista la somma complessiva di euro 13.500,89 a saldo di precedenti fatture.
Rappresentava, inoltre, di avere revocato l’incarico nel corso del 2018 per contestazioni relative all’operato del professionista e di avere successivamente ricevuto ulteriori richieste di pagamento (fatture nn. 2, 3 e 4 dell’8 maggio 2018) per un importo complessivo ritenuto sproporzionato; assumeva che talune prestazioni fossero non eseguite, ovvero eseguite da altri tecnici dopo la revoca, ovvero sovrastimate rispetto ai parametri applicabili.
Esponeva, infine, di avere concesso al NOME un prestito di euro 5.000,00, per il quale il convenuto avrebbe rilasciato un assegno a titolo di restituzione, non incassato su richiesta di quest’ultimo; chiedeva pertanto che tale importo fosse portato in compensazione rispetto all’eventuale credito professionale residuo, offrendo contestualmente in pagamento, ‘banco iudicis’, la somma di euro 5.203,12.
Si costituiva il convenuto NOME contestando le avverse deduzioni e insistendo per il riconoscimento del proprio credito professionale in relazione alle prestazioni asseritamente eseguite; riconosceva l’esistenza del prestito di euro 5.000,00 e l’ammissibilità dello scomputo, chiedendo tuttavia la restituzione del titolo (assegno) rilasciato a garanzia, nonché il rigetto delle domande attoree e l’accoglimento delle proprie conclusioni, con vittoria di spese.
Alla prima udienza del 23 ottobre 2018, l’attore, per il tramite del proprio difensore, consegnava al convenuto un assegno dell’importo di euro 5.203,12; il NOME lo tratteneva quale acconto sul maggior avere.
Il Tribunale disponeva l’istruttoria, con acquisizione della documentazione proAVV_NOTAIOa e assunzione della prova testimoniale; veniva altresì espletata consulenza tecnica d’ufficio, di natura tecnico-contabile, finalizzata alla ricostruzione delle attività effettivamente svolte e alla determinazione del compenso secondo i criteri applicabili in difetto di specifica convenzione tra le parti.
Con sentenza n. 443/2023, emessa in data 9 giugno 2023 e pubblicata il 10 giugno 2023, il Tribunale di Spoleto, aderendo alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, determinava il complessivo compenso spettante al NOME in euro 18.553,46, oltre accessori, e quindi in euro 23.766,98 accessori inclusi; operati gli scomputi per gli acconti già versati (euro 13.500,89), per la somma corrisposta ‘banco iudicis’ (euro 5.203,12) e per il prestito detraibile (euro 5.000,00), accertava e dichiarava che il sig. nulla più doveva al NOME per le prestazioni professionali oggetto di causa, ritenendo integralmente soddisfatto il credito come sopra determinato, il Tribunale condannava altresì il NOME alla rifusione delle spese di lite in favore di
,
Avverso detta pronuncia proponeva appello il NOME con atto di citazione innanzi a questa Corte, chiedendo la riforma integrale della sentenza impugnata, emessa inter partes e pubblicata il 10 giugno 2023, deducendo altresì che la stessa non era stata notificata; domandava, per l’effetto, la condanna dell’appellato al pagamento delle somme ritenute dovute a titolo di competenze professionali, nonché alla restituzione dell’assegno di euro 5.000,00 rilasciato a garanzia del prestito, oltre spese di entrambi i gradi di giudizio.
L’appellante deduceva, in sintesi: ( A) difetto di motivazione della sentenza di primo grado per adesione asseritamente acritica alle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio; (A.1.) erronea applicazione dei parametri di liquidazione, con particolare riguardo all’attribuzione di un grado di complessità riAVV_NOTAIOo alle prestazioni, nonché indebita considerazione come già saldate di talune attività ricomprese nelle fatture controverse; (A.2. e A.3.) errata esclusione di prestazioni di cui alla fattura n. 3/2018 che assumeva non contestate, così come (B) invocando il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c relativamente alle prestazioni indicate nelle fatture 2/2018 e 3/2018.; (C) conseguente ricalcolo delle somme dovute, D) quantificando un residuo a proprio favore in euro
36.810,86; (D) in subordine, anche mantenendo ferma la quantificazione del Tribunale, deduceva un errore aritmetico nel computo degli scomputi, sostenendo residuare almeno euro 62,97, con conseguente erroneità della condanna alle spese ex art. 91 c.p.c.
In via istruttoria chiedeva la rinnovazione della CTU.
Si costituiva in giudizio l’appellato , eccependo in via preliminare l’inammissibilità dell’appello per difetto dei requisiti di specificità di cui all’art. 342 c.p.c. e, nel merito, chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza impugnata e condanna dell’appellante alla rifusione delle spese del grado.
Il Consigliere istruttore, con ordinanza 26.06.2024 ha ‘ ritenuto non necessario disporre il richiesto rinnovo della CTU, stante l’esaustività del compendio istruttorio e tenuto conto che i rilievi e le osservazioni dei CTP di parte appellante saranno oggetto di valutazione ad opera della Corte ‘
motivi della decisione
La preliminare questione di inammissibilità dell’appello ex art 342 comma 2 c.p.c. sollevata dalla parte appellata va disattesa, in ossequio all’ormai pacifico chiarimento pervenuto dalla Suprema Corte per cui ‘ ” Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni adAVV_NOTAIOe dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l’atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado ” (Cass. n. 27199/2017). Nel caso di specie l’impugnazione contiene una sufficientemente chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati alla sentenza impugnata così come per altro enucleati nel superiore svolgimento del processo al paragrafo 10.
L’appellante articola il primo motivo (A) di appello censurando la sentenza impugnata per aver aderito alle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio (CTU) senza fornire un’adeguata e puntuale motivazione, nonostante fossero state presentate specifiche osservazioni e critiche da parte sua. Secondo il giudice si sarebbe limitato a richiamare le risultanze della CTU senza valutare effettivamente le doglianze mosse dalle parti, violando così il principio secondo cui la motivazione della sentenza deve essere
autonoma, esplicita e idonea a dare conto delle ragioni della decisione, soprattutto laddove emergano contestazioni tecniche circostanziate.
In particolare, la doglianza di si articola su tre distinti profili:
A.1) Errata applicazione dei parametri previsti dal D.M. 140/2012: lamenta che il CTU avrebbe attribuito al parametro di ‘complessità’ (coefficiente G) un valore riAVV_NOTAIOo senza fornire una congrua spiegazione delle ragioni sottese a tale scelta. Tale aspetto risulta particolarmente rilevante, in quanto il coefficiente di complessità incide in modo significativo sulla quantificazione del compenso spettante al professionista.
A.2) Esclusione ingiustificata di alcune prestazioni fatturate: contesta altresì l’esclusione dal computo le prestazioni indicate con il n. 1 (progetto/variante agriturismo + SPA) ricomprese nella fattura n. 3/NUMERO_DOCUMENTO, che secondo il CTU sarebbero già state remunerate attraverso pagamenti relativi a fatture precedenti (n. 14/2015 e n. 8/2016). L’appellante ritiene che tale valutazione sia erronea, in quanto le prestazioni oggetto delle fatture antecedenti si riferirebbero a un progetto diverso (risalente agli anni 2013-2014), mentre la prestazione di cui si discute riguarda una variante e un progetto successivo, datati 2015.
A.3.) Con ulteriore sviluppo del motivo, focalizza l’attenzione su una seconda prestazione, indicata come ‘punto 4/2017’ e relativa al computo metrico estimativo indicata nella fattura n. 3/2018. L’appellante contesta il diniego del compenso, sostenendo che l’indicazione di un altro tecnico nel deposito sismico non esclude il suo diritto. afferma che eventuali dichiarazioni a favore dell’altro tecnico riguardano solo obblighi specifici e non implicano rinuncia al compenso per il lavoro già svolto.
Va opportunamente rilevato che nel l’iter motivazionale seguito dal Tribunale il primo giudice chiarisce che, per le attività risultano non essere state riconosciute dal CTU per mancanza di prova, spetta al professionista dimostrare di averle svolte. La parcella, anche se accompagnata dal parere dell’ordine, non costituisce prova in giudizio ( a riguardo rif. Cass. 18 giugno 2018 n. 15930). Tale principio, graniticamente affermato dalla giurisprudenza, non trova rilievi anche nella esposizione dell’appello che si incentra invece sull’asserita mancata osservanza del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. rispetto al quale va ricordato che detto principio non si applica ai documenti ma ai fatti effettivamente allegati
Sempre a preventivo chiarimento va chiarito che, per quanto riguarda la ‘complessità’ della prestazione -intesa come insieme dei fatti che rendono l’attività più articolata (numero e tipo di elaborati, iter autorizzativi, varianti, urgenze, sopralluoghi, coordinamento con altri professionisti, valore e tipologia dell’opera, ecc.) rientra, per la parte fattuale, nell’onere probatorio del professionista che chiede il pagamento (art. 2697 c.c.; art. 2233 c.c.). L’etichetta finale (complessità riAVV_NOTAIOa/media/alta e relativo coefficiente G nel D.M. 140/2012) è una valutazione tecnica che presuppone però che tali fatti siano allegati e provati (o comunque risultino dagli atti).
16. Il punto A) dell’appello (pag. 6), come detto, contesta l’adesione del Tribunale alle conclusioni della consulenza tecnica, sostenendo che ciò ha causato un difetto di motivazione. Le critiche si articolano in tre successivi aspetti, che vanno analizzati rispetto ai risultati della CTU e a quanto si rinviene nella sentenza impugnata.
16.1. Con la prima censura l’appellante lamenta l’assenza di motivazione riguardo al grado di complessità (basso) attribuito alle prestazioni del NOME
Nel sistema dei parametri del D.M. 140/2012, il ‘grado di complessità’ (parametro G) riassume fattori come tipo di opera, valore, elaborati, iter amministrativo, vincoli, varianti, urgenze, sopralluoghi, coordinamento tecnico e gestione del cantiere. Spetta al professionista che richiede il pagamento dimostrare gli elementi che giustificano una maggiore complessità. La scelta del coefficiente è una valutazione tecnica, ma deve essere motivata con dati concreti, non in modo generico.
Nel caso esaminato, il parametro G viene applicato esplicitamente nei conteggi della CTU secondo il D.M. 140/2012 (specie alle pagg. 6 -8), con la scelta di una ‘complessità riAVV_NOTAIOa’ per alcune opere. Nella replica alle osservazioni (pagg. 1418), il CTU conferma l’impostazione iniziale rimettendo al Giudice questioni processuali.
I l Tribunale, aderendo alla CTU, considera corretta l’applicazione dei parametri e la conseguente quantificazione. La critica sul parametro G, per essere decisiva, deve agganciarsi a fatti specifici che rendano l’opera più articolata (vincoli, varianti, iter complesso, ecc.); in mancanza, resta una mera divergenza valutativa sul merito tecnico.
Orbene, nei motivi di appello non si indicano elementi fattuali o di prova che possano indurre a rivedere la posizione espressa dal consulente il quale, ad esempio a pag. 7 dell’elaborato, spiega perché valuta ‘0,70 complessità riAVV_NOTAIOa trattandosi di staccionate in legno e ferro paddok per cavalli’ oppure a pag. 8: ‘0,80 complessità riAVV_NOTAIOa trattandosi di strutture leggere per allevamento equini’ .
16.2. Con la successiva censura l ‘appellante sostiene che la prestazione indicata al punto n. 1 (progetto/variante agriturismo + SPA) della fattura NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO riguarderebbe una variante autonoma e non già remunerata da pagamenti/quietanze pregresse, con conseguente residua debenza del compenso.
N ell’ambito delle risposte alle osservazioni, il CTU rimarca correttamente che il suo compito è di accertare l’attività effettivamente svolta e, se manca documentazione utilizzabile, non può quantificare l’onorario; eventuali profili valutativi non tecnici competono al Giudice (CTU p. 16). Quanto alle contestazioni sulle specifiche prestazioni della fattura n. 3/2018, il CTU precisa che talune questioni (es. analisi degli importi effettivamente corrisposti rispetto a ‘quietanze’) esulano dal quesito (CTU p. 18, sul tema quietanza/pagato).
Sul punto il Tribunale ha fatto proprie le risultanze della CTU, valorizzando la prova dell’attività e la riferibilità della prestazione, ritenendo non dimostrato (o comunque non decisivo) un credito ulteriore rispetto a quanto già liquidato, e risolvendo la voce secondo la ricostruzione tecnica accolta.
Con riferimento alla deduzione svolta dall’appellante (atto di appello, pag. 12), secondo cui le fatture quietanzate n. 14/2015 e n. 8/2016 si riferirebbero ad un ‘primo iniziale progetto’ (SCIA n. 222/2013 e autorizzazione n. 84 del 06.03.2014) e non già al successivo ‘progetto di variante in corso d’opera’ del 2015 (asseritamente oggetto della prestazione indicata al punto 1/2015 della fattura n. 03/2018), si osserva quanto segue.
La tesi dell’appellante richiede una chiara delimitazione dei fatti: occorre che sia stato indicato con precisione quali opere appartengono al progetto originario e quali alla variante. Serve un quadro comparativo che mostri la differenza tra gli interventi, gli elaborati proAVV_NOTAIOi per la variante, il loro uso e deposito presso la P.A., e la corrispondenza con la prestazione richiesta. Senza queste specifiche, la deduzione rimane generica e non dimostra l’autonomia della prestazione rivendicata.
La CTU analizza l’attività nel contesto amministrativo (cfr. pag. 11) e rileva elementi che indeboliscono la richiesta di ulteriori crediti: segnala la sostituzione del progettista e nota l’assenza di documenti depositati presso le pubbliche amministrazioni, salvo un deposito sismico dove il NOME risulta Direttore dei Lavori. Questi elementi attestano la incompatibilità con l’affermazione che la ‘variante 2015’ sia stata interamente redatta dal NOME richiedendo una prova rigorosa del suo reale contributo e utilizzo nei procedimenti.
16.3. Con la terza censura l’appellante contesta l’esclusione o la riduzione della voce relativa al punto n. 4 della fattura n. 3/2018, sostenendo che l’attività ricomprenderebbe anche elaborati progettuali e che atti quali liberatorie/dichiarazioni non integrerebbero rinuncia al compenso.
La censura richiede una ricostruzione dei fatti diversa da quella espressa in CTU, inducendo così ad osservare che la diversità della ricostruzione pur doveva essere specificamente allegata fin dal primo grado con le prove rilevanti. In appello non basta parlare genericamente di una ‘evoluzione cronologica e documentale’; è necessario indicare gli atti e i riscontri che dimostrino la paternità dell’elaborato progettuale de ll’appellante.
La CTU ha rilevato che la documentazione citata dal committente è riconducibile a un altro professionista e non al NOME Inoltre, l’appello non indica con precisione dove trovare tali documenti nel fascicolo. Pertanto, l’obiezione manca di supporto fattuale, poiché non esiste agli atti un computo metrico attribuibile al NOME ma solo riferimenti ad altri tecnici.
L’appellante cita una liberatoria e l’eventuale incarico al Geom. ma anche ammettendone l’esistenza, ciò non dimostra che il computo metrico sia stato redatto dal NOME né il diritto al compenso per attività già svolte. La liberatoria, se esistente, va prima proAVV_NOTAIOa e allegata, insieme alla prova che la prestazione sia stata effettivamente svolta da chi chiede il pagamento.
La censura, in definitiva, si limita a contestare, senza indicare prove che attribuiscano il computo al NOME o confutare la documentazione della CTU. Mancando specifiche allegazioni, le conclusioni della CTU e la sentenza di primo grado sono confermate.
Con il motivo di appello distinto con la lettera B) l’appellante sostiene che talune prestazioni non sarebbero state specificamente contestate e che, pertanto, avrebbero dovuto ritenersi provate (o comunque riconoscibili) ai fini della liquidazione.
È pacifico in giurisprudenza ( ex plurimis Cass. civ., sez. III, 5 marzo 2020, n. 6172) che non contestare un documento non equivale ad ammettere il fatto che lo stesso dovrebbe dimostrare; la valutazione resta al giudice. Perché operi l’art. 115 c.p.c., il fatto deve essere chiaramente indicato negli atti
La censura, pertanto, per come articolata, non investe la mancata contestazione di ‘fatti storici’ allegati, bensì si concentra sulla presa di posizione della controparte rispetto a documenti (fatture, relazioni, atti amministrativi, elaborati tecnici) e, in sostanza, sulla loro pretesa idoneità probatoria.
Il rigetto dei motivi A), B) e C), così come individuati nell’atto di appello, che investono i presupposti principali della decisione impugnata (accertamento delle prestazioni, criteri di liquidazione e riparto dell’onere probatorio), rende privo di utilità l’esame dei motivi D) ed E), i quali risultano subordinati e/o consequenziali rispetto alle censure principali e non sono idonei, autonomamente considerati, a determinare la riforma della sentenza. Ne consegue l’assorbimento dei motivi D) ed E).
Al rigetto dell’appello segue la soccombenza per le spese del giudizio che, considerato il valore del giudizio e tenuto conto del valore dichiarato dei parametri minimi, considerata la non particolare complessità degli argomenti deAVV_NOTAIOi ( scaglione da € 26.000,00 a € 52.000,00) di cui al DM. 55/2014 (aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022) vengono liquidati come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Perugia , definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge l’appello
Condanna altresì la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, che si liquidano in complessive € 5.000,00, per competenze professionali, 15 % per spese generali, spese documentate, oltre i.v.a., qualora dovuta e c.p.a.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’appellante , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’appello .
Perugia, 23 gennaio 2026
Il Giudice Ausiliario Estensore
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO