Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 6898 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 6898 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 10805-2021 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente – avverso la SENTENZA n. 1020/2020 della CORTE D’APPELLO di BARI depositata il 16/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/03/2026 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Lette le memorie delle parti;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. COGNOME NOME convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia -sezione distaccata di Trinitapoli, COGNOME NOME, affinché fosse condannato al pagamento della somma di € 5.582,65 a titolo di differenza sugli onorari professionali maturati per il periodo da luglio 2007 a settembre 2008, avendo svolto nell’interesse del convenuto l’attività di consulente del lavoro.
Si costituì il convenuto il quale sostenne di avere saldato quanto spettante all’attore, e ciò in quanto le parti avevano concordato verbalmente l’importo del compenso, che era stato in tale misura già corrisposto.
Il Tribunale di Foggia accolse la domanda nell’ammontare di € 4.793,14.
La Corte d’Appello di Bari, con la sentenza n. 1020 del 16 giugno 2020 ha rigettato l’appello del COGNOME.
Quanto all’unico motivo di appello con il quale si ribadiva che il compenso era stato oggetto di un accordo verbale tra le parti, la Corte distrettuale, richiamata la disciplina codicistica che, ai sensi dell’art. 2233 c.c., prevede che in assenza di accordo tra le parti, il compenso sia determinato sulla base delle tariffe, ha rilevato che nella fattispecie non era stata offerta la prova di un accordo siffatto.
Infatti, la tesi dell’appellante secondo cui il compenso frutto di accordo era oggetto di aggiustamenti annuali dell’ammontare di poche centinaia di euro, non era stata dimostrata in giudizio, anche alla luce dell’assoluta indeterminatezza del parametro di adeguamento annuale.
Le fatture versate in atti comprovavano invece una variabilità delle somme fatturate dal professionista che non consentiva di individuare quale fosse l’importo oggetto di predeterminazione convenzionale.
Inoltre, del tutto prive di decisività si palesavano le deposizioni testimoniali, anche con riferimento alla vicenda che aveva visto il versamento di una somma per l’anno oggetto di causa, essendo priva di dimostrazione che quella versata fosse a saldo, e non già a titolo di acconto su un maggior avere del professionista.
L’assenza di prova di un accordo in tema di fissazione del compenso legittimava quindi la determinazione del quantum sulla base delle tariffe legali, come appunto aveva fatto il Tribunale.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso per cassazione NOME AVV_NOTAIO sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso COGNOME NOME.
Entrambe le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.
Il primo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.
Si rileva che la Corte d’appello ha escluso che fosse stata provata l’esistenza di un accordo quanto alla predeterminazione annuale del compenso, avendo però trascurato il complesso del materiale probatorio in atti, il che si è tradotto anche in un’anomalia della motivazione.
Il motivo è inammissibile.
Infatti, premesso che la motivazione impugnata soddisfa ampiamente il requisito del cd. minimo costituzionale della
motivazione, come fissato da Cass. S.U. n. 8054/2014, e rilevato che la censura sollecita nella sostanza la Corte a procedere ad una complessiva rivalutazione delle risultanze istruttorie, in contrasto con i limiti del sindacato di legittimità, anche a voler soprassedere circa il fatto che manca la individuazione dello specifico fatto storico di cui sarebbe stata omessa la disamina, il motivo è inammissibile ex art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in quanto in caso di cd. doppia conforme, come appunto accaduto nella vicenda in esame, è preclusa la denuncia del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360, co. 1, c.p.c.
4. Il secondo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nella parte in cui il giudice di appello, nonostante la dimostrazione di un rapporto professionale ultraventennale, ha escluso che fosse stata fornita la prova di un accordo circa la predeterminazione del compenso. Inoltre, la sentenza ha fatto ricadere sull’appellante la prova dell’avvenuta esecuzione delle prestazioni da parte del professionista.
Anche tale motivo va disatteso, in quanto lamenta soltanto un’erronea valutazione di risultanze probatorie.
La violazione dell’art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’ onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115 è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la
prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla “valutazione delle prove” (Cass. n. 11892 del 2016; Cass. S.U. n. 16598/2016).
Rileva la Corte che la sentenza impugnata, alla luce del tenore delle difese svolte dalle parti sin dal primo grado di giudizio, ha ritenuto che non fosse in contestazione l’avvenuta esecuzione delle prestazioni da parte dell’attore, posto che la difesa del convenuto si era incentrata esclusivamente sulla determinazione del compenso dovuto, il che presupponeva che le prestazioni fossero state effettivamente rese.
Quanto invece all’onere probatorio, questa Corte ha affermato che ai sensi dell’art. 2233 c.c., con riferimento specifico agli onorari di avvocato (e prima che la legge ne imponesse la forma scritta ad substantiam ), ammessa la validità della convenzione tra professionista e cliente che stabilisce la misura degli stessi in
misura superiore al massimo tariffario, l’esistenza e la portata della convenzione derogatoria deve essere provata, secondo il fondamentale criterio stabilito nell’art. 2697 cod. civ., dalla parte che intende giovarsene, e l’indagine sulla sussistenza della convenzione e la determinazione del suo contenuto si risolve in un tipico accertamento di fatto, istituzionalmente riservato al giudice del merito, come tale insindacabile in sede di legittimità, se non per vizio di motivazione (Cass. n. 7051/1990).
Poiché nella fattispecie, a fronte della allegazione dell’attore circa l’assenza di un accordo sul compenso, di tal che si imponeva il ricorso alle tariffe legali, l’allegazione dell’esistenza di una convenzione derogatoria era stata effettuata dal convenuto, che, in quanto interessato ad avvalersene, era altresì onerato della relativa prova, prova che i giudici di merito, con apprezzamento in fatto non sindacabile, hanno escluso che fosse stata fornita.
Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 2222 e 2233 c.c. in quanto si è fatto ricorso alle tariffe di legge, nonostante l’avvenuta conclusione di un accordo tra le parti, con il quale era stata fissata in via preventiva la misura del compenso.
Trattasi di denuncia solo apparente di violazione di legge, in quanto la stessa presuppone a monte la dimostrazione, non avvenuta, dell’esistenza di un accordo delle parti, rivelandosi pertanto insussistente la dedotta violazione di legge.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al rimborso delle spese in favore del controricorrente, che si liquidano come da dispositivo che segue.
Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
PQM
Rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore del controricorrente, che si liquidano in complessivi € 1.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge, se dovuti;
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 marzo 2026
Il Presidente