Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19825 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19825 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20641/2021 R.G. proposto da COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in qualità di eredi di COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO e dal AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
-ricorrenti – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Campobasso n. 9/21, depositata il 19 gennaio 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 marzo 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE convenne in giudizio NOME COGNOME, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 336/13, emesso il 31 maggio 2013, con cui il Tribunale di Campobasso le aveva intimato il pagamento della somma di Euro 275.200,00, a titolo di compenso per l’attività professionale prestata dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009 presso il RAGIONE_SOCIALE.
A sostegno dell’opposizione, l’attrice eccepì la mancata detrazione della ritenuta d’acconto, l’avvenuta liquidazione di parte delle somme richieste e l’insufficienza della documentazione prodotta.
Si costituirono NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME, in qualità di eredi di NOME COGNOME, nel frattempo deceduto, e resistettero all’opposizione, chiedendone il rigetto.
1.1. Con sentenza del 4 agosto 2017, il Tribunale di Campobasso accolse parzialmente l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e condannando l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma di Euro 24.000,00, oltre interessi con decorrenza dalla domanda.
L’impugnazione proposta dalla COGNOME e dai COGNOME è stata rigettata dalla Corte d’appello di Campobasso con sentenza del 19 gennaio 2021.
Ha premesso la Corte che con contratto stipulato il 5 febbraio 2007 l’RAGIONE_SOCIALE aveva conferito ad un’ equipe di tre professionisti, comprendente il COGNOME, un incarico di consulenza per l’attivazione del RAGIONE_SOCIALE regionale di PMA presso l’Ospedale Cardarelli di Campobasso, riconoscendo al COGNOME un compenso annuo di Euro 24.000,00 per l’attività di supervisione, l’attività clinica e chirurgica e il coordinamento con la Direzione generale e sanitaria, Euro 1.050,00 per ogni procedura di PMA ed Euro 250,00 per ogni accettazione paziente risultante dal registro di sala operatoria, da pagarsi dietro presentazione della fattura su relazione del Responsabile dell’URAGIONE_SOCIALE.
Ciò posto, e precisato che il compenso annuo era stato già riconosciuto
dalla sentenza di primo grado, ha ritenuto insufficienti, ai fini della prova del residuo credito, le fatture e le relazioni prodotte nel procedimento monitorio, osservando che le prime costituivano documenti di natura fiscale utilizzabili soltanto ai fini della concessione del decreto ingiuntivo, mentre le seconde, oltre a risultare incomplete, si riferivano alle prestazioni rese dall’intera equipe di professionisti, senza distinguere tra le attività svolte da ciascuno di essi. Ha rilevato che neppure i testimoni escussi erano stati in grado d’indicare il numero preciso delle prestazioni rese personalmente dal COGNOME, aggiungendo che le stesse non trovavano interamente riscontro nel registro di sala operatoria del RAGIONE_SOCIALE di PMA, diverso da quello del blocco operatorio della struttura ospedaliera e recante esclusivamente l’indicazione del nome dell’operatore.
Ha confermato infine che gl’interessi sulla somma riconosciuta erano dovuti al saggio previsto dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, con decorrenza dalla domanda giudiziale, anziché dall’emissione delle fatture, trattandosi di atti di provenienza unilaterale, ed essendo stata l’opposizione accolta in larga parte.
Avverso la predetta sentenza la COGNOME e i COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in sette motivi, illustrati anche con memoria. L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, anch’esso illustrato con memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d’impugnazione, i ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione dell’art. 12 disp. prel. cod. civ. e degli artt. 1372, 2700 e 2702 cod. civ., sostenendo che, nel ritenere insufficiente la documentazione prodotta, la sentenza impugnata non ha tenuto conto del tenore letterale del contratto di prestazione d’opera intellettuale, il quale prevedeva il conferimento di un incarico congiunto all’ equipe di professionisti, con il riconoscimento di un compenso commisurato non già al numero delle singole prestazioni, ma al numero delle procedure di PMA risultanti dal registro di sala operatoria, da liquidarsi dietro presentazione delle fatture vistate dal Responsabile dell’U.O.C., su relazione del Responsabile dell’U.O.S.
Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362 e 2702 cod. civ., osservando che, nell’interpretazione del contratto, la sentenza impugnata ha omesso di attribuire la prio-
rità al criterio letterale e di valutare il comportamento successivo delle parti, non avendo tenuto conto dell’intento di queste ultime di affidare congiuntamente l’incarico all’intera equipe di professionisti e di commisurare il compenso al numero di cicli di PMA, né dell’avvenuto pagamento dei compensi da parte dell’RAGIONE_SOCIALE in conformità della procedura prevista.
Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112, 113 e 115 cod. proc. civ. e degli artt. 1988 e 2697 cod. civ., rilevando che, nel ritenere non provato il credito, la sentenza impugnata non ha considerato che l’opposizione era limitata al quantum debeatur , avendo l’RAGIONE_SOCIALE riconosciuto l’avvenuta effettuazione delle prestazioni mediante l’apposizione del visto sulle fatture da parte del Responsabile della U.O.C. e la relazione del Responsabile dell’U.O.S.
Con il quarto motivo, i ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., il travisamento della prova e l’apparenza della motivazione, censurando la sentenza impugnata per aver trascurato e travisato le risultanze delle relazioni prodotte e del registro di sala operatoria, nonché per aver omesso di trarre argomenti di prova dall’inottemperanza dell’RAGIONE_SOCIALE all’ordine di esibizione del registro di ambulatorio. Sostiene infatti che la Corte d’appello si è conformata alle conclusioni cui era pervenuto il Giudice di primo grado, il quale non aveva considerato che il completamento dei cicli di PMA non era desumibile dalle singole date annotate nel registro di sala operatoria, ma da tutte le annotazioni relative alle fasi del ciclo.
Con il quinto motivo, i ricorrenti deducono l’omissione, la contraddittorietà e l’incomprensibilità della motivazione della sentenza impugnata, ribadendo che la Corte territoriale ha rigettato la domanda senza spiegare adeguatamente le ragioni per cui ha ritenuto insufficiente la documentazione prodotta.
Con il sesto motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e la falsa applicazione del d.lgs. n. 231 del 2002, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto inapplicabile la relativa disciplina, riferibile anche ai rapporti tra professionisti e Pubblica Amministrazione ed operante anche in presenza di una domanda generica di pagamento degl’interessi legali. Sostiene che, nel
ritenere il credito non provato, la Corte d’appello non ha tenuto conto dell’intervenuto riconoscimento della fondatezza della domanda.
Con il settimo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., osservando che la sentenza impugnata ha omesso di rilevare l’avvenuta violazione dei principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, non avendo considerato che negli anni precedenti l’RAGIONE_SOCIALE aveva regolarmente pagato i compensi dovuti per le prestazioni rese dai professionisti.
I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi entrambi ad oggetto l’interpretazione del contratto di prestazione d’opera professionale, sono infondati.
Ai fini della ricostruzione della comune intenzione delle parti, la sentenza impugnata si è infatti attenuta proprio al criterio letterale, invocato dai ricorrenti, richiamando puntualmente il contenuto degli artt. 3 e 6 del contratto, che disciplinavano la determinazione ed il pagamento del compenso dovuto al COGNOME per l’attività professionale svolta nell’ambito del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e distinguendo tra l’importo fisso da liquidarsi annualmente per l’attività di supervisione e coordinamento e per l’attività clinica e chirurgica da quello relativo alle procedure di PMA seguite personalmente dal professionista, da erogarsi mensilmente sulla base delle risultanze del registro di sala operatoria.
Con riferimento a tali procedure, la Corte ha affermato che la documentazione prodotta dal COGNOME (fatture e relazioni) -che aveva agito da solo con il procedimento monitorio comprovavano le prestazioni rese dall’intera equipe impegnata nelle procedure di P.M.A., e non da parte del solo COGNOME, e che le risultanze del registro della sala operatoria non corrispondevano affatto alle fatture allegate dall’istante.
Nel contestare tale interpretazione, i ricorrenti non sono in grado d’individuare elementi testuali incompatibili con l’interpretazione fornita dalla sentenza impugnata, o comunque tali da imporre una lettura diversa, ma si limitano ad insistere sulla chiarezza della formulazione delle clausole richiamate, assumendo che l’affidamento congiunto dell’incarico non impediva di distinguere le prestazioni specificamente rese da ciascun componente dell’ equipe e di remunerarle separatamente.
E’ noto d’altronde che, per andare esente da censure, l’interpretazione fornita dal giudice di merito non dev’essere l’unica possibile o la migliore in astratto, sicché, ove di una clausola contrattuale siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (cfr. Cass., Sez. I, 15/11/2017, n. 27136; 17/03/2014, n. 6125; Cass., Sez. III, 20/11/2009, n. 24539): pertanto, la parte che con il ricorso per cassazione intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., ma è tenuta a specificare non solo i canoni che in concreto assuma violati e il punto in cui il giudice del merito se ne è discostato, ma anche le ragioni per cui ritiene che le predette regole non siano state correttamente applicate, non potendo limitarsi a contrapporre la propria personale interpretazione a quella accolta nella sentenza impugnata (cfr. Cass., Sez. I, 27/06/2018, n. 16987; Cass., Sez. III, 28/11/2017, n. 28319; Cass., Sez. lav., 15/11/2013, n. 25728). Tali ragioni, con particolare riguardo al criterio letterale, non possono che investire il valore semantico delle parole o delle espressioni usate, emergente non solo dal significato alle stesse attribuito nel linguaggio comune o in quello corrente nello specifico settore cui si riferisce il contratto, ma anche dal collegamento con altri termini o espressioni concretamente utilizzati dalle parti, come richiesto dall’art. 1363 cod. civ., sicché non risulta sufficiente la mera trascrizione nel ricorso della clausola contrattuale di cui si lamenta l’errata interpretazione, non potendosi rimettere al Giudice di legittimità il compito d’individuare egli stesso il significato da attribuire alla dichiarazione negoziale, che costituisce un’indagine di fatto, riservata al giudice di merito (cfr. Cass., Sez. I, 20/01/2021, n. 995; Cass., Sez. III, 21/05/2019, n. 13603).
Quanto poi all’omessa valutazione dell’avvenuto pagamento delle precedenti fatture da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, ritenuto dai ricorrenti idoneo ad avvalorare la correttezza del metodo di calcolo dei compensi adottato dal loro dante causa e la conformità dello stesso alla volontà manifestata dalle parti nel contratto, è appena il caso di richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che in riferimento ai contratti di diritto privato stipu-
lati dalla Pubblica Amministrazione esclude l’utilizzabilità, a fini interpretativi, del comportamento tenuto dalle parti posteriormente alla stipulazione, osservando che il requisito della forma scritta, prescritto ad substantiam per tali contratti, impone di desumere la volontà negoziale esclusivamente dal contenuto dell’atto, ritenendo pertanto precluso il ricorso ad elementi extratestuali, inidoneo ad evidenziare la formazione del consenso al di fuori dello scritto (cfr. Cass., Sez. I, 11/05/2007, n. 10868; Cass., Sez. II, 4/06/2002, n. 8080; 2/06/2000, n. 7416).
E’ altresì infondato il terzo motivo, riguardante la mancata contestazione del credito azionato nel procedimento monitorio.
Come emerge dai passi pertinenti dell’atto di citazione in primo grado, riportati a corredo della censura, l’RAGIONE_SOCIALE, nel proporre opposizione al decreto ingiuntivo, aveva riconosciuto di essere debitrice di una parte soltanto degli importi indicati nelle fatture prodotte a sostegno della domanda, dichiarando peraltro di aver già provveduto alla liquidazione degli stessi, e chiedendone la detrazione dall’importo complessivamente richiesto dal professionista: poiché, nel contempo, essa aveva negato di essere debitrice dell’importo residuo, rilevando l’inidoneità della documentazione prodotta a dimostrare l’avvenuta effettuazione delle prestazioni indicate nelle fatture, non merita censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto inoperante il principio di non contestazione e necessaria la prova delle prestazioni personalmente effettuate dal COGNOME. Premesso infatti che il principio di non contestazione opera con esclusivo riferimento ai fatti allegati a sostegno della domanda, imponendo al giudice di ritenerli sussistenti, anche in mancanza di prova, senza però vincolarlo nell’individuazione delle relative conseguenze, si osserva che, in presenza di un’incertezza in ordine all’effettiva esecuzione almeno di parte delle prestazioni allegate a sostegno del ricorso per decreto ingiuntivo, la parziale ammissione dell’esistenza del credito da parte dell’opponente non consentiva di ritenere pacifici i fatti costitutivi della domanda, neppure per la parte del credito per cui era intervenuto il predetto riconoscimento, dovendosi verificare a quali delle predette prestazioni- e da chi eseguite – si riferiva specificamente l’ammissione dell’RAGIONE_SOCIALE.
In quanto contenuta in un atto difensivo, in ordine al quale non è stato
precisato se fosse stato sottoscritto anche dal legale rappresentante dell’RAGIONE_SOCIALE, la predetta ammissione non era qualificabile neppure come una confessione giudiziale, essendo riferibile unicamente al procuratore costituito, non legittimato a disporre del diritto in contestazione, e potendo quindi rivestire, al più, valore indiziario, ai fini della prova del credito (cfr. Cass., Sez. II, 28/09/2018, n. 23634; Cass., Sez. I, 27/02/2017, n. 4908; 1/12/2016, n. 24539). La provenienza da un soggetto privo del potere di rappresentare l’RAGIONE_SOCIALE nei rapporti sostanziali escludeva inoltre la possibilità di attribuire alla stessa l’efficacia di una ricognizione del debito, idonea a determinare una inversione dell’onere della prova, ai sensi dell’art. 1988 cod. civ. (cfr. Cass., Sez. II, 24/04/2012, n. 6473; Cass., Sez. III, 28/02/1984, n. 1438). Per la medesima ragione, non erano qualificabili come atti ricognitivi la relazione del Responsabile dell’UOS ed il visto apposto sulle fatture dal Responsabile della UOC, trattandosi di atti aventi un’efficacia meramente interna all’RAGIONE_SOCIALE, provenienti da funzionari dotati di competente tecnico-amministrative e privi della legittimazione a disporre dei diritti dell’ente.
10. Il quarto e il quinto motivo, da esaminarsi anch’essi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto la valutazione della documentazione prodotta, sono inammissibili.
La Corte territoriale ha ampiamente e coerentemente motivato il convincimento raggiunto in ordine all’insufficienza della documentazione prodotta a fornire la prova dell’esistenza e dell’ammontare del credito fatto valere nel procedimento monitorio, attraverso un accurato confronto tra le indicazioni contenute nelle fatture allegate al ricorso per decreto ingiuntivo, correttamente ritenute inidonee a dimostrare l’avvenuta esecuzione delle prestazioni, quelle emergenti dalla relazione redatta dal Responsabile dell’UOS, delle quali ha evidenziato la riferibilità alle prestazioni rese dall’intera equipe , e quelle risultanti dal registro di sala operatoria, ritenute solo parzialmente corrispondenti a quelle riportate nelle fatture. Le argomentazioni svolte al riguardo consentono, nella loro chiarezza, di ricostruire agevolmente il percorso logicogiuridico seguito per giungere alla decisione, escludendo quindi la configurabilità della violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., ai fini della quale è necessario che la
motivazione risulti inesistente sotto l’aspetto materiale e grafico, oppure meramente apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile, o ancora gravemente contraddittoria, in quanto costituita da affermazioni tra loro inconciliabili (cfr. Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053; Cass., Sez. I, 3/03/ 2022, n. 7090; Cass., Sez. VI, 25/09/2018, n. 22598).
L’apprezzamento in tal modo compiuto non è d’altronde censurabile per violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., a tal fine occorrendo che il giudice di merito abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa, al di fuori dei casi in cui la legge gli riconosce poteri istruttori ufficiosi, oppure che, nel valutare una prova, non abbia operato secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle il valore che la legge attribuisce ad un diverso mezzo di prova (ad esempio, il valore di prova legale), o viceversa, mentre qualora, come nella specie, si deduca che il giudice ha male esercitato il proprio potere di valutazione, la censura è ammissibile, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (come riformulato dall’art. 54, comma primo, lett. b) , del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, legge 7 agosto 2012, n., 134), soltanto entro i rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (cfr. Cass., Sez. Un., 30/09/2020, n. 20867; Cass., Sez. V, 9/06/ 2021, n. 16016; Cass., Sez. VI, 27/12/2016, n. 27000).
Quanto, infine, al lamentato travisamento della prova, va richiamato il principio, recentemente enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte a composizione di un contrasto di giurisprudenza insorto tra le Sezioni semplici, secondo cui tale vizio ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, e trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’art. 395 n. 4, cod. proc. civ., mentre ove, come nella specie, il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, primo comma, nn. 4 e 5 cod. proc. civ., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale (cfr. Cass., Sez. Un., 5/
03/2024, n. 5792). Venendo, nella specie, in considerazione il n. 5 dell’art. 360, va rilevato che la motivazione della sentenza impugnata, ampia, logica e coerente, è tutt’altro che al di sotto del minimo costituzionale (art. 111 Cost.).
E’ invece parzialmente fondato il sesto motivo, riguardante la misura e la decorrenza degl’interessi.
Benvero, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dei ricorrenti, nel pronunciare in ordine al relativo motivo di gravame, la Corte territoriale non ha escluso integralmente l’applicabilità della disciplina dettata dal d.lgs. n. 231 del 2002, avendo affermato che la sentenza di primo grado risultava esente da vizi, nella parte in cui aveva riconosciuto gl’interessi legali di mora sulla somma dovuta, giacché «in tema di ritardo da parte dell’Amministrazione nel pagamento di somme di denaro, gli interessi legali di mora, ai sensi dell’art. 1284, comma 3, cod. civ., sono dovuti, quando le parti non ne hanno determinato la misura, con un saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ossia con riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 2, 4 e 5 del d.lgs. n. 231/2002, come modificato dal d.lgs. n. 192 del 2012».
Pur avendo interpretato il dispositivo della sentenza di primo grado nel senso che l’espressione «interessi legali di mora» doveva intendersi riferita a quelli previsti dall’art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, ritenuto operante anche per i contratti di prestazione d’opera professionale stipulati con enti pubblici territoriali (cfr. Cass., Sez. VI, 31/10/2019, n. 28151), la Corte territoriale ha precisato peraltro che tale normativa era applicabile ai soli fini della determinazione del saggio d’interesse, e non anche ai fini dell’individuazione della decorrenza, che doveva essere ancorata alla data di proposizione della domanda giudiziale, in conformità dei principi generali, anziché a quella di emissione delle fatture, dal momento che il credito azionato risultava tutt’altro che certo e provato, avendo i ricorrenti ottenuto la condanna dell’RAGIONE_SOCIALE al pagamento soltanto di una minima parte degl’importi richiesti.
Tale affermazione si pone in contrasto con il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel caso di ritardo nell’adempimento di obbligazioni pecuniarie nell’ambito di transazioni commerciali, ove il credi-
tore abbia chiesto il riconoscimento degl’interessi moratori a far data dall’emissione o dalla ricezione della fattura, incombe al debitore, secondo l’ordinario criterio di cui all’art. 2697 cod. civ., l’onere dimostrare che a tale data la prestazione di fornitura di beni o servizi non era ancora stata eseguita, e quindi di non essere incorso nella mora, decorrente dal trentesimo giorno successivo all’adempimento dell’obbligazione: si è infatti osservato che, in difetto di predeterminazione convenzionale dei termini per il pagamento, l’art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2002 equipara, ai fini dell’individuazione del momento iniziale di decorrenza degli interessi moratori, la trasmissione della fattura alle richieste di pagamento di contenuto equivalente, giacché la comune prassi commerciale e fiscale (secondo cui la fattura è emessa dopo la cessione dei beni o la prestazione dei servizi) è stata assunta dalla citata norma a base di una presunzione ex lege sulla regolarità della sequenza tra l’esecuzione della prestazione e la richiesta di pagamento (cfr. Cass., Sez. III, 25/08/ 2020, n. 17684). E’ stato altresì precisato che l’applicabilità di tale principio non resta esclusa, con riguardo alle obbligazioni della Pubblica Amministrazione, dall’esigenza di adottare le procedure della contabilità pubblica, la quale non giustifica, in caso di ritardo nella liquidazione, la deroga ai principi di cui agli artt. 1218 e 1224, primo comma, cod. civ., con la conseguenza che l’Amministrazione, in quanto colposamente inadempiente, ben può essere condannata a corrispondere gl’interessi moratori, ancorché non risulti emesso il relativo titolo di spesa (cfr. Cass., Sez. VI, 20/05/2021, n. 13763).
E’ infine inammissibile il settimo motivo, riflettente la violazione dei principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto.
Rinviando a quanto si è detto in precedenza relativamente alla possibilità di desumere elementi utili ai fini dell’interpretazione del contratto dal comportamento tenuto dalle parti nell’esecuzione dello stesso, si osserva che, in quanto volte a far valere l’avvenuto pagamento di parte del compenso dovuto per le prestazioni rese dal loro dante causa, quale elemento idoneo ad evidenziare la pretestuosità del rifiuto opposto dall’RAGIONE_SOCIALE al pagamento del residuo, le censure proposte dai ricorrenti sollevano una questione non trattata nella sentenza impugnata, che non può trovare ingresso in questa sede, implicando un’indagine di fatto in ordine alle concrete modalità di svolgimento
del rapporto di prestazione d’opera professionale, e non essendo stato precisato in quale fase ed in quale atto del giudizio di merito tale questione sia stata proposta (cfr. Cass., Sez. II, 24/01/2019, n. 2038; Cass., Sez. VI, 13/06/2018, n. 15430; Cass., Sez. III, 12/06/2018, n. 15196).
La sentenza impugnata va pertanto cassata, nei limiti segnati dal parziale accoglimento del sesto motivo, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d’appello di Campobasso, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
rigetta i primi tre motivi di ricorso, dichiara inammissibili il quarto, il quinto e il settimo, accoglie parzialmente il sesto motivo, cassa la sentenza impugnata, in relazione alle censure accolte, e rinvia alla Corte di appello di Campobasso, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 26/03/2024