Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 1316 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1316 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26275/2021 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
FIGUL NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 943/2021 depositata il 15/03/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/10/2022 dal Consigliere COGNOME NOME.
Rilevato che:
Il giudizio trae origine dall’opposizione avanzata NOME avverso il decreto ingiuntivo n.1277/04, emesso dal Tribunale di Napoli per il pagamento della somma di € 497.541, 87 in favore del commercialista NOME COGNOME, a titolo di compensi per lo svolgimento dell’incarico professionale relativo alla successione di NOME COGNOME.
Con sentenza n. 1391/13, nel contraddittorio con il COGNOME, il Tribunale di Napoli accolse parzialmente l’opposizione e revocò il decreto ingiuntivo, condannando NOME al pagamento della minor somma, pari ad € 40.981,30.
La Corte di appello di Napoli accolse parzialmente l’appello del creditore e condannò la cliente al pagamento in suo favore della somma di € 41.351,08.
Per quel che ancora rileva in questa sede, la Corte di merito osservò che:
in relazione alla prestazione di accertamento dell’asse ereditario spettava al professionista l’onorario di € 21.977,52, ridotto del 20 % ex art. 15, c o 1, con l’aggiunta dell’indennità di cui art. 19 (formazione fascicolo/rubricazione e assenza dallo studio); COGNOME quota ereditaria di spettanza della NOME (€ 4.395.504,00), venne riconosciuta al professionista la percentuale minima dello 0,50 % per il solo accertamento dell’asse ereditario, atteso il ruolo marginale avuto in relazione alla transazione coi discendenti dell’erede necessario pretermesso e considerata, altresì, la presumibile disponibilità, presso il domicilio del de cuius, di documentazio ne, bancaria e catastale, idonea a fornire un’agevole traccia delle ricerche da compiere,
b) in relazione alla definizione transattiva delle liti in corso tra la RAGIONE_SOCIALE e i COGNOME, il ruolo settoriale avuto dal COGNOME, che si
era occupato dei profili fiscali della vicenda, comportava l’applicazione dell’art. 45, co.1, del D.P.R. 645/ 94 nella misura minima, ridotta ex art. 15, comma 1, del 20 %, con aggiunta delle indennità ex art. 19 per l’assenza dallo studio.
Per la cassazione della sentenza d’ap pello ricorre il COGNOME COGNOME COGNOME di due motivi.
Resiste con controricorso NOME COGNOME.
Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., di manifesta infondatezza del ricorso.
In prossimità dell’udienza , la controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Ritenuto che:
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.113 in relazione al dpr. 645/94, nonché l’errata interpretazione circa un fatto decisivo, perché la Corte d’appello, pur avendo correttamente applicato l’art. 50 del DPR 644/94, avrebbe errato nel determinare il quantum del compenso, facendo ricorso al criterio di equità al fine di applicare la percentuale prevista COGNOME quota dell’erede nella misura minima, pari allo 0,50%.
Il motivo è inammissibile.
L’art. 50 del D.P.R. in questione, nel disciplinare il compenso dovuto per attività rientranti nella sistemazione tra eredi, prevede espressamente la spettanza di onorari determinati ‘ a seconda dell’attività prestata, tenuto conto anche del numero degli eredi, dei legatari e degli usufruttuari, in misura compresa tra lo 0,50 % ed il 3% del totale della massa attiva ereditaria ‘ .
Ancora ‘ Allorquando il professionista assiste un coerede, un legatario od un usufruttuario, gli onorari sono determinati con criteri sopra esposti in relazione all’ammontare della quota di spettanza del cliente ‘.
Lungi dall’applicare un criterio di equità, la Corte distrettuale ha correttamente applicato un criterio normativo, quello previsto all’art. 50 D.P.R. citato, il quale espressamente attribuisce al giudice la discrezionalità di stabilire il compenso in una misura compresa tra lo 0,50 % e il 3 % della massa attiva ereditaria, tenuto conto dell’attività effettivamente prestata.
In particolare, in relazione alle prestazioni svolte dal COGNOME, con apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, è stata ritenuta congrua l’applicazione della percentuale minima COGNOME quota di spettanza dell ‘erede, in considerazione dell’attività svolta, limitata al solo accertamento dell’asse ereditario, atteso il ruolo marginale avuto in relazione alla transazione coi discendenti dell’erede necessario pretermesso e tenuto conto della presumibile disponibilità, presso il domicilio del de cuius, di documentazione, bancaria e catastale, idonea a fornire un’agevole traccia delle ricerche da compiere , escludendo, così, anche la maggiorazione per le condizioni di disagio e di urgenza.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.50 D.P.R. 645/94, nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo, per aver il giudice di gravame, in relazione all’attività prestata, avente ad oggetto la sistemazione degli interessi con la famiglia COGNOME, di cui al preavviso di parcella n. 6, liquidato i compensi in misura inferire a quella richiesta.
Il motivo è inammissibile.
L’a rt. 45 D.P.R. 645/94, nel dettare i criteri di liquidazione dei compensi per la consulenza e assistenza nella trattazione e stipulazione dei contratti anche transattivi, stabilisce gli onorari con riferimento al valore della pratica, secondo determinati scaglioni.
La Corte di appello di Napoli, in COGNOME ad una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto congruo applicare la misura minima, tenuto conto del ruolo marginale del
AVV_NOTAIO COGNOME nell’ambito della definizione transattiva della controversia insorta con la famiglia COGNOME, limitata ai profili fiscali, considerato che ogni altro aspetto relativo all’eredità era stato curato dal AVV_NOTAIO e dall’avvocato.
Entrambi i motivi, pur censurando il p rofilo dell’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio, non indicano il fatto storico di cui sarebbe stato omesso l’esame , ma sollecitano una nuova valutazione nel merito della vicenda processuale, al fine di invocare un diverso apprezzamento dell’a ttività svolta dal professionista, inammissibile in sede di legittimità ( Cass. 8054/2014).
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, se dovuto.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile -2 in data 20 ottobre 2022.
NOME COGNOME