Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10430 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10430 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. R.G. 5678/2021, proposto da
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO.
-RICORRENTE –
contro
NOME COGNOME, rappresentat o e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in OvadoINDIRIZZO.
-CONTRORICORRENTE-
avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 1235/2020, pubblicata in data 14.12.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno
21.2.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1235/2020 la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la pronuncia del Tribunale di A lessandria, liquidando l’ulteriore importo di € 230, 00 per onorari, €. 212,00 per diritti ed €. 10,0 0 per spese, a titolo di compenso ed esborsi per il patrocinio svolto dal ricorrente
Oggetto: compensi professionali
dinanzi al Tar Lazio e poi al Consiglio di Stato, avente ad oggetto la domanda finalizzata ad ottenere l’immatricolazione del COGNOME al corso di laurea in odontoiatria.
La Corte ha respinto l’eccezion e di prescrizione del credito professionale e, dopo aver premesso che l’ AVV_NOTAIO aveva chiesto che gli venissero corrisposti gli onorari relativi al giudizio dinanzi Tar Lazio per studio controversia, consultazioni con il cliente, redazione ricorso introduttivo e discussione in camera di consiglio, ha rilevato che, con missiva del 02.01.1997, il ricorrente aveva sollecita to l’assistito a rimettergli il saldo delle spese e competenze che, a quella data, ammontavano a £ 4.000.000, concludendo che nulla potesse pretendere il difensore per le attività già svolte e per le spese sostenute a fronte dell’avvenuto pagamento di quell’importo a saldo di ogni spettanza.
Per la cassazione della sentenza l’AVV_NOTAIO ha proposto ricorso in tre motivi, illustrati con memoria.
NOME COGNOME resiste con controricorso.
Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 2233, 2234 c.c., 5, comma terzo, del D.M. 127/2004, lamentando che la Corte d’appello abbia ritenuto integralmente corrisposto il compenso dovuto per l’attività svolta precedentemente alla comunicazione della missiva del 2 gennaio 1997 in virtù del semplice riferimento alla richiesta di pagamento del saldo, trascurando che la prestazione professionale ha carattere inscindibile e va sempre valutata unitariamente.
Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 91 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 1362 e ss., 2233, 2234 c.c. e 5, comma terzo, D.M. 127/2004, per aver la Corte d’appello distinto le prestazioni della parte iniziale dell’attività professionale da quella successiva sulla base delle richieste di pagamento a saldo, pur essendo dette richieste rivolte ad
ottenere esclusivamente degli acconti, trascurando inoltre che la missiva del 2 gennaio 1997 era stata inviata ben prima che il processo si esaurisse.
Difatti, secondo il ricorrente, l’attività professionale era successivamente continuata non solo con la consultazione del cliente ma con una complessa attività sfociata in un provvedimento di rigetto dell’impugnazione del provvedimento di sospensiva del diniego di iscrizione universitaria, adottato dal Consiglio di Stato.
Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 24 della L. 794/ 1942 nonché degli artt. 2233 c.c. e 4 dei D.D.M.M. 127/2004 e 585/1994 94, assumendo che la Corte avrebbe dovuto comunque valutare se gli importi pretesi non ledessero i principi inderogabilità dei minimi, dovendo in tal caso procedere alla liquidazione per tutte le attività, in applicazione della tariffa professionale.
I tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.
La Corte d’appello ha riconosciuto solo in parte le spettanze pretese dal difensore sulla base dell’unica considerazione che questi, con missiva del 2 gennaio 1997, aveva richiesto il pagamento di lire 4.000.000 a saldo di ogni spettanza fino a quella data maturata , in tal modo conferendo a detta missiva un valore dispositivo e di rinuncia riguardo ad eventuali maggiori somme dovute in esecuzione dell’incarico di patrocinio.
La precisazione che l’importo di £. 4.000,000 costituiva il saldo del compenso per la difesa espletata a quella data, non poteva di per sé risultare ostativa per la liquidazione del giusto compenso anche per l’attività svolta in precedenza, in mancanza di una più univoca volontà del professionista di rinunciare ad ogni ulteriore pretesa e a specifici diritti (cfr. per
l’analogo principio in tema di quietanza a saldo: Cass. 21400/2023; Cass. 18321/2016), dovendosi anche considerare che quella richiesta era stata inoltrata in corso di giudizio, avendo il difensore patrocinato nell’ulteriore prosieguo dinanzi al Tar, fino al decreto di estinzione ex art. 9, L. 205/2002, e dinanzi al Consiglio di Stato.
Non era dunque ammissibile frazionare l’unitarietà della prestazione professionale, occorrendo procedere ad un esame globale e complessivo dell’attività svolta e, peraltro, trattandosi di prestazione svolta nel vigore del D.M. 127/2004, la Corte di merito avrebbe dovuto accertare se le somme richieste fossero inferiori ai minimi tariffari inderogabili, anche in presenza di pagamenti a saldo (cfr. Cass. 5354/1982; Cass. 3386/1981).
La richiesta di liquidare il dovuto in applicazione delle tariffe implicava l’assenza di un accordo tra le parti sulla misura del compenso, sicché la liquidazione doveva tener conto dell’unitarietà dell’incarico, individuando, per gli onorari, l’importo congruo tra il minimo ed il massimo, alla luce dell’intero sviluppo del processo, dell’impegno complessivo e dei risultati conseguiti, come prescritto dall’art. 5, comma terzo, del D.M. 127/2004.
Sono, per tali ragioni, accolti i tre motivi di ricorso.
La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
accoglie i tre motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda