Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 1273 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1273 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5952/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO e rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CAMPOBASSO n. 400/2021 depositata il 07/12/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/12/2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 647/2017 il Tribunale di Isernia accoglieva in parte la domanda proposta da RAGIONE_SOCIALE NOME nei confronti di NOME, condannando quest’ultima al pagamento della somma di € 28.666,55 a titolo di saldo del compenso dovuto al professionista a fronte della progettazione architettonica e strutturale e della direzione lavori svolta in favore della convenuta.
Con la sentenza impugnata, n. 400/2021, la Corte di Appello di Campobasso, in parziale accoglimento del gravame proposto dalla COGNOME, riduceva la somma dovuta ad € 23.764,32.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione NOME, affidandosi a due motivi.
Resiste con controricorso COGNOME NOME.
Ambedue le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380bis cod. proc. civ.: ‘PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV.
INAMMISSIBILITA’ del ricorso.
Con sentenza n. 647/2017 il Tribunale di Isernia accoglieva in parte la domanda proposta da RAGIONE_SOCIALE NOME nei confronti di NOME, condannando quest’ultima al pagamento della somma di € 28.666,55 a titolo di saldo del compenso dovuto al professionista a fronte della progettazione architettonica e strutturale e della direzione lavori svolta in favore della convenuta.
Con la sentenza impugnata, n. 400/2021, la Corte di Appello di Campobasso, in parziale accoglimento del gravame proposto dalla COGNOME, riduceva la somma dovuta ad € 23.764,32.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione NOME, affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso COGNOME NOME.
Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 112, 329 e 346 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe determinato il compenso finale dovuto al COGNOME considerando anche la quota riferita alla vigilanza del cantiere, nonostante che,
per detta attività, lo stesso non avesse riproposto la domanda in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado. Secondo la ricorrente, in tal modo la domanda sarebbe stata abbandonata e la Corte territoriale sarebbe incorsa in ultrapetizione, avendo pronunciato su una voce di compenso in effetti non richiesta dal creditore, il quale non aveva spiegato appello incidentale sul punto.
La censura è inammissibile. La Corte di Appello ha ritenuto che, in presenza di convenzione scritta tra le parti, il compenso dovuto al professionista dovesse essere parametrato in base agli accordi convenuti. Ha poi operato, sulla somma pattuita, le diminuzioni per gli acconti versati dalla committent e, e l’aumento del 25% dovuto al professionista per l’incarico parziale, calcolando anche le vacazioni dovute per il controllo del cantiere dal 1992 alla revoca dell’incarico nell’ottobre 2008 (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata). La ricorrente contesta la quantificazione operata dal giudice di merito, sostenendo innanzitutto che la domanda per il controllo del cantiere sarebbe stata abbandonata nel corso del primo grado, senza tuttavia fornire alcuna evidenza di tale circostanza, ed in particolare senza riportare, nel corpo della prima censura, le conclusioni originariamente formulate dal COGNOME in apertura del giudizio di prime cure, e quelle, asseritamente diverse, rassegnate invece dallo stesso in sede di precisazione finale, prima della decisione. La doglianza, di conseguenza, pecca di specificità, non consento al Collegio la doverosa verifica della rilevanza del vizio. Sotto tale profilo, va ribadito che ‘La Corte di cassazione, allorquando debba accertare se il giudice di merito sia incorso in error in procedendo, è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio, né potendo la Corte ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall’accertamento, è necessario che la parte ricorrente non solo indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame, ma anche che illustri la corretta soluzione rispetto a quella erronea praticata dai giudici di merito, in modo da consentire alla Corte investita della questione,
secondo la prospettazione alternativa del ricorrente, la verifica della sua esistenza e l’emenda dell’errore denunciato’ (Cass. Sez. U, Sentenza n. 20181 del 25/07/2019, Rv. 654876; cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2771 del 02/02/2017, Rv. 643715 e Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1170 del 23/01/2004, Rv. 569603).
Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta invece la mancata considerazione, da parte del giudice di merito, che l’accordo tra le parti, datato 20.9.1992, prevedeva visite mensili del RAGIONE_SOCIALE al cantiere, e che sul punto sarebbe mancata la prova del puntuale adempimento di quanto convenuto.
Anche questa censura è inammissibile. Dalla sentenza impugnata, infatti, emerge che la COGNOME si era difesa, in prime cure, ‘… eccependo la prescrizione decennale del credito vantato dall’attore e comunque chiedendo il rigetto della domanda sul presupposto dell’inesattezza del conteggio del compenso preteso dall’attore’ (cfr. pag. 3 della sentenza). La ricorrente sostien e, con la doglianza in esame, che il COGNOME non avrebbe dimostrato di aver adempiuto alla convenzione professionale, in particolare in punto di esecuzione delle visite periodiche al cantiere, e sotto tale profilo presuppone di aver proposto in prime cure, e riproposto poi in appello, un’eccezione di inadempimento, che tuttavia dalla sentenza impugnata non risulta esser mai stata sollevata. La Corte distrettuale, infatti, ha ritenuto provata l’esecuzione dell’opera professionale ed ha liquidato il compenso dovuto secondo quanto pattuito nella convenzione intercorsa tra le parti, senza considerare in alcun modo il profilo dell’eventuale inadempimento dell’accordo. Il motivo, di conseguenza, pecca di specificità, poiché anche in questo caso la ricorrente non chiarisce in quale specifico momento del giudizio di merito, e con quale mezzo processuale, l’eccezione di cui si discute sarebbe stata formulata ‘.
Il Collegio condivide la proposta del relatore.
Le memorie depositate dalle parti in prossimità dell’adunanza camerale non contengono elementi ulteriori rispetto agli argomenti sviluppati, rispettivamente, nel ricorso e nel controricorso, del cui contenuto esse sono meramente riproduttive.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.700, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali, nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti, come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, co mma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta